TAR Roma, sez. 4Q, sentenza 2024-11-26, n. 202421149

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 4Q, sentenza 2024-11-26, n. 202421149
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202421149
Data del deposito : 26 novembre 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 26/11/2024

N. 21149/2024 REG.PROV.COLL.

N. 13948/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quarta Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 13948 del 2022, proposto da
M L P, rappresentato e difeso dall'avvocato F A, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Ministero dell'Istruzione e del Merito, Ministero dell'Universita' e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Ministero dell'Universita' e Ricerca, Commissione D'Esame di Cui al Decreto Direttoriale 553 del 2021, non costituiti in giudizio;



per l'annullamento

– del provvedimento, di cui la ricorrente ha avuto conoscenza in data 3 ottobre 2022, contenente il giudizio di non abilitazione scientifica per l'accesso al ruolo dei professori universitari di prima fascia per il settore concorsuale 14/C1 “Sociologia Generale” di cui al Decreto Direttoriale n.553 del 2021 del Ministero dell'Università e della Ricerca emesso a norma dell'art.16 della L.240/2010, nonché a norma del D.p.r. 95/2016;

– nonché per l'annullamento dello stesso verbale di non abilitazione e dell'elenco di estremi sconosciuti degli abilitati nella parte in cui non comprende la ricorrente;

– di tutti gli atti della procedura e, in particolare di tutti i verbali delle riunioni della Commissione e, specificamente, di quelli relativi alle sedute nelle quali sono stati formulati i criteri di valutazione ed i conseguenti giudizi individuali e il giudizio collettivo della ricorrente; nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali o collegati anteriori e successivi, ivi compresi, ove occorra del Verbale n. 1 nonché degli altri verbali della Commissione;

– ove necessario e soltanto cautelarmente ove e perché successivamente interpretati sfavorevolmente alla posizione della ricorrente del Decreto Direttoriale n. 553/2021 del Ministero dell'Università e della Ricerca, nonché del Decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2016, n. 95 Regolamento recante modifiche al Decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 222, Decreto del Miur n. 602 del 29.07.2016, Decreto Ministeriale 7 giugno 2016 n. 120;

- delle delibere Anvur 50, 64 e 7 del 2012 e C.M. Miur n.754 dell'11 gennaio 2013 nella parte in cui dovessero essere interpretati nel senso di escludere chi ricorre.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito e di Ministero dell'Universita' e della Ricerca;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 novembre 2024 il dott. E R e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

La ricorrente ha impugnato il giudizio di non idoneità all’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di prima fascia per il settore concorsuale 14/C1 – Sociologia Generale- nell’ambito della procedura bandita con D.D. MIUR n. 553/2021.

Nel giudizio in questa sede impugnato, la Commissione, dopo aver accertato il raggiungimento di 3/3 valori soglia e il possesso dei titoli richiesti, ha ritenuto, in merito alle pubblicazioni presentate che “ L’interesse per le tematiche dello sviluppo territoriale ha ceduto più di recente il passo a tematiche legate al genere e alla sua rappresentazione, alla violenza domestica e alla tratta. Il Welfare e la sua ridefinizione in periodo di crisi è un ulteriore area di interesse. I lavori hanno spesso taglio teorico e i lavori empirici, che utilizzano approcci qualitativi, dovrebbero essere affinati dal punto di vista metodologico. Sebbene coerente con il settore, la produzione è solo a tratti originale mentre è presente ma molto debole il processo di internazionalizzazione.

Alla luce di un attento esame analitico dei titoli e delle pubblicazioni ex art. 7 D.M. 120/2016, la

commissione ritiene che la candidata non possieda la piena maturità richiesta per ricoprire la

funzione di professore di I fascia nel settore concorsuale 14/C1 ”.

