TAR Roma, sez. 3S, sentenza 2021-05-24, n. 202106021

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 3S, sentenza 2021-05-24, n. 202106021
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202106021
Data del deposito : 24 maggio 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 24/05/2021

N. 06021/2021 REG.PROV.COLL.

N. 06878/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Stralcio)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6878 del 2013, proposto da
Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili della Provincia di Perugia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Stefano Vinti e Filippo D'Angelo, con domicilio eletto presso lo studio legale Vinti & Associati in Roma, via Emilia, 88;



contro

Ministero dello Sviluppo Economico, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;



nei confronti

Associazione Nazionale Tributaristi - L.A.P.E.T., (già Libera Associazione Periti ed Esperti Tributari), in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa inizialmente dall'avvocato Giorgio Robiony, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Parigi, 11 ed in seguito dagli avvocati Michele Guzzo e Domenico Tomassetti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



e con l'intervento di

ad adiuvandum:
il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (anche CNDCEC), in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Antonino Ilacqua e Giorgio Orsoni con domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, via Federico Cesi, 30 Sc B Int.10;
ad opponendum:
ANCOT - Associazione Nazionale Consulenti Tributari, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Antonio Tigani Sava e Luca Bontempi, con domicilio eletto presso lo studio legale del primo in Roma, via Adelaide Ristori, 9;



per l'annullamento

del provvedimento, allo stato non conosciuto dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili della provincia di Perugia, che il 30 aprile 2013 ha iscritto la Lapet "nell'elenco delle associazioni professionali di cui all'art. 2 comma 7 della Legge n. 4/2013";

- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale tra cui i provvedimenti di approvazione dei protocolli sottoscritti dalla Lapet con l'Agenzia delle Entrate.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dello Sviluppo Economico, della Libera Associazione Periti ed Esperti Tributari e di Associazione Nazionale Tributaristi - L.A.P.E.T.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 23 aprile 2021 il dott. Vincenzo Blanda e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

L’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili della Provincia di Perugia premette che la legge 14 gennaio 2013, n. 4 ha disciplinato le "professioni non organizzate in ordini o collegi".

All'art. 1, comma 2, la legge n. 4/2013 ha chiarito che per «professione non organizzata in ordini o collegi», si intende l'attività economica, anche organizzata, volta alla prestazione di servizi o di opere a favore di terzi, esercitata abitualmente e prevalentemente mediante la-voro intellettuale, o comunque con il concorso di questo, con esclusione delle attività riservate per legge a soggetti iscritti in albi o elenchi ai sensi dell'art. 2229 del codice civile, delle professioni sanitarie e delle attività e dei mestieri artigianali, commerciali e di pubblico esercizio disciplinati da specifiche normative.

Accanto alle professioni intellettuali per il cui svolgimento è necessaria l'iscrizione a un Albo o a un Collegio e che hanno ad oggetto di norma prestazioni tipizzate e/o esclusive (riservate cioè ai soli iscritti), esistono nell'ordinamento italiano altre professioni intellettuali il cui esercizio è libero ed è disciplinato dalla medesima legge n. 4/2013.

L'art. 2 della legge in esame ha stabilito che “coloro che esercitano la professione di cui all'art. 1, comma 2, possono costituire associazioni a carattere professionale di natura privatistica, fondate su base volontaria, senza alcun vincolo di rappresentanza esclusiva, con il fine di valorizzare le competenze degli associati e garantire il rispetto delle regole deontologiche, agevolando la scelta e la tutela degli utenti nel rispetto delle regole sulla concorrenza”. L'elenco delle associazioni professionali che “dichiarano, con assunzione di responsabilità dei rispettivi rappresentanti legali, di essere in possesso dei requisiti” della legge n. 4/2013 è “pubblicato dal Ministero dello sviluppo economico nel proprio sito internet” (comma 7).

L'art. 1, comma 2 della predetta legge, nel prevedere il divieto di esercitare le “attività riservate per legge a soggetti iscritti in albi o elenchi ai sensi dell'art. 2229 del codice civile, delle professioni sanitarie e delle attività e dei mestieri artigianali, commerciali e di pubblico esercizio disciplinati da specifiche normative”, ha inteso tutelare non solo gli interessi di coloro che svolgono una professione ordinistica, secondo l'art. 33, comma 5, Cost., ma anche gli interessi dei consumatori.

