TAR Lecce, sez. III, sentenza 2023-12-04, n. 202301341
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Testo completo
Pubblicato il 04/12/2023
N. 01341/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00790/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 790 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati P P e C S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro
pro tempore
e Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di Lecce, in persona del Prefetto
pro tempore
, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliataria
ex lege
in Lecce, piazza S. Oronzo;
per l'annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
- del decreto, prot. -OMISSIS- del 3.05.2022, notificato il 5.5.2022, con il quale il Prefetto della Provincia di Lecce ha vietato al ricorrente, ex art. 39 T.U.L.P.S: n. 773/1931, di detenere armi, munizioni e materiale esplodente a qualsiasi titolo;
- di ogni altro atto presupposto, consequenziale e comunque connesso, ancorché non conosciuto, ed in particolare del decreto della Questura di Lecce, prot. Cat. -OMISSIS- Div. PAS del 27.3.2021, notificato in data 31.3.2021, di revoca della licenza di porto di fucile per uso caccia.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e dell’Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di Lecce;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 novembre 2023 il dott. Marco Martone e udita per il ricorrente il difensore avv.to P. Perrone;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato in data 1.7.2022, tempestivamente depositato, -OMISSIS- ha impugnato il decreto, n. prot. -OMISSIS- del 3.05.2022, notificato il 5.5.2022, con il quale il Prefetto della Provincia di Lecce ha vietato al predetto ricorrente, ex art. 39 T.U.L.P.S. n. 773/1931, di detenere armi, munizioni e materiale esplodente a qualsiasi titolo, nonché ogni altro atto presupposto, consequenziale e comunque connesso, ancorché non conosciuto, ed in particolare il decreto della Questura di Lecce, prot. Cat. -OMISSIS- Div. PAS del 27.3.2021, notificato in data 31.3.2021, di revoca della licenza del porto di fucile per uso caccia.
1.1. Con unico motivo di gravame il ricorrente ha dedotto la violazione e falsa degli artt. 1, 10, 11, 39 e 43 del T.U.L.P.S. n. 773/1931 - eccesso di potere per violazione dei principi di buon andamento, per carenza di istruttoria e difetto di motivazione - eccesso di potere per contraddittorietà dell’agire amministrativo - eccesso di potere per travisamento dei fatti - eccesso di potere per illogicità e manifesta ingiustizia - eccesso di potere per difetto dei presupposti di fatto e di diritto, in quanto il Prefetto di Lecce avrebbe erroneamente valutato gli elementi di fatto narrati nella denuncia querela sporta in data 24.12.2020 da -OMISSIS-, poi successivamente rimessa dalla predetta nell’ambito del procedimento penale n.-OMISSIS- R.G.N.R. - n. -OMISSIS- R.G.T., conclusosi, conseguentemente, con sentenza dell’8.6.2022 -OMISSIS-, resa dal Tribunale penale di Lecce di proscioglimento per estinzione del reato.
1.2. Per tali motivi, il ricorrente ha chiesto, previa sospensione cautelare dell’efficacia, l’annullamento degli atti e provvedimenti impugnati.
2. Si è costituita in giudizio l’Avvocatura erariale nell’interesse del Ministero dell’Interno e dell’Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di Lecce, rilevando l’infondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto.
3. All’esito della Camera di Consiglio del 27 luglio 2022, questa Sezione ha emesso l’ordinanza n. 381/2022, pubblicata il 28 luglio 2022, con la quale è stata respinta l’istanza cautelare incidentalmente proposta dal ricorrente per insussistenza del fumus boni iuris e per la rilevata tardività del ricorso rispetto all’impugnazione del decreto della Questura di Lecce, prot. Cat. -OMISSIS- Div. PAS del 27.3.2021, comunicato al ricorrente in data 31.3.2021.
4. Alla pubblica udienza del 29 novembre 2023, dopo discussione orale, la causa è stata quindi introitata per la decisione.
5. Il ricorso è in parte infondato nel merito ed in parte irricevibile per tardività nei sensi di seguito indicati.
5.1. Con riferimento alla proposta domanda di annullamento del decreto della Questura di Lecce, prot. Cat. -OMISSIS- Div. PAS del 27.3.2021, di revoca della licenza del porto di fucile per uso caccia intestata al ricorrente - come già rilevato da questa Sezione in sede cautelare con l’ordinanza n. 381/2022 - deve esserne dichiarata l’irricevibilità per tardività essendo ampiamente decorso il termine decadenziale di sessanta giorni di cui all’art. 29 c.p.a., in quanto la notifica del ricorso risulta essere stata eseguita in data 1.7.2022, a fronte della comunicazione del predetto provvedimento questorile impugnato, avvenuta il 31.3.2021. Ne consegue pertanto che questo Tribunale non può che prendere atto della tardività della proposizione del gravame avverso tale provvedimento.
5.2. Quanto all’impugnazione del decreto, n. prot. -OMISSIS- del 3.05.2022, notificato il 5.5.2022, con il quale il Prefetto della Provincia di Lecce ha espresso, ai sensi dell’art. 39 T.U.L.P.S. n. 773/1931, il divieto, nei confronti del predetto ricorrente, di detenere armi, munizioni e materiale esplodente a qualsiasi titolo, ritiene il Tribunale che le censure formulate nel ricorso vadano disattese, in quanto infondate.
Ed invero, osserva il Collegio che l’art. 11 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (“Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza”) dispone che: “ Salve le condizioni particolari stabilite dalla legge nei singoli casi, le autorizzazioni di polizia debbono essere negate:
1° a chi ha riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto non colposo e non ha ottenuto la riabilitazione;
2° a chi è sottoposto all’ammonizione o a misura di sicurezza personale o è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza.