Tale giudizio è impugnato in questa sede con i seguenti motivi di ricorso:

I. Violazione e falsa applicazione dell'impianto normativo di riferimento di cui alla Legge 30 dicembre 2010, n. 240 ; Decreto del presidente della repubblica 4 aprile 2016, n. 95 Regolamento recante modifiche al Decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 222,; Decreto del Miur n. 602 del 29.07.2016, Decreto Ministeriale 7 giugno 2016 n. 120Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 5 luglio 2016 n. 155; art. 16 comma 3, lettera a) b) e c) della l. 240/2010; artt. 4, 6 commi 4 e 5 del d.p.r. n.222/2011; d.d. n.222 del 20 luglio 2012delibere anvur 50, 64 e 7 del 2012 e c.m. Miur n.754 dell'11 gennaio 2013. Violazione e falsa applicazione dell’art 3 della l. 241/90 e successive modifiche e del d.p.r. 497/1994 e disciplina normativa del pubblico concorso ed eccesso di potere per difetto dei presupposti, travisamento delle circostanze di fatto, difetto di istruttoria, CARENZA DI MOTIVAZIONE, ILLOGICITA’ CONTRADDITTORIETA' ED INGIUSTIZIA MANIFESTA.

Sotto questo profilo la ricorrente lamenta la gravissima carenza di motivazione e contraddittorietà del provvedimento impugnato di diniego di riconoscimento dell’abilitazione scientifica.

II Violazione e falsa applicazione dell'impianto normativo di riferimento di cui al Legge 30 dicembre 2010, n. 240; Decreto del presidente della repubblica 4 aprile 2016, n. 95 Regolamento recante modifiche al Decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 222; Decreto del Miur n. 602 del 29.07.2016, Decreto Ministeriale 7 giugno 2016 n. 120 Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 5 luglio 2016 n. 155; art. 16 comma 3, lettera a) b) e c) della l. 240/2010; artt. 4, 6 commi 4 e 5 del d.p.r. n.222/2011; d.d. n.222 del 20 luglio 2012 delibere anvur 50, 64 e 7 del 2012 e c.m. Miur n.754 dell'11 gennaio 2013. Violazione e falsa applicazione dell’art 3 della l. 241/90 e successive modifiche e del d.p.r. 497/1994 e disciplina normativa del pubblico concorso ed eccesso di potere per difetto dei presupposti, travisamento delle circostanze di fatto, difetto di istruttoria, CARENZA DI MOTIVAZIONE, ILLOGICITA’ CONTRADDITTORIETA' ED INGIUSTIZIA MANIFESTA.

Nel caso di specie la Commissione avrebbe applicato un criterio ( “dimensione internazionale delle pubblicazioni scientifiche”) non previsto dal bando né dal verbale n. 1 ed irragionevolmente più restrittivo.

III Violazione e falsa applicazione dell'impianto normativo di riferimento di cui al Legge 30 dicembre 2010, n. 240 ; Decreto del presidente della repubblica 4 aprile 2016, n. 95 Regolamento recante modifiche al Decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 222,; Decreto del Miur n. 602 del 29.07.2016, Decreto Ministeriale 7 giugno 2016 n. 120Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 5 luglio 2016 n. 155; art. 16 comma 3, lettera a) b) e c) della l. 240/2010; artt. 4, 6 commi 4 e 5 del d.p.r. n.222/2011; d.d. n.222 del 20 luglio 2012 delibere anvur 50, 64 e 7 del 2012 e c.m. Miur n.754 dell'11 gennaio 2013. Violazione e falsa applicazione dell’art 3 della l. 241/90 e successive modifiche e del d.p.r. 497/1994 e disciplina normativa del pubblico concorso ed eccesso di potere per difetto dei presupposti, travisamento delle circostanze di fatto, difetto di istruttoria, CARENZA DI MOTIVAZIONE, ILLOGICITA’ CONTRADDITTORIETA' ED INGIUSTIZIA MANIFESTA.

I giudizi espressi dalla Commissione rispetto al giudizio di non idoneità collegato al mancato raggiungimento della soglia dei 3 titoli richiesta risulta a tratti identicamente espresso.

Infatti, i commissari si limitano ad evidenziare che il requisito della originalità sarebbe presente solo in parte, senza indicare le pubblicazioni per

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