TAR Bari, sez. III, sentenza 2022-07-28, n. 202201117

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bari, sez. III, sentenza 2022-07-28, n. 202201117
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bari
Numero : 202201117
Data del deposito : 28 luglio 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 28/07/2022

N. 01117/2022 REG.PROV.COLL.

N. 00777/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 777 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato M A, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Interno e Questura di Bari, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Bari, alla via Melo, n. 97;

per l'annullamento, previa sospensione,

- del provvedimento A.11.2021/Imm./P.S.n°16/Emers. del 03/05/2021, della Questura di Bari, Ufficio Immigrazione notificato in data 03/05/2021 di rigetto dell'istanza di emersione ex art.103 comma 2, D.L.. 34 del 2020;

-di ogni altro atto conseguente e/o presupposto, ancorchè incognito al ricorrente;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura di Bari;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 aprile 2022 la dott.ssa G S e uditi per le parti i difensori come da verbale di udienza;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1.- Con il presente gravame, il ricorrente impugnava il provvedimento in epigrafe meglio indicato, recante il diniego opposto dall’Amministrazione resistente all’istanza di emersione del lavoro irregolare, presentata dall’interessato alla Questura di Bari in data 10/08/2020, ai sensi e per gli effetti dell’art. 103 del D.L. n.34 del 2020, convertito in legge 77/2020.

Più precisamente, l’Ufficio Immigrazione dichiarava la inammissibilità dell’istanza ritenendo che il sig. -OMISSIS-non fosse in possesso del requisito della titolarità di un permesso di soggiorno scaduto dopo il 31 ottobre 2019.

Questa Sezione rigettava l’istanza cautelare con ordinanza n. 366/2021;
ma la decisione interinale veniva riformata dal Consiglio di Stato, giusta ordinanza n. 6128/2021, con la precisa indicazione di approfondire “ il punto di diritto concernente la sussistenza o meno dello status di regolarità della presenza sul territorio nazionale in forza di domanda di protezione (ancorché successivamente dichiarata inammissibile), non esaminato in sede cautelare in primo grado ”, in quanto ritenuto decisivo per la soluzione della controversia.

Si costituivano in giudizio il Ministero dell'Interno e la Questura di Bari con atto in data 26 luglio 2021, chiedendo il rigetto del ricorso.

All’udienza del 20 aprile 2022, la causa veniva trattenuta in decisione.

2.- Il gravame va accolto sulla scorta del primo dei cinque motivi di ricorso, incentrato proprio sul punto di diritto individuato dal giudice di appello e così rubricato: “ violazione dell’art.103 D.L. 34/2020, come convertito in L. 77/2020 e dell’art. 7, D.M. 27.5.2020 – Difetto di motivazione, eccesso di potere per difetto di istruttoria e contraddittorietà ed illogicità manifesta ”.

Tale motivo è, invero, fondato e assorbente per quanto ci si appresta a chiarire.

2.1.- L’art. 103 reca la disciplina della procedura finalizzata all’emersione dei rapporti di lavoro irregolari in determinati settori produttivi;
in particolare, in favore dei cittadini stranieri, privi del permesso di soggiorno, i quali abbiano svolto attività lavorativa nei settori dell’agricoltura, dell’assistenza alla persona e del lavoro domestico.

Di seguito si riportano le condizioni stabilite dal legislatore per consentire la sanatoria di cui si tratta: a) il possesso di “permesso di soggiorno scaduto dal 31 ottobre 2019, non rinnovato o convertito in altro titolo di soggiorno”;
b) la presenza sul territorio nazionale a partire dall'8 marzo 2020, senza soluzione di continuità;
c) l’aver svolto attività di lavoro, nei settori di cui al comma 3 della stessa norma, antecedentemente al 31 ottobre 2019, comprovata con le modalità di cui al successivo comma 16.

Verificate siffatte condizioni, la norma stabiliva che al lavoratore fosse rilasciato un permesso temporaneo di sei mesi;
e, ove nel termine di durata di tale permesso temporaneo, il lavoratore stesso avesse esibito un contratto di lavoro subordinato ovvero la documentazione retributiva e previdenziale comprovante lo svolgimento dell'attività lavorativa in conformità alle previsioni di legge nei settori di cui al comma 3, il permesso sarebbe stato convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.

2.2.- Orbene, per quel che qui rileva, va rimarcata la condizione del possesso di un permesso di soggiorno scaduto dopo il 31/10/2019 e non rinnovato o convertito in altro titolo di soggiorno: il richiedente doveva cioè trovarsi in una condizione di irregolarità realizzatasi successivamente al 31/10/2019.