Le "attività specifiche" esercitate per legge dai dottori commercialisti e dagli esperti contabili sono indicate all'art. 1 del d.lgs. 28 giugno 2005, n. 139 (che ha disposto la “costituzione dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili”).

Si tratta di attività tipiche della categoria dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.

L'art. 1 del d.lgs. 28 giugno 2005, n. 139 riconosce ai dottori commercialisti e agli esperti contabili “competenza specifica in economia aziendale e diritto d'impresa e, comunque, nelle materie economiche, finanziarie, tributarie, societarie ed amministrative”. Il comma 3 del medesimo art. 1 elenca le attività di competenza dei soli dottori commercialisti.

Sono poi descritte le attività di competenza sia degli esperti contabili sia dei commercialisti.

Secondo il comma 5 infine “l'elencazione di cui al presente articolo non pregiudica l'esercizio di ogni altra attività professionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili ad essi attribuiti dalla legge e/o da regolamenti”.

Il 30 aprile 2013 la L.A.P.E.T. – Libera Associazione Periti ed Esperti Tributari (ora Associazione Nazionale Tributaristi) è stata iscritta nell'elenco delle associazioni professionali ex art. 2, comma 7, della legge n. 4/2013 istituito presso il Ministero dello Sviluppo Economico.

La L.A.P.E.T. è stata inserita in particolare nell'elenco delle associazioni che hanno autorizzato i propri iscritti a utilizzare il “riferimento all'iscrizione come marchio/attestato di qualità dei servizi offerti”.

La L.A.P.E.T. è un'associazione costituita nel 1984 ed iscritta nel registro delle persone giuridiche nel 2001 con 20 delegazioni regionali e 104 sedi provinciali. Sul proprio sito telematico essa afferma che i tributaristi ad essa iscritti possono: effettuare consulenza in materia tributaria ed aziendale: inizio, gestione e cessazione attività; tenere delle scritture contabili, Iva e relativi registri; depositare i bilanci di esercizio presso il Registro delle Imprese; assistere e rappresentare i contribuenti presso le Commissioni Tributarie; compilare le dichiarazioni fiscali; inviare telematicamente le dichiarazioni fiscali; apporre il visto di conformità sulle dichiarazioni dei redditi; asseverare le dichiarazioni ai fini degli studi di settore; compilare i modelli 730; compilare le dichiarazioni di successione; effettuare perizie su mandato pubblico e privato; inviare telematicamente le pratiche a COMUNICA presso le Camere di Commercio; ogni altra mansione propria del tributarista per le aziende e non riservata per legge ad altri professionisti (vedi ad esempio la consulenza del lavoro).

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento d'iscrizione della LA nell'elenco delle associazioni professionali di cui all'art. 2 comma 7 della Legge n. 4/2013, deducendo i seguenti motivi:

1) Violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 2, della legge n. 4/2013. Eccesso di potere per difetto d'istruttoria e travisamento del fatto.

L’iscrizione della LA all’elenco pubblicato sul sito istituzionale del MISE sarebbe in contrasto con la previsione di cui all’art. 1, comma 2, della l. 4/2013, il quale individua in modo chiaro l’ambito di applicazione di tale legge. In particolare, dall’esame delle attività svolte dalla LA, sarebbe possibile evincere come questa dichiari di svolgere una serie di attività che il D.lgs. 139/05, all’art. 1, attribuisce “agli iscritti nell'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili”. In tal modo l’iscrizione all’elenco in esame legittimerebbe, dandone pubblicità su un sito web istituzionale, attività riservate (o “tipiche”) alla professione dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.

L'art. 1, comma 2, della legge n. 4/2013 disciplina le “professioni non organizzate in ordini e collegi” e regola il loro esercizio. Tale norma, però, non permetterebbe ai tributaristi di esercitare la professione regolamentata dal d.lgs. n. 139/2005.

L'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili è un ente pubblico istituito per tutelare l'interesse dei cittadini che si rivolgono ai dottori commercialisti e agli esperti contabili, il quale deve garantire il corretto e competente esercizio delle prestazioni professionali erogate dai propri affiliati, attestando il compimento di un percorso formativo che culmina col superamento di un esame statale.

L'abilitazione professionale rappresenterebbe una garanzia per il commercialista e l'esperto contabile e una forma di tutela per i cittadini che possono rivolgersi a professionisti muniti per legge di competenze specifiche.

Consentendo ai tributaristi di svolgere le

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