TAR Roma, sez. V, sentenza 2022-06-20, n. 202208158

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. V, sentenza 2022-06-20, n. 202208158
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202208158
Data del deposito : 20 giugno 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 20/06/2022

N. 08158/2022 REG.PROV.COLL.

N. 01143/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1143 del 2019, proposto da S V, L V, M P, rappresentati e difesi dagli avvocati S M, G C P Z, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio G C P Z in Roma, via Emilia, 81;

contro

Ministero della Giustizia in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

G G, A D F, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

dell'atto di inquadramento nei ruoli della P.P. datato 24.4.18 (nomina ad agente) nella parte in cui determina la decorrenza della nomina, ai fini giuridici ed economici (e previdenziali), non considerando quale servizio in Polizia quello espletato nei ruoli dei volontari in ferma prefissaste delle FF.AA. (quali "seconde aliquote");

dei presupposti atti di inquadramento ad allievo agente in prova della P.P. nella parte in cui determina la decorrenza della nomina, ai fini giuridici ed economici (e previdenziali), non considerando quale servizio in Polizia quello espletato nei ruoli dei volontari in ferma prefissaste delle FF.AA. (quali "seconde aliquote");

di ogni altro atto ivi compresi i decreti di avviamento dei ricorrenti alla ferma prefissata quadriennale non cogniti


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 9 maggio 2022 la dott.ssa Antonietta Giudice e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

1. I ricorrenti sono tutti agenti della Polizia Penitenziaria a seguito del superamento del concorso indetto dal Ministero della Giustizia per l’arruolamento di 170 allievi agenti (ruolo maschile) e 44 allievi agenti (ruolo femminile) con decreto del 7.11.2012, pubblicato in G.U., 4° s.s. n. 92, del 23.11.2012;
essendosi collocati non nelle prime posizioni in graduatoria (che davano il diritto all’immediato arruolamento nella Polizia Penitenziaria), sono stati collocati nelle cc.dd. seconde aliquote.

Pertanto, proprio in quanto inseriti nella seconda aliquota, trovando applicazione l’articolo 16, comma 4, lettera b), n. 3, L. n. 226/2004 (poi abrogato dal d. lgs. n. 66/2010), non sono stati immediatamente avviati al corso di formazione per allievi agenti, ma destinati a svolgere la ferma quadriennale nelle Forze Armate.

In effetti, hanno tutti dapprima espletato servizio nei ruoli delle cc.dd. seconde aliquote, quali V.F.P.4 delle FF.AA., dal 1.9.2014 al 16.5.2017 e successivamente frequentato il 171° Corso di formazione presso le Scuole di Formazione di Cairo Montenotte, Parma, Portici e Verbania.

2. Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, impugnano, chiedendone l’annullamento, il relativo atto di inquadramento nella parte in cui fa decorrere gli effetti dell’atto di nomina dalla data di effettiva assunzione presso la scuola allievi agenti, 2 dicembre 2017, senza tenere conto quindi del quadriennio precedente nelle Forze Armate.

Chiedono, pertanto, avendo superato la stessa procedura selettiva, l’equiparazione, ai fini giuridici, economici e previdenziali, ai vincitori del medesimo concorso, che, in quanto risultati inseriti nella prima aliquota, sono stati subito avviati al corso di formazione.

3. Lamentano, al riguardo, la violazione di legge e falsa applicazione degli artt. 864, comma 1, lett. b) e 1781, comma 2, codice ordinamento militare, nonché l’eccesso di potere, la disparità di trattamento, l’illogicità e l’ingiustizia manifesta;
la violazione delle clausole nr. 4 e 5 della Dir. UE 1999/70 e l’illegittimità costituzionale dell’art. 15, co. 1, lett. b) del d.lgs. nr. 53/2001 e propugnano un’interpretazione costituzionalmente orientata della disciplina applicabile ratione temporis , pena la violazione del principio di uguaglianza di cui all’articolo 3 Cost., del canone di imparzialità e buon andamento della Pubblica Amministrazione di cui all’articolo 97 Cost., del diritto al lavoro di cui all’articolo 4 Cost.

4. Si è costituito in giudizio il Ministero della giustizia con mero atto di stile.

5. All’udienza smaltimento del 9 maggio 2022, che si è svolta in videoconferenza, secondo quanto disposto dall’art. 87, 4-bis cpa, la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. Il ricorso in epigrafe è infondato e deve essere, quindi, respinto.

