TAR Napoli, sez. V, ordinanza presidenziale 2023-01-18, n. 202300057
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Testo completo
Pubblicato il 18/01/2023
N. 00057/2023 REG.PROV.PRES.
N. 02611/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quinta)
Il Presidente
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 2611 del 2020, proposto da
-OMISSIS-appresentati e difesi dall'avvocato B R, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Bruno Studio Legale Ricciardelli in Napoli, piazza G. Bovio 8;
contro
Comune di Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Barbara Accattatis Chalons D'Oranges, A A, B C, A C, G P, B R, E C, A I F, Avvocatura Municipale, G R, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Maria Cristina Carbone in Napoli, p.zza Municipio, P.Zzo San Giacomo;
per l'annullamento
a) della delibera della G.C. di Napoli n. 148 del 14.5.2020, attributiva dell'incarico di tutore volontario o amministratore di sostegno, nella parte in cui stabilisce che laddove il numero degli iscritti all'Elenco dei volontari non consentisse l'assegnazione delle deleghe disponibili, l'Assessore pro tempore possa attribuire agli assistenti sociali in forza all'Amministrazione, nel rispetto dell'art. 408 co. 3 del Codice Civile, confermando altresì quanto previsto dalla Deliberazione di Giunta comunale n. 488 del 18.2.1993, fermo restando la possibilità di estendere, su base volontaria, ad altri dipendenti con profili diversi, la delega all'esercizio delle funzioni di tutore ed amministratore di sostegno;
b) della disposizione dirigenziale del Servizio Programmazione sociale del Comune di Napoli n. 2 del 18.5.2020 nella parte in cui – approvando l'avviso pubblico per l'istituzione dell'Elenco delle persone e/o Associazioni a cui affidare le attività di supporto alla funzione di Amministratore di sostegno e/o tutore in esecuzione della deliberazione di G.C. 148 del 14.5.2020 si riferisce alla medesima deliberazione, mantenendo la stessa riserva;c. di tutti gli altri atti, comunque connessi, presupposti e/o consequenziali, anche se interni o non noti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Considerato che il ricorso è stato proposto con le conclusioni di cui in epigrafe;
Ritenuto che, a termini dell’art. 2, c.p.a., “Il giudice amministrativo e le parti cooperano per la realizzazione della ragionevole durata del processo”;
Considerata l’opportunità di verificare, ai fini della efficiente gestione del ruolo, la persistenza dell’interesse alla definizione nel merito del ricorso prima di procedere alla sua fissazione in pubblica udienza, tenuto conto della risalenza dello stesso;
Considerato di dover avvertire che il mancato riscontro alla presente Ordinanza, in una alle eventuali ulteriori circostanze evincibili dal fascicolo di causa, sarà valutato anche alla stregua del disposto di cui all’art. 84, comma 4, c.p.a.;
Considerato di dover anche precisare che la eventuale manifestazione di interesse alla decisione comporterà, previa eventuale integrazione del contraddittorio, ove necessario, la fissazione dell’udienza di merito senza possibilità di disporre, d’ufficio o su istanza di parte, la cancellazione della causa dal ruolo e che il rinvio della trattazione potrà essere disposto nei soli casi di cui all’art. 73, comma 1-bis, c.p.a.;
Considerato che, nella sopra indicata prospettiva di celere definizione della causa, le parti debbano altresì segnalare eventuali ricorsi connessi ovvero esigenze istruttorie non ancora soddisfatte;