TAR Genova, sez. I, sentenza 2023-08-02, n. 202300758
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Testo completo
Pubblicato il 02/08/2023
N. 00758/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00016/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 16 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato N P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Questura di Genova e Ministero dell’Interno, rappresentati e difesi dall’Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Genova, viale Brigate Partigiane, 2;
per l’annullamento
del provvedimento del Questore di Genova Cat. X/21 del -OMISSIS-, notificato il -OMISSIS-, recante l’ordine di rimpatrio nel comune di residenza e l’ingiunzione di non fare ritorno nel territorio del comune di Genova per un periodo di anni tre, ai sensi degli artt. 1 e 2 del d.lgs. n. 159/2011;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione dell’Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nell’udienza pubblica del giorno 23 giugno 2023, la dott.ssa L F e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso notificato l’-OMISSIS- e depositato il -OMISSIS- il signor -OMISSIS- ha impugnato il foglio di via obbligatorio con il quale il Questore di Genova gli ha ordinato il rimpatrio nel comune di -OMISSIS-, ingiungendogli di non fare ritorno nel territorio del comune di Genova per un periodo di tre anni.
Il ricorrente ha dedotto i seguenti motivi:
I) Violazione di legge. Eccesso di potere. Carenza ed erroneità sui presupposti legittimanti l’applicazione del foglio di via obbligatorio. Illogicità manifesta. Difetto di istruttoria. Violazione dei principi di ragionevolezza e proporzionalità. Difetto assoluto di motivazione . Il signor -OMISSIS-non rientrerebbe nelle categorie di cui all’art. 1, lett. a) e b), del d.lgs. n. 159/2011, perché le condanne penali da lui riportate si collocherebbero prevalentemente nell’ambito della sua attività politica; nell’ipotesi di sussunzione del prevenuto nella lett. c) dell’art. 1 cit., il provvedimento gravato non conterrebbe, comunque, riscontri concreti ed effettivi circa la sua pericolosità, limitandosi ad un “laconico richiamo” dei suoi pregiudizi penali e di polizia. Inoltre, l’Amministrazione non avrebbe esplicitato l’ iter logico giuridico seguito nella ponderazione degli interessi pubblici e privati coinvolti, trascurando oltretutto di considerare che l’esponente lavora anche a Genova e che ivi ha lo studio -OMISSIS-. Pertanto, l’ordine avversato si rivelerebbe irragionevole e sproporzionato, arrecando una gravissima compressione alle libertà e ai diritti fondamentali del deducente.
II) Violazione di Legge. Eccesso di potere. Difetto d’istruttoria. Carenza ed erroneità sui presupposti legittimanti l’applicazione del foglio di via obbligatorio . In linea generale, sarebbe illogico ed abnorme vietare l’accesso nel comune capoluogo a chi vive in provincia, come il ricorrente, perché il significato di residenza non potrebbe rimanere circoscritto alla sola abitazione, ma dovrebbe estendersi ai luoghi in cui la persona intrattiene le proprie relazioni lavorative, sociali ed affettive. Nella specie, poi, la misura di prevenzione personale lederebbe i diritti fondamentali del signor -OMISSIS-, impedendogli di recarsi a Genova sia per lavoro, esponendolo al rischio di licenziamento, sia per sottoporsi a sedute fisioterapiche, sia per accompagnare i figli dal medico, sia, infine, per coltivare rapporti amicali e partecipare ad attività socio-politiche e ricreative.
L’Amministrazione dell’Interno si è costituita in giudizio tramite l’Avvocatura dello Stato, che ha prodotto una memoria di stile ed una relazione della Divisione Anticrimine della Questura di Genova, instando per la reiezione dell’impugnativa.
Con ordinanza n. 31 del 14 febbraio 2022 il Tribunale ha respinto la domanda di sospensione cautelare del foglio di via, non ravvisando né il fumus boni iuris né il periculum in mora .
In seguito, il ricorrente ha depositato una memoria conclusionale ai sensi dell’art. 73, comma 1, c.p.a., lamentando che la Questura abbia rigettato due istanze di annullamento e/o revoca in autotutela del provvedimento oppugnato.
Alla pubblica udienza del 23 giugno 2023 la causa è stata assunta in decisione.
DIRITTO
1. Il ricorso – i cui motivi possono essere trattati congiuntamente per la loro stretta connessione logica e parziale sovrapposizione contenutistica – è infondato.
Occorre premettere che, ai sensi dell’art. 2 del d.lgs. n. 159/2011, il Questore può ordinare il rimpatrio nel comune di residenza mediante foglio di via obbligatorio, inibendo al destinatario della misura il ritorno nel comune dal quale è allontanato per un periodo non superiore a tre anni, se il soggetto:
- rientri in una delle categorie di persone di cui all’art. 1 del d.lgs. n. 159 cit., vale a dire coloro che compiano abitualmente traffici delittuosi (lett. a), oppure vivano, anche in parte, con i proventi di attività