TAR Venezia, sez. I, sentenza 2023-09-27, n. 202301333
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Testo completo
Pubblicato il 27/09/2023
N. 01333/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00384/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 384 del 2023, proposto da
Società Agricola Moceniga Pesca s.s. di Siviero Alessandra & C., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato G D T, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il suo studio in Rovigo, via Mazzini, 24/6;
contro
Regione del Veneto, in persona del Presidente pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati A C, L L, B P e G Q, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
del Decreto n. 65 del 9 febbraio 2023, a firma del Direttore dell’Unità Organizzativa Genio Civile di Rovigo della Regione del Veneto, notificato a mezzo PEC in data 10 febbraio 2023, avente ad oggetto: “ Richiesta di posizionamento galleggianti finalizzata all'utilizzo di uno specchio acqueo di 1.400 mq appartenente al demanio marittimo, per pre-ingrasso molluschi bivalvi e posizionamento pontone Albatross in laguna di Caleri nel Comune di Rosolina (RO). Richiesta di ampliamento concessione demaniale marittima n. 108/96 per attività di acquacoltura ex art. 24 del R.d.C.N. Richiedente Società Agricola Moceniga Pesca s.s. di Siviero Alessandra & C. Decreto di rigetto ”, nonché di tutti gli atti presupposti e conseguenti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Regione del Veneto;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 12 luglio 2023 il dott. A R e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La Società Agricola Moceniga Pesca s.s. di Siviero Alessandra & C. (d’ora innanzi, per brevità, solo Società Agricola Moceniga Pesca), con nota di data 7 giugno 2021, ha avanzato alla Regione del Veneto - Area Tutela e Sicurezza del Territorio - Direzione Uffici Territoriali per il Dissesto Idrogeologico - Unità Organizzativa Genio Civile di Rovigo (d’ora innanzi, per brevità, solo Regione) una “ richiesta posizionamento galleggianti finalizzata all’utilizzo di uno specchio acqueo di 1.400 mq appartenente al Demanio Marittimo per pre ingrasso molluschi bivalvi e posizionamento pontone Albatross in Laguna di Caleri nel Comune di Rosolina … in prossimità e ampliamento di un’area già oggetto della concessione n. 108/96 in essere a favore della Ditta istante ”.
Nello specifico, la richiesta era diretta ad ottenere il riesame di una precedente istanza avente il medesimo contenuto, presentata in data 18 febbraio 2019, la quale era stata rigettata dalla stessa Regione con D.D.R. n. 96 del 26 marzo 2019. Provvedimento, questo, impugnato in sede giurisdizionale e annullato dal Consiglio di Stato (Sez. V, 1 giugno 2021, n. 4210) in accoglimento dell’appello proposto avverso la sentenza di questo Tribunale (Sez. I, 15 gennaio 2020, n. 45).
In seno al nuovo procedimento, la Regione, con nota prot. n. 3503 del 3 gennaio 2023, ha comunicato alla Società Agricola Moceniga Pesca – ai sensi dell’art. 10 bis della L. 7 agosto 2001, n. 241 – che sussistevano motivi ostativi all’accoglimento del riesame. Ciò dopo aver specificato il fondamento e i limiti del proprio potere amministrativo, posto che il giudicato di annullamento “ ha comunque riconosciuto in capo all’Amministrazione regionale la discrezionalità in merito al rilascio del titolo richiesto da parte del ricorrente, non comportando, pertanto, l’ottemperanza al giudicato, il rilascio del titolo ma, eventualmente, una rivalutazione dell’istanza stessa, anche alla luce delle motivazioni assunte nella richiamata sentenza del Giudice d’Appello ”.
Infine, la Regione, con successivo D.D.R. n. 65 del 9 febbraio 2023, ha rigettato la domanda di riesame sulla base delle seguenti conclusioni, già prospettate nel preavviso di rigetto:
“ a) l’area suppletiva richiesta dalla Società, pari a 1.400 mq., è sicuramente utile, ma non strettamente necessaria per l’effettivo corretto utilizzo del bene già concesso, considerato che la Società risulta titolare di concessioni demaniali nella Laguna di Caleri per mq 72.966, oltre a mq 69.870 nell’attigua Laguna di Marinetta;
b) l’area di mq. 1.400 richiesta in ampliamento non è contigua all’area già in concessione e si trova ad una distanza dalla stessa, anche se minima, per lo più equivalente a quella da cui dista analoga concessione per acquacoltura di cui è già titolare una Società terza; pertanto, lo specchio acqueo in questione, potrebbe essere concedibile ad un soggetto terzo rispetto alla Moceniga Pesca e titolare di una concessione demaniale per acquacoltura nelle immediate vicinanze dell’area suppletiva in argomento;
c) l’area di mq. 1.400, in sé considerata (o unitamente ad altre eventualmente concedibili), può sicuramente costituire, a sua volta, un bene demaniale suscettibile di essere autonomo oggetto di distinta concessione, da rilasciarsi nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica previste dalle vigenti disposizioni di settore ”.
2. Avverso quest’ultimo provvedimento – impugnato con il ricorso all’esame – la ricorrente propone due distinte censure:
I) “ Violazione di legge. Contrasto tra norme procedimentali. Eccesso di potere per carenza ovvero per incertezza circa il contenuto della domanda – violazione delle norme sul corretto procedimento ”.
L’Amministrazione regionale avrebbe errato nel qualificare la richiesta presentata dalla Società Agricola Moceniga Pesca come domanda di nuova concessione anziché come istanza volta ad ampliare quella già esistente, da valutare quindi ai sensi dell’art. 24 del D.P.R. 15 febbraio 1952, n. 328 (Regolamento per l’esecuzione del Codice della navigazione: d’ora innanzi, per brevità, reg. esecuz. cod. nav.) anziché dell’art. 36 cod. nav.: ciò in contrasto con l’interpretazione fatta propria dal Consiglio di Stato nello scrutinare il precedente, identico, atto di diniego. La Regione avrebbe dunque erroneamente incentrