TAR Roma, sez. 3S, sentenza 2024-04-10, n. 202406934

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 3S, sentenza 2024-04-10, n. 202406934
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202406934
Data del deposito : 10 aprile 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 10/04/2024

N. 06934/2024 REG.PROV.COLL.

N. 15385/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Stralcio)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 15385 del 2019, integrato da motivi aggiunti, proposto da
A Real Estate s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato A S D, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dello Sviluppo Economico, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
GSE - Gestore dei Servizi Energetici S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Pugliese, Marco Orlando, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Marco Orlando in Roma, via Sistina n. 48;

per l’annullamento

per quanto riguarda il ricorso introduttivo, previa, se del caso, rimessione della causa in Corte costituzionale o rinvio pregiudiziale in Corte di Giustizia dell’Unione Europea,

i. del provvedimento prot. n. GSE/P20190066583 del 7.10.2019, recante in oggetto “procedimento di verifica, ai sensi della legge 129/2010 e dell’art. 42 del d.lgs. n. 28/2011, relativo all’impianto fotovoltaico n. 243762, di potenza pari a 120,44 kW, sito in loc. Cimacolle, 464, nel Comune di Massa Martana (PG). Soggetto responsabile: A Real Estate S.r.l. – Conclusione del procedimento” (doc. 1);

ii. del provvedimento prot. n. GSE/P20170023832 del 10.3.2017 recante in oggetto sospensione del procedimento e richiesta integrazioni (doc. 2);

iii. del provvedimento prot. n. GSE/P20150094515 del 6.11.2015, recante in oggetto “comunicazione di avvio del procedimento di verifica, ai sensi della legge 129/2010 e dell’art. 10 della Delibera

AEEG

90/07, dell’art. 42 del d.lgs. n. 28/2011 e del d.m. 31.1.2014, relativo all’impianto fotovoltaico denominato «Imp. FV – ARE_San Pietro Resort», di potenza pari a 120,44 kW, sito nel Comune di Massa Martana (PG) e identificato con il numero 243762. Soggetto responsabile: A Real Estate S.r.l.” (doc. 3);

iv. di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale e, in particolare, ove occorra:

a. del verbale del sopralluogo svolto in data 10.11.2015 (doc. 4);

b. della Procedura operativa per la gestione delle comunicazioni al GSE di fine lavori degli impianti fotovoltaici” pubblicata sul sito internet del GSE in data 12.11.2010 (doc. 5);

c. del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 31.1.2014, recante “Attuazione dell’articolo 42 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 sulla disciplina dei controlli e delle sanzioni in materia di incentivi nel settore elettrico di competenza del Gestore dei Servizi Energetici GSE S.p.A.” (doc. 6);

nonché per l’accertamento del diritto della ricorrente a mantenere i benefici di cui al d.m. 19.2.2007 in misura pari a 0,422 €/kWh.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 9 marzo 2020:

per l’annullamento del provvedimento prot. GSE/P20200005360 del 6.2.2020, recante “ID Verifica 2105-13466 – Procedimento di verifica, ai sensi della Legge 129/2010 e dell’art. 42 del d.lgs. n. 28/2011, relativo all’impianto fotovoltaico n. 243762, sito nel Comune di Massa Martana (PG) – Richiesta restituzione incentivi”.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 20 ottobre 2020:

per l’annullamento

di tutti gli atti già in precedenza impugnati in relazione a quanto previsto dall’art. 56, comma 7, del d.l. n. 76/2020, convertito in legge n. 120/2020, con cui è stato modificato l’art. 42, comma 3, del d.lgs. n. 28/2011.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 14 maggio 2021:

per l’annullamento del provvedimento prot. GSE/P20210009077 del 23.3.2021, recante in oggetto “istanza di applicazione dell’art. 42, comma 3, d.lgs. 28/2011, come modificato dall’art. 56, commi 7 e 8, del D.L. 76/2020, convertito in legge n. 120 dell’11 settembre 2020. Impianto fotovoltaico n. 243762, di potenza pari a 120,44 kW, sito in Loc. Cimacolle, 464, nel Comune di Massa Martana (PG). Soggetto Responsabile: A Real Estate S.r.l. – Comunicazione di esito”.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dello Sviluppo Economico e del GSE - Gestore dei Servizi Energetici S.p.A.;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l’art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm.;

Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 16 febbraio 2024 il dott. Gabriele La Malfa Ribolla e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

1. La A Real Estate s.r.l. impugna il provvedimento in epigrafe, con cui il Gestore dei Servizi Energetici s.p.a. – GSE ha disposto la decadenza dall’ammissione alle tariffe incentivanti del D.M. 19 febbraio 2007, c.d. Secondo Conto Energia, per come prorogate per effetto della L. 129/2010, in ragione dell’assenza di prova fotografica della tempestiva conclusione dei lavori di realizzazione dell’impianto fotovoltaico al 31 dicembre 2010.

