TAR Napoli, sez. VIII, sentenza 2024-01-16, n. 202400420
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Testo completo
Pubblicato il 16/01/2024
N. 00420/2024 REG.PROV.COLL.
N. 02912/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Ottava)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2912 del 2023, proposto da
Avvocato F L, il quale si difende in proprio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Giustizia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, presso la quale domicilia in Napoli, via Diaz 11;
per l’esecuzione
del decreto decisorio della Corte di Appello di Napoli n. 3506/2021 del 9 agosto 2021 reso a definizione del procedimento RG. n. 4011/2021 concernente l’equa riparazione (Legge Pinto);
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Giustizia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 gennaio 2024 la dott.ssa P P e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in esame il ricorrente agisce per l’esatta esecuzione del giudicato di cui al decreto decisorio in epigrafe meglio specificato, recante condanna del Ministero della Giustizia al pagamento in suo favore, in qualità di avvocato dichiaratosi antistatario in quel giudizio, delle spese processuali liquidate in “complessivi euro 477,00 (di cui euro 27,00 per spese vive ed euro 450,00 per competenze professionali), oltre IVA e CPA come per legge, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%”.
In particolare, lamenta che pur avendo ritualmente notificato il decreto in questione al Ministero della Giustizia questo non avrebbe provveduto al pagamento delle somme liquidate.
Chiede, pertanto, la nomina di un Commissario ad acta e, per il caso di ulteriore inadempimento la condanna del Ministero intimato al pagamento, ai sensi dell'art. 114 comma 4, lett. e) c.p.a., di una somma di denaro, per ogni violazione o inosservanza successiva o per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato oltre a interessi.
Si è costituito per resistere il Ministero intimato.
Alla camera di consiglio dell’11 gennaio 2024 la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso è fondato e va accolto nei termini e limiti che seguono.
Il Collegio rileva come nel caso di specie ricorrano tutti i presupposti necessari per l’accoglimento del ricorso, essendo il decreto in questione passato in giudicato, come da certificato in atti della competente cancelleria della Corte di Appello di Napoli, ed essendo trascorso il termine di centoventi giorni dalla data della notifica del decreto decisorio in forma esecutiva, ai sensi dell’art. 14, comma 1, del decreto legge n. 669 del 1996, convertito nella legge n. 30 del 1997, senza che il Ministero della Giustizia abbia dato esecuzione al dictum del giudice civile.
In tal senso, l’art. 112, comma 2, c.p.a. ha codificato un consolidato orientamento giurisprudenziale, secondo cui il decreto di condanna emesso ai sensi dell’art. 3 della legge n. 89 del 2001 ha natura decisoria in materia di diritti soggettivi ed è, sotto tale profilo, equiparato al giudicato, con conseguente idoneità a fungere da titolo per l’azione di ottemperanza (Cons. Stato, Sez. IV, 16 marzo 2012, n. 1484). Ne discende pertanto l’idoneità del titolo all’esecuzione, attesa la persistente ed ingiustificata inerzia dell’amministrazione, che non ha comprovato l’avvenuto pagamento (Cass. SS.UU. n. 12533/2001).
Infine, è decorso infruttuosamente l’ulteriore termine di sei mesi dall’avvenuta presentazione dell’autodichiarazione di cui all’art.