TAR Catania, sez. IV, sentenza 2016-03-01, n. 201600637

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catania, sez. IV, sentenza 2016-03-01, n. 201600637
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
Numero : 201600637
Data del deposito : 1 marzo 2016
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00028/2015 REG.RIC.

N. 00637/2016 REG.PROV.COLL.

N. 00028/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 28 del 2015, proposto da:
M C, rappresentato e difeso dall'avv. M G, con domicilio eletto presso Di Stefano Graziella in Catania, Via M.R. Imbriani, 228;

contro

Commissione Centrale per gli Esami di Abilitazione all’esercizio della Professione Legale c/o Ministero della Giustizia, in persona del suo Presidente p.t.;
Commissione per gli Esami di Abilitazione all’esercizio della Professione Legale c/o Corte D'Appello di Messina - Sessione 2013, in persona del suo Presidente p.t.;
Seconda Sottocommissione per gli Esami di Abilitazione all’esercizio della Professione Legale c/o Corte D'Appello di Messina - Sessione 2013, in persona del suo Presidente p.t.;
Ministero della Giustizia, in persona del Ministro legale rappresentante p.t., tutti rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, ed ivi domiciliati in Via Vecchia Ognina, 149;

per l'annullamento

- del verbale n. 45 del 14-10-2014 redatto dalla 2^ Sottocommissione per gli esami di abilitazione alla professione di avvocato c/o la Corte d'Appello di Messina, relativo alla votazione riportata dal ricorrente nelle prove orali per gli esami sostenuti dalla stessa;

- dell'ivi contenuto giudizio di non idoneità adottato dalla 2^ Sottocommissione suindicata, relativamente alla prova orale sostenuta dal ricorrente il 14-10-2014;

- del verbale della Commissione in seduta congiunta del 13-6-2014;

- di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia, della Commissione Centrale per gli Esami di Abilitazione all’esercizio della Professione Legale c/o Ministero della Giustizia, della Commissione per gli Esami di Abilitazione all’esercizio della Professione Legale c/o Corte D'Appello di Messina - Sessione 2013 e della Seconda Sottocommissione per gli Esami di Abilitazione all’esercizio della Professione Legale c/o Corte D'Appello di Messina - Sessione 2013;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 febbraio 2016 il dott. Gustavo Giovanni Rosario Cumin e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

In data 14/10/2013 il Dott. M C, dopo il positivo scrutinio delle proprie prove scritte, sosteneva gli esami orali per l’abilitazione all’esercizio della professione di avvocato dinnanzi alla II^ Sottocommissione costituita presso la Corte di Messina, non superandoli in base alla conseguita votazione di 159/300.

Non persuaso della correttezza delle valutazioni operate dalla suindicata commissione, il Dott. M C impugnava il verbale che le conteneva nei confronti del Ministero della Giustizia con ricorso notificato l’11/12/2014 e depositato presso gli uffici di segreteria del giudice adito il 08/01/2015, ivi contestando il ricorrere dei vizi di violazione dell'art. 12 D.P.R. 9 maggio 1994 n. 487, di violazione delle direttive elaborate dalla commissione centrale il 05/12/2011 ed integralmente recepite dalla commissione istituita presso la Corte di Appello di Catania,del principio d'imparzialità e trasparenza, di violazione dell'art. 17 bis comma 3 lett. a), Regio decreto n. 37 del 1934 e di eccesso di potere per difetto di motivazione.

Si costituiva in giudizio per l’Amministrazione intimata la Difesa Erariale, con deposito di atto meramente formale di costituzione in segreteria il 22/11/2015.

Il Collegio accoglieva la domanda cautelare incidentalmente proposta con il ricorso in epigrafe, in base alla ritenuta verosimile sua fondatezza, con ordinanza n. 85/2015.

Il difensore di parte ricorrente, senza contestazioni da parte dell’Amministrazione intimata, depositava nel corso dell’udienza pubblica appresso indicata un atto di convocazione dell’Ordine degli Avvocati di Barcellona Pozzo di Gotto prot. 3185 del 17/11/2015 rappresentativo della (già) avvenuta iscrizione del ricorrente all’Albo degli Avvocati, in base al rinnovato svolgimento delle prove orali in esecuzione di quanto disposto con ordinanza n. 85/2015 della Sezione.

In data 11/02/2016 aveva luogo l’udienza pubblica fissata per l’esame del ricorso in epigrafe;
qui, dato atto della sopravvenuta carenza di interesse alla definizione del presente giudizio discendente dalla (già) conseguita abilitazione del ricorrente, esso veniva rimesso in decisione e definito con sentenza dichiarativa della improcedibilità del ricorso in epigrafe per una tale causa..

Il collegio statuisce sulla refusione delle spese di lite fra le parti secondo soccombenza.

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