TAR Salerno, sez. I, ordinanza cautelare 2021-02-24, n. 202100054
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Pubblicato il 24/02/2021
N. 00054/2021 REG.PROV.CAU.
N. 00639/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 639 del 2020, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato A D F, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Salerno, in persona del Ministro in carica e del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale di Salerno, domiciliataria
ex lege
in Salerno, c.so Vittorio Emanuele, 58;
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia,
del decreto di revoca delle misure di accoglienza della Prefettura di Salerno;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Salerno e del Ministero dell'Interno;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 febbraio 2021, tenutasi con modalità da remoto ai sensi dell’art. 25 del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020 n. 176, la dott.ssa A S e trattenuta la causa in decisione senza discussione, allo stato degli atti, ai sensi del comma 2 del citato art. 25;
Ritenuta configurabile l’ipotesi di cui all’art. 23, comma 1, lett. a), del d.lgs. 18 agosto 2015, n. 142 alla luce degli accertamenti condotti dalla Legione Carabinieri Campania Stazione di -OMISSIS- in data 21 ottobre 2020, dai quali emerge che il ricorrente non ha fatto rientro nella struttura di accoglienza nonostante con due successive ordinanze cautelari siano stati sospesi gli effetti dell’impugnata revoca;
Ritenuto pertanto di non poter concedere l’invocata tutela cautelare;
Ravvisati giusti motivi per compensare le spese della presente fase cautelare;
Ritenuto di precisare che l’istanza di liquidazione gratuito patrocinio avanzata dalla difesa di parte ricorrente verrà esaminata al definitivo;