TAR Catania, sez. II, sentenza 2022-08-22, n. 202202301

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catania, sez. II, sentenza 2022-08-22, n. 202202301
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
Numero : 202202301
Data del deposito : 22 agosto 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 22/08/2022

N. 02301/2022 REG.PROV.COLL.

N. 01717/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1717 del 2021, proposto da R G V, rappresentato e difeso dall'avvocato G V, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili – Gestione governativa ferrovia circumetnea, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Catania, domiciliataria in Catania, via Vecchia Ognina, 149;

per l'annullamento,

previa misura cautelare,

- del Bando di “Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di Capo Unità Organizzativa Tecnica Trazione-scorta, par. 230, area professionale 1a, a tempo indeterminato presso la Gestione Governativa Ferrovia Circumetnea”, pubblicato in G.U.R.I. n. 63 del 10.08.2021;

- di ogni altro atto e/ provvedimento antecedente, successivo e comunque connesso.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili – Gestione governativa ferrovia circumetnea;

Visti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 giugno 2022 il dott. D S e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Parte ricorrente impugna gli atti in epigrafe, affidando il ricorso al seguente motivo.

Violazione e falsa applicazione artt. 3 e 4 del Regolamento disciplinante le modalità per lo svolgimento dei concorsi esterni per il reclutamento del personale;
violazione e falsa applicazione del

CCNL

Autoferrotranvieri e dell’art. 97 Cost., eccesso di potere per ingiustizia grave e manifesta, illogicità dell’azione amministrativa, travisamento dei presupposti in fatto e in diritto, irragionevolezza, arbitrarietà. 1) L’art. 2 del bando di concorso, in contrasto con l’art. 3 del Regolamento dei concorsi esterni, oltre a non consentire la partecipazione ai soggetti in possesso del diploma di laurea avrebbe richiesto, ai fini della partecipazione, il possesso congiunto della laurea specialistica e dell’esperienza lavorativa di almeno due anni. 2) Il bando di concorso attribuirebbe, alla figura posta a concorso, compiti e responsabilità previste dal CCNL in capo alla figura funzionalmente superiore. 3) L’art. 5 del bando di concorso elencherebbe tra gli argomenti oggetto della prova orale una moltitudine di materie in parte estranee e disallineate rispetto alle competenze richieste per la posizione messa a concorso.

L’Amministrazione si è costituita, spiegando difese in rito e nel merito;
in particolare ha eccepito:

a) l’inammissibilità del ricorso per difetto di interesse ad impugnare il bando poiché il ricorrente non avrebbe presentato domanda di partecipazione al concorso;
b) l’inammissibilità del ricorso per difetto di interesse, essendo il ricorrente, munito di laurea magistrale ed abilitato alla professione di ingegnere, in possesso anche del requisito professionale, previsto dal bando, dei due anni di esperienza nel settore messo a concorso.

Con ordinanza 17 novembre 2021, n. 681, è stata rigettata la domanda cautelare.

All’udienza pubblica del 23 giugno 2022 la causa è stata trattenuta per la decisione nel merito.

Ai fini del decidere giova precisare, in punto di fatto, che il bando del Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di capo unità organizzativa tecnica Trazione-scorta, par. 230, area professionale 1a, a tempo indeterminato, presso la Gestione governativa ferrovia circumetnea (allegato al ricorso sub 1) richiede quale requisiti per l’ammissione, per quanto qui di interesse:

- all’art. 2, punto 1: «Laurea magistrale/specialistica/vecchio ordinamento in Ingegneria» ;

- all’art. 2, punto 3, una «esperienza di almeno due anni con funzioni tecniche, gestionali e/o organizzative nell'ambito di competenza dell'impresa ferroviaria così come definita ai sensi dell'art.3 comma I lettera a) del d.lgs. n.112 del 15.07.2015, maturata in qualità di lavoratore dipendente di aziende esercenti servizi di trasporto pubblico locale nel settore ferroviario e/o metropolitano e/o tranviario…» .

Tanto premesso, preliminarmente, in ragione delle eccezioni in rito proposte dall’Amministrazione resistente, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, richiamata la condivisibile giurisprudenza secondo cui «…l’impugnazione di un bando di concorso presuppone necessariamente che sia stata presentata la relativa domanda di partecipazione perché – diversamente – mancherebbe un concreto ed attuale interesse all’impugnazione e la posizione del ricorrente non risulterebbe sufficientemente differenziata da quella di tutti gli altri cittadini (T.A.R. Piemonte Torino Sez. II, 22/05/2006, n. 2160)…» (TAR Puglia – Bari, sez. I, 11 giugno 2021, n. 1008).

Né a diversa decisione può indurre l’argomentazione secondo cui, costituendo l’impugnata previsione di cui all’art. 2 del bando una clausola escludente, non sarebbe stato necessario, ai fini dell’interesse e della legittimazione a ricorrere, presentare la domanda di partecipazione.

Al riguardo è infatti noto come l’impugnativa di una clausola escludente costituisca ipotesi derogatoria alla regola generale secondo la quale l'esito di una procedura di gara o concorsuale sia impugnabile solamente dal soggetto che vi abbia partecipato (in tal senso, ex plurimis , recentemente, con riferimento ad ipotesi di procedure ad evidenza pubblica, TAR Sicilia – Catania, Sez. I, 30 maggio 2022, n. 1454);
e tuttavia, tale ipotesi non ricorre nel caso di specie, per il ricorrente non avendo l’impugnata previsione di cui all’art. 2 del bando tale natura.

Il ricorrente risulta infatti essere in possesso sia del requisito di possesso di una delle lauree indicate al punto 1 di tale articolo 2, che del requisito di esperienza professionale biennale di cui al successivo punto 3, per aver – tra l’altro – svolto incarichi di RUP e di responsabile dell’esercizio in relazione alla manutenzione di ascensori e scale mobili ubicati nelle diverse stazioni della metropolitana della Ferrovia Circumetnea (come da note allegate sub 6 alla memoria depositata dall’Amministrazione il 12 novembre 2021).

Né può rilevare la diversa formulazione dell’art. 2 del bando rispetto alle previsioni del regolamento dei concorsi dell’Amministrazione resistente, censurata dal ricorrente, essendo la delibazione delle doglianze di parte ricorrente rimessa alla successiva fase di merito del ricorso, delibazione preclusa dalla definizione della controversia nella preliminare fase di valutazione delle eccezioni in rito.

Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile.

Il Collegio è dell’avviso che, in ragione della natura della presente controversia e del suo andamento, sussistano eccezionali ragioni, ai sensi degli artt. 26, comma 1, cpa, e 92 cpc, per disporre l’integrale compensazione delle spese del presente giudizio tra tutte le parti in causa

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