Contrariamente a quanto sostenuto dall’Amministrazione, tale condizione risultava integrata per il ricorrente alla data di presentazione della domanda.

Ed invero, in data 12/07/2019, il ricorrente stesso aveva presentato domanda reiterata di protezione internazionale e la Questura di Bari aveva rilasciato attestato valido quale titolo di soggiorno ex art.4, comma 3, del d.lgs. n.142/2015 (di attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonché della direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale).

Domanda reiterata di protezione internazionale è definita dal d.lgs. n.25/2008 (a sua volta di attuazione della direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato) come “un'ulteriore domanda di protezione internazionale presentata dopo che è stata adottata una decisione definitiva su una domanda precedente, anche nel caso in cui il richiedente abbia esplicitamente ritirato la domanda ai sensi dell'articolo 23 e nel caso in cui la Commissione territoriale abbia adottato una decisione di estinzione del procedimento o di rigetto della domanda ai sensi dell'articolo 23-bis, comma 2” (cfr. art.2, comma 1, lett. b bis).

Alla presentazione di siffatta domanda consegue -ai sensi dell’art. 7 dello stesso d.lgs. n.25/2008- il diritto del richiedente a permanere sul territorio: “ Il richiedente è autorizzato a rimanere nel territorio dello Stato fino alla decisione della Commissione territoriale ai sensi dell'articolo 32 ”. E tale diritto non spetta soltanto nelle ipotesi contemplate dallo stesso art. 7, al comma 2;
ipotesi nelle quali pacificamente non rientra il sig. -OMISSIS-.

Questi, pertanto, doveva ritenersi in diritto di permanere sul territorio fino alla comunicazione della decisione della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale competente, nella specie la Commissione di Bari;
e tale decisione è intervenuta in data 6 novembre 2019 ed è stata comunicata all’interessato il successivo 2 dicembre;
quindi dopo il 31 ottobre 2019 secondo il disposto dell’art. 103 più volte richiamato.

Il beneficio di poter soggiornare medio tempore sul territorio nazionale prescinde –evidentemente- dalle finali determinazioni sulla domanda di protezione. Del resto, il ricorrente era in possesso dell’attestazione ex art.4, comma 3, del d.lgs. n.142/2015 su richiamato rilasciata dalla Questura di Bari;
ciò che comprova la regolarità del soggiorno dello stesso fino alle date indicate (6/11/2019 e 2/12/2019). Tale documento –si ribadisce- è definito espressamente dalla legge permesso di soggiorno provvisorio, tanto da consentire l’iscrizione al SSN, l’iscrizione anagrafica e lo svolgimento di attività lavorativa;
tutti atti che presuppongono la regolarità del soggiorno stesso.

A riprova si riporta la definizione contenuta nel su richiamato art.4, comma 3, del d.lgs. n.142/2015: “ La ricevuta attestante la presentazione della richiesta di protezione internazionale rilasciata contestualmente alla verbalizzazione della domanda ai sensi dell'articolo 26, comma 2-bis, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, e successive modificazioni, come introdotto dal presente decreto, costituisce permesso di soggiorno provvisorio ”.

Orbene, ai fini che qui rilevano, tale previsione deve coordinarsi con l’art.32 d.lgs. n.25/2008, il cui comma 4 prevede quanto segue: “ La decisione di cui al comma 1, lettere b) e b-bis), ed il verificarsi delle ipotesi previste dagli articoli 23 e 29 comportano alla scadenza del termine per l'impugnazione l'obbligo per il richiedente di lasciare il territorio nazionale, salvo che gli sia stato rilasciato un permesso di soggiorno ad altro titolo ”.

Soltanto in seguito alla decisione della Commissione Territoriale e alla scadenza dei termini di impugnazione, dunque, si realizza la condizione di irregolarità richiesta dalla norma che rileva nel presente giudizio.

Di tutta evidenza, pertanto, la violazione della normativa così ricostruita e la conseguente illogicità e contraddittorietà manifesta della motivazione del provvedimento;
questa richiama, invero, gli elementi identificativi dell’istanza di protezione internazionale presentata dal ricorrente e della decisione assunta in merito dopo il 31/10/2019 da parte della Commissione Territoriale senza, però, valorizzarli -in sede di istruttoria- ai fini della valutazione della legittimazione del ricorrente stesso alla presentazione dell’istanza ex art.103, comma 2 del decreto citato.

3.- In sintesi, in accoglimento del primo motivo e assorbita ogni ulteriore censura, il gravame va accolto e annullato il diniego impugnato. In ragione dell’esito del ricorso va altresì confermata in via definitiva l’ammissione al gratuito patrocinio e, conseguentemente, compensate le spese di causa. Gli importi saranno liquidati a domanda con successivo decreto.

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