TAR Trento, sez. I, sentenza 2018-03-27, n. 201800072

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Trento, sez. I, sentenza 2018-03-27, n. 201800072
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Trento
Numero : 201800072
Data del deposito : 27 marzo 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 27/03/2018

N. 00072/2018 REG.PROV.COLL.

N. 00176/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento

(Sezione Unica)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 176 del 2015, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
L C, rappresentato e difeso dall'avv. Sergio D'Amato, con domicilio eletto presso il suo studio in Trento, via Suffragio n. 122;

contro

-Comune di Tenna, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dagli avv.ti M D F e A L, nel cui studio in Trento, via Paradisi n. 15/5, è elettivamente domiciliato;

nei confronti

A V, quale direttore dei lavori dimissionario, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

A) quanto al ricorso principale:

- del provvedimento del Comune di Tenna, prot. n. 1013 di data 10 marzo 2015, a firma dell’assessore delegato, avente ad oggetto: “Art. 123 Legge provinciale 4.3.2008 n. 1 e s.m.i. concernente la pianificazione urbanistica ed il governo del territorio”, con il quale è stato ingiunto di demolire quanto abusivamente realizzato entro il termine di 90 giorni dalla notifica;

- per quanto occorrer possa, del verbale di sopralluogo prot. 759 del 23.2.2015 e di ogni altro atto presupposto e/o conseguente;

B) quanto ai motivi aggiunti depositati il 15 febbraio 2017:

- del provvedimento del Comune di Tenna prot. 4559 di data 22.11.2016 avente ad oggetto: “Domanda concessione edilizia in sanatoria per ristrutturazione ed ampliamento p.ed. 340 c.c. Tenna. Pratica n. 28/2015. Diniego.”

- per quanto occorrer possa, del preavviso di diniego del Comune di Tenna di data 8 giugno 2016 nonché dei pareri della commissione edilizia espressi nelle riunioni del 7 giugno 2016, 28 luglio 2016, 5 ottobre 2016 e 15 novembre 2016;

C) quanto ai motivi aggiunti depositati il 21 aprile 2017:

- del verbale di deliberazione del Consiglio comunale di Tenna n. 03/17 di data 30 gennaio 2017, avente ad oggetto: "Costruzione in parziale difformità dalla concessione edilizia n. 59/2008 di data 23 ottobre 2009 inerente i lavori di ristrutturazione e ampliamento della p.ed. 340 sulla p.f. 862 in C.C. di Tenna. Domanda di sanatoria-diniego. Accertamento di non contrasto con rilevanti interessi urbanistici delle opere eseguite in parziale difformità";

- di ogni altro atto presupposto e/o conseguente.


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio e la memoria difensiva del Comune di Tenna;

Visti tutti gli atti di causa;

Visto l’atto di rinuncia al ricorso depositato il 12.3.2018;

Visto l’art. 35, co. 5 lett. c), cod. proc. amm.;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 marzo 2018 il cons. P D e uditi per il ricorrente l’avv. Sergio D’Amato e per il Comune di Tenna l’avv. A L;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Con l’atto introduttivo al giudizio il sig. C L, proprietario dell’edificio contraddistinto dalla p. ed. 340 e delle pertinenze in p.f. 862 c.c. Tenna, ha impugnato l’ordinanza in epigrafe con cui il Comune di Tenna ha ingiunto la demolizione di alcune opere realizzate in assenza di titolo abilitativo e/o condotte in difformità rispetto alle concessioni precedentemente rilasciate.

Nel conseguente giudizio si è costituito il Comune di Tenna per resistere al ricorso.

Successivamente il ricorrente ha presentato domanda di concessione edilizia in sanatoria che, tuttavia, è stata respinta dall’amministrazione comunale con provvedimento di data 22.11.2016: l’interessato ha gravato l’atto reiettivo con motivi aggiunti.

Nell’ulteriore prosieguo il Comune, con il provvedimento di data 30 gennaio 2017, ha ribadito il diniego alla richiesta sanatoria ed al contempo ha accertato il non contrasto con rilevanti interessi urbanistici delle opere eseguite in parziale difformità: anche nei confronti di tale determinazione il sig. C L ha proposto motivi aggiunti.

In prossimità della pubblica udienza la difesa del ricorrente ha depositato atto di espressa rinuncia al ricorso ed ai motivi aggiunti, sottoscritto, anche per la compensazione delle spese, dai patrocinatori dell’amministrazione, ed i difensori delle parti comparsi all’udienza odierna hanno confermato il tenore delle proprie dichiarazioni già versate in causa.

Ciò posto, il Collegio non può che dichiarare, ex art. 35 co. 2 lett. c) cod. proc. amm., l’estinzione del giudizio per intervenuta rinuncia a spese compensate, come richiesto concordemente dalle parti.

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