TAR Roma, sez. V, sentenza 2022-06-20, n. 202208158

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. V, sentenza 2022-06-20, n. 202208158
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202208158
Data del deposito : 20 giugno 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 20/06/2022

N. 08158/2022 REG.PROV.COLL.

N. 01143/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1143 del 2019, proposto da S V, L V, M P, rappresentati e difesi dagli avvocati S M, G C P Z, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio G C P Z in Roma, via Emilia, 81;



contro

Ministero della Giustizia in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;



nei confronti

G G, A D F, non costituiti in giudizio;



per l'annullamento

dell'atto di inquadramento nei ruoli della P.P. datato 24.4.18 (nomina ad agente) nella parte in cui determina la decorrenza della nomina, ai fini giuridici ed economici (e previdenziali), non considerando quale servizio in Polizia quello espletato nei ruoli dei volontari in ferma prefissaste delle FF.AA. (quali "seconde aliquote");

dei presupposti atti di inquadramento ad allievo agente in prova della P.P. nella parte in cui determina la decorrenza della nomina, ai fini giuridici ed economici (e previdenziali), non considerando quale servizio in Polizia quello espletato nei ruoli dei volontari in ferma prefissaste delle FF.AA. (quali "seconde aliquote");

di ogni altro atto ivi compresi i decreti di avviamento dei ricorrenti alla ferma prefissata quadriennale non cogniti


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 9 maggio 2022 la dott.ssa Antonietta Giudice e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO

1. I ricorrenti sono tutti agenti della Polizia Penitenziaria a seguito del superamento del concorso indetto dal Ministero della Giustizia per l’arruolamento di 170 allievi agenti (ruolo maschile) e 44 allievi agenti (ruolo femminile) con decreto del 7.11.2012, pubblicato in G.U., 4° s.s. n. 92, del 23.11.2012; essendosi collocati non nelle prime posizioni in graduatoria (che davano il diritto all’immediato arruolamento nella Polizia Penitenziaria), sono stati collocati nelle cc.dd. seconde aliquote.

Pertanto, proprio in quanto inseriti nella seconda aliquota, trovando applicazione l’articolo 16, comma 4, lettera b), n. 3, L. n. 226/2004 (poi abrogato dal d. lgs. n. 66/2010), non sono stati immediatamente avviati al corso di formazione per allievi agenti, ma destinati a svolgere la ferma quadriennale nelle Forze Armate.

In effetti, hanno tutti dapprima espletato servizio nei ruoli delle cc.dd.

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