Le autorizzazioni di polizia possono essere negate a chi ha riportato condanna per delitti contro la personalità dello stato o contro l’ordine pubblico, ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, o per violenza o resistenza all’autorità, e a chi non può provare la sua buona condotta.
Le autorizzazioni devono essere revocate quando nella persona autorizzata vengono a mancare, in tutto o in parte, le condizioni alle quali sono subordinate, e possono essere revocate quando sopraggiungono o vengono a risultare circostanze che avrebbero imposto o consentito il diniego della autorizzazione ”.
L’art. 43 (anch’esso richiamato dal ricorrente a sostegno del ricorso) dello stesso R.D. n. 773/1931 stabilisce che:
“ Oltre a quanto è stabilito dall’art. 11 non può essere concessa la licenza di portare armi:
a) a chi ha riportato condanna alla reclusione per delitti non colposi contro le persone commessi con violenza, ovvero per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione;
b) a chi ha riportato condanna a pena restrittiva della libertà personale per violenza o resistenza all'autorità o per delitti contro la personalità dello Stato o contro l’ordine pubblico;
c) a chi ha riportato condanna per diserzione in tempo di guerra, anche se amnistiato, o per porto abusivo di armi.
La licenza può essere ricusata ai condannati per delitto diverso da quelli sopra menzionati e a chi non può provare la sua buona condotta o non dà affidamento di non abusare delle armi ”.
Ciò premesso, occorre, subito, sottolineare “ come il nostro ordinamento sia ispirato a regole limitative della diffusione e possesso dei mezzi di offesa, tant’è che i provvedimenti che ne consentono la detenzione ed utilizzo vengono ad assumere - su un piano di eccezionalità - connotazioni concessorie di una prerogativa che esula dall’ordinaria sfera soggettiva delle persone ” (T.A.R. Campania, Salerno, Sezione Prima, 19 settembre 2018, n. 1296).
Per giurisprudenza pacifica, “ l’autorizzazione alla detenzione ed al porto d’armi postula che il beneficiario osservi una condotta di vita improntata alla piena osservanza delle norme penali e di quelle poste a tutela dell’ordine pubblico, nonché delle regole di civile convivenza ” (Consiglio di Stato, Sezione Terza, 11 marzo 2015, n. 1270): sicché il giudizio di “non affidabilità” è giustificabile anche (e persino) in situazioni che non hanno dato luogo a condanne penali o misure di pubblica sicurezza, ma a situazioni genericamente non ascrivibili a “buona condotta” (Consiglio di Stato, Sez. III, n. 5398 del 14 ottobre 2014, n. 4666 del 19 settembre 2013;Sezione Terza, cit., 11 marzo 2015, n. 1270).
In definitiva, la competente Autorità di Pubblica Sicurezza può senz’altro valutare l’assenza della affidabilità alla detenzione e al corretto uso delle armi, anche in relazione a fatti, pure se estranei alla gestione delle armi, munizioni e materie esplodenti, ma che comunque non rendano meritevoli di ottenere o di mantenere la licenza di polizia o l’autorizzazione alla detenzione di armi, munizioni e materiale esplodente, non occorrendo al riguardo un giudizio di pericolosità sociale dell’interessato (Cfr. Consiglio di Stato, Sez. III, 3 maggio 2016, n. 1727;Sez. III, 7 marzo 2016, n. 922;Sez. III, 1° agosto 2014, n. 4121;Sez. III, 12 giugno 2014, n. 2987;T.A.R. Campania, Salerno, Sezione Prima, 4 settembre 2018, n. 1244).
5.3. Applicando le suindicate coordinate testuali e giurisprudenziali, osserva il Collegio che, nella fattispecie concreta dedotta in giudizio, il decreto prefettizio impugnato risulta adottato a seguito di trasmissione di nota informativa della Legione Carabinieri Puglia - Stazione di Guagnano prot. -OMISSIS-, datata 26.1.2021, con la quale era stato comunicato, tra l’altro, che il ricorrente era stato denunciato da -OMISSIS- - persona legata sentimentalmente al predetto - per minacce ed atti persecutori e che, successivamente, era stata emessa ordinanza di applicazione di misura cautelare personale coercitiva in data 11.1.2021 dal Tribunale penale di Lecce, provvedimento poi confermato in sede di riesame per inammissibilità dell’interposto gravame.
Ebbene, il giudizio di “non affidabilità” esercitato (discrezionalmente) dall’Autorità di P.S. resistente risulta, pertanto, scevro da profili di illogicità, irrazionalità o errori manifesti, tenuto conto sia dei fatti indicati nella denuncia querela sporta dalla -OMISSIS-, sia dei successivi provvedimenti cautelari coercitivi adottati dall’Autorità penale, a nulla rilevando che il procedimento penale sia stato - poi - definito con sentenza di assoluzione, considerato che la predetta pronuncia è intervenuta in epoca successiva all’emissione del provvedimento impugnato (8.6.2022) e che, comunque, il Giudice penale non ha dichiarato il ricorrente innocente con formula assolutoria piena, ai sensi dell’art. 129 c.p.p., ma per estinzione del reato per intervenuta remissione della querela.
In definitiva, l’impugnato provvedimento prefettizio risulta esente dalle censure rassegnate nel ricorso il quale deve conseguentemente essere respinto.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza del ricorrente, ai sensi dell’art. 91 c.p.c., e vengono liquidate come da dispositivo.