TAR Milano, sez. II, sentenza 2022-11-29, n. 202202647
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
Pubblicato il 29/11/2022
N. 02647/2022 REG.PROV.COLL.
N. 01939/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1939 del 2013, proposto da
Immobiliare Torre Sant'Ambrogio S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato B S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico presso il suo studio in Milano, Galleria del Corso, 2;
contro
Comune di Seregno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato P B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico presso il suo studio in Milano, via San Clemente, 1;
per l’accertamento
- del diritto della ricorrente alla ripetizione delle maggiori spese sostenute in relazione alla realizzazione delle opere urbanizzative non previste né dalla Convenzione di Lottizzazione, né dal Piano di Lottizzazione cd. “C1/1b S. AMBROGIO 2”, e né dal relativo computo metrico;
- nonché per la condanna del Comune di Seregno al rimborso alla ricorrente delle maggiori spese sostenute per la realizzazione delle opere di urbanizzazione di cui al detto Piano di Lottizzazione;
- nonché, se ed in quanto occorrer possa, per l’annullamento della comunicazione prot. 12898/13 del 6 marzo 2013 del Dirigente dell’Area Territorio del Comune di Seregno, in ordine alla mancata liquidazione della fattura pro-forma emessa dalla società ricorrente in ordine alle maggiori spese sostenute per l’esecuzione delle opere di urbanizzazione di cui al piano attuativo “C1/1b S. AMBROGIO 2”;
- di ogni altro atto e/o provvedimento o parere e/o atto di assenso o documento comunque connesso e/o presupposto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Seregno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 novembre 2022 il dott. G Z e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
La società Immobiliare Torre Sant’Ambrogio Srl (d’ora innanzi, per brevità, anche solo “Immobiliare”) stipulava con il Comune di Seregno (MB) una convenzione urbanistica relativa al Piano di Lottizzazione (PdL) denominato “C1/1b S. Ambrogio 2”, Piano approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 41 del 2008.
Secondo gli articoli 7 e 9 della citata convenzione gli oneri di urbanizzazione primaria sarebbero stati interamente scomputati attraverso l’esecuzione dirette delle opere di urbanizzazione.
Nel corso dei lavori però, almeno stando alla prospettazione della società istante, quest’ultima avrebbe realizzato opere ulteriori - non previste dalla convenzione e neppure serventi agli edifici residenziali da costruire - su richiesta del Comune o delle società pubbliche da questo partecipate.
Immobiliare chiedeva di conseguenza all’Amministrazione il riconoscimento delle maggiori somme che sarebbero state spese per le suddette opere, emettendo anche una fattura pro forma per i lavori aggiuntivi per euro 232.770,79 comprensivi di IVA.
Con nota del 6.3.2013 a firma del competente dirigente, il Comune respingeva la richiesta di liquidazione della fattura.
L’esponente proponeva di conseguenza il ricorso in epigrafe, con il quale chiedeva in via principale l’accertamento del suo diritto alla ripetizione delle maggiori spese sostenute e la contestuale condanna del Comune al rimborso delle spese stesse; in via di mero subordine era chiesto l’annullamento della citata nota dirigenziale del 6.3.2013.
Si costituiva in giudizio il Comune intimato, concludendo per il rigetto del gravame.
In esito all’udienza pubblica del 24.9.2021 la Sezione con ordinanza collegiale n. 2072/2021 disponeva una verificazione, ai sensi dell’art. 66 del c.p.a., di cui era incaricato il Direttore dell’Agenzia delle Entrate – Ufficio Provinciale del Territorio di Como.
Costui, dopo avere ottenuto una proroga dei termini di conclusione dell’attività con ordinanza della Sezione n. 1150/2022, depositava in giudizio la propria relazione finale.
Alla successiva pubblica udienza del 22.11.2022 la causa era discussa e trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Nell’unico ed articolato motivo di ricorso la società esponente chiede, in via principale, l’accertamento del suo diritto alla ripetizione delle maggiori spese sostenute nella realizzazione delle opere di urbanizzazione non previste nella convenzione di lottizzazione né nel relativo Piano e neppure nel computo metrico di cui alla lottizzazione denominata “C1/b1 S. Ambrogio 2” e di conseguenza domanda altresì la condanna del Comune al pagamento di tali somme, quantificate nelle conclusioni del gravame in complessivi euro 232.770,79 o altro importo che dovesse risultare in corso di giudizio.
La convenzione urbanistica di cui è causa (cfr. il doc. 1 della ricorrente) prevede che gli oneri di urbanizzazione primaria, pari ad euro 509.239,10, siano scomputati interamente attraverso l’esecuzione delle opere di urbanizzazione (così l’art. 7 della convenzione); l’elenco delle