2. L’art. 7 del d.lgs. 8 maggio 2001, n. 215, nel quadro della trasformazione progressiva dello strumento militare in professionale, ha disposto, come noto, la sospensione della leva militare a decorrere dal 1° gennaio 2007, termine poi anticipato al 1° gennaio 2005 dalla novella alla disposizione di cui all’art. 1 della legge 23 agosto 2004, n. 226.

Al contempo, e in via sostitutiva della ferma di leva obbligatoria, è stata introdotta la ferma prefissata volontaria, annuale o quadriennale, con canali privilegiati per i volontari (attraverso aliquote riservate) per la partecipazione ai concorsi di reclutamento anche nelle Forze di Polizia.

È stato, altresì, previsto dall’art. 16, comma 4, legge n. 226/2004, successivamente abrogato, che una parte dei concorrenti giudicati idonei e utilmente collocati nelle graduatorie (ma non vincitori) delle stesse procedure di selezione per il reclutamento del personale nelle carriere iniziali delle Forze di polizia, non fosse immesso direttamente in tali carriere ma solo dopo avere prestato servizio nelle Forze armate in qualità di volontario in ferma prefissata quadriennale.

3. Con specifico riferimento al caso di specie, i ricorrenti, proprio in quanto idonei ma non vincitori del concorso per l’arruolamento di agenti nei ruoli della Polizia Penitenziaria e quindi appartenenti alla c.d. seconda aliquota, non sono stati immessi in servizio subito, a differenza degli appartenenti alla prima aliquota, e hanno continuato a prestare il servizio nella posizione di volontari. La loro pretesa del riconoscimento di un’anzianità pregressa, riferita al periodo prestato quale volontari in ferma prefissata, come già chiarito dalla giurisprudenza è infondata, giacché l’accoglimento della tesi attorea vanificherebbe la discrezionale scelta compiuta dal legislatore nel citato art. 16, l. n. 266/2004, di ripartire i concorrenti nelle predette e distinte aliquote, fondata ragionevolmente su un criterio di merito (cfr. per analogo contenzioso relativo alla Polizia di Stato la sentenza del Consiglio di Stato, Sez. II, n. 4987 del 30 giugno 2021, che ha statuito che « durante il quadriennio della ferma prefissata, gli idonei in seconda aliquota non sono infatti (inquadrati come) allievi agenti della Polizia di Stato, ma sono militari delle Forze Armate. Sicché non risulta corretto l’assunto del Tar secondo il quale, durante tale periodo, l’attività svolta non costituirebbe altro che “una diversa modalità (normativamente prevista) di prestazione del servizio” presso la Polizia di Stato: infatti la prestazione lavorativa richiesta agli interessati nel corso della ferma quadriennale è del tutto diversa, e perciò anche diversamente retribuita, da quella richiesta agli allievi agenti e agli agenti della Polizia di Stato »;
in senso conforme Tar Lazio, sez. V, 08/04/2022, n. 4122).

4 A conferma della chiara e ineludibile distinzione fra servizio dei volontari in ferma prefissata e servizio di ruolo di militari - è stato anche osservato - milita altresì quella giurisprudenza che si è sovente confrontata con l’estensione ai primi della disciplina vigente rispetto ai militari in ruolo, evidenziando (anche a prescindere dalla natura del servizio prestato nell’uno o nell’altro caso), come il legislatore abbia tenuto ben ferma la distinzione esistente fra le due categorie (cfr. ex multis , T.A.R. Lazio, Roma. Sez. 1, Roma, 20 ottobre 2016, n.10476, a tenore della quale: “ Nel vigente quadro normativo, gli allievi agenti del ruolo maschile del Corpo di Polizia Penitenziaria collocatisi nella graduatoria definitiva del relativo concorso, venendo ammessi direttamente alla frequenza del prescritto corso di formazione, dopo aver prestato servizio nelle Forze armate in qualità di volontari in ferma prefissata quadriennale, non possono vantare alcuna legittima pretesa ad essere assunti, per scorrimento, nel Corpo di Polizia Penitenziaria;
ciò avverrà, salve ulteriori norme eccezionali che ne contemplino la possibilità, solo al termine del periodo di servizio quadriennale nelle Forze Armate, cui hanno avuto accesso in quanto vincitori dell'aliquota b) del concorso indetto nel 2012
”).

5. Alla luce di tali considerazioni, il ricorso deve essere rigettato.

6. La natura e relativa novità della controversia giustifica la compensazione delle spese processuali.

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