1.1. Il ricorso si basa sui seguenti motivi di diritto:

(i) “ Violazione e falsa applicazione dell’art. 42, comma 3, del d.lgs. n. 28/2011 come modificato dalla legge n. 205/2017 ”;

Ad avviso della ricorrente, il Gestore, ancor prima di addivenire ad una pronuncia di decadenza dagli incentivi, avrebbe dovuto procedere a verificare l’applicabilità della deroga prevista dall’art. 42, comma 3, del d.lgs. 28/2011, per come modificato dalla l. 205/2017 e, successivamente, dal d.l. 101/2019, convertito in l. 128/2019, avuto riguardo al requisito ivi menzionato (deve trattarsi di un impianto che, al momento dell’accertamento della violazione, percepisca incentivi) e calibrare la “decurtazione” in ragione dell’entità della violazione rilevata: valutazioni che, nel caso di specie, sono state del tutto omesse dal Gestore (pur venendo in considerazione una norma che, al momento dell’adozione dell’atto di decadenza, era già vigente).

(ii) “ Illegittimità del provvedimento in relazione alla conclusione dei lavori e alle fotografie trasmesse. Violazione e falsa interpretazione ed applicazione dell’art.

1-septies del d.-l. 105/2010, dell’art. 42 commi 1 e 3 comma 1, del d.lgs. 3 marzo 2011 n. 28 e del DM Controlli. Violazione dell’art. 2 della legge comunitaria 2009 (legge delega per il d.lgs. n. 28 del 2011). Violazione della legge n. 241/90. Violazione degli artt. 3, 11, 23, 25, 41, 97 e 117, comma 1, Cost.;
6 TUE, 16, 41 e 49 Carta di Nizza e 7 CEDU. Violazione dei principi del giusto procedimento. Eccesso di potere per erronea presupposizione in fatto e diritto, illogicità ed irragionevolezza dell’azione amministrativa. Difetto assoluto dei presupposti. Difetto assoluto di istruttoria e di motivazione. Travisamento dei fatti. Illogicità manifesta. Violazione e falsa applicazione del principio di proporzionalità. Violazione e falsa applicazione dei principi di buon andamento, legalità, legittimo affidamento e certezza del diritto
”;

Ad avviso della ricorrente, il GSE ha disposto la decadenza sulla base della mera supposizione che le difformità tra lo stato dei luoghi e le foto trasmesse siano riconducibili al mancato completamento dei lavori, senza accertare in modo inequivocabile la mancata conclusione nel termine previsto, con illegittimo ribaltamento dell’onere della prova.

Una perizia tecnica prodotta dal ricorrente (doc.14) attesta invece la conclusione dei lavori entro il termine del 31 dicembre 2010, segnalando fra l’altro che il trasformatore di isolamento era posizionato sempre all’interno del locale inverter ma era posto su un lato non rappresentato nelle foto inviate al GSE, le quali invece raffigurano gli inverter, il quadro generale, i quadri di stringa e il campo fotovoltaico opportunamente integrato e complanare alla copertura. Parimenti, quanto alla sussistenza di elementi targati 2011, ciò deve addebitarsi alle sostituzioni effettuate successivamente alla fine dei lavori.

(iii) “ Sul difetto, in ogni caso, dell’accertamento della mancata ultimazione dei lavori, sul difetto di istruttoria e di motivazione e sul contrasto del provvedimento impugnato con i principi di proporzionalità, ragionevolezza e giusto procedimento. Violazione di legge. Violazione e falsa interpretazione ed applicazione degli artt. 1 e 3 della l. n. 241 del 1990, dell’art.

1-septies del d.-l. 105/2010, dell’art. 42 commi 1 e 3 comma 1, del d.lgs. 3 marzo 2011 n. 28 e del DM 31.12.2014. Violazione della legge n. 241/90. Violazione del DM 19 febbraio 2007 (secondo conto energia). Violazione dei principi del giusto procedimento. Difetto assoluto dei presupposti - Difetto assoluto di istruttoria e di motivazione – Travisamento dei fatti – Illogicità manifesta – Violazione e falsa applicazione del principio di proporzionalità – Violazione e falsa applicazione dei principi di buon andamento, legalità, legittimo affidamento e certezza del diritto - Violazione degli artt. 3, 11, 23, 25, 41, 97 e 117, comma 1, Cost.;
6 TUE, 16, 41 e 49 Carta di Nizza e 7 CEDU. Violazione dell’art. 2 della legge comunitaria 2009 (legge delega per il d.lgs. n. 28 del 2011). Eccesso di potere per erronea presupposizione in fatto e diritto, illogicità ed irragionevolezza dell’azione amministrativa. Sul difetto dell’accertamento della mancata ultimazione dei lavori al 30.12.2010
”;

Sostiene la ricorrente che a torto il GSE ha adottato il provvedimento gravato esclusivamente sulla base di una fotografia asseritamente non raffigurante l’intero locale inverter e sulla base del rinvenimento in sede di sopralluogo (svolto nel 2015) di cavi datati 2011, con ciò inferendo la mancata conclusione dei lavori nel termine;
e ritenendo non verosimili (senza spiegarne le ragioni) le spiegazioni addotte dalla società.

La perizia di parte ha invece dimostrato chiaramente come tutti gli elementi istruttori a disposizione confermino l’intervenuta fine lavori nel termine, come pure la plausibilità dei chiarimenti offerti in sede procedimentale dalla società circa le opere manutentive e il mutamento della configurazione impiantistica medio tempore intervenuto.

In subordine ai predetti rilievi, la ricorrente chiede il promovimento di questione di legittimità costituzionale e di compatibilità unionale della L. 129/2010 e dell’art. 42 del d.lgs. 28/2011.

(iv) “ Illegittimità del provvedimento in relazione alla “questione” della comunicazione di fine lavori trasmessa al Gestore di rete. Violazione e falsa applicazione dell’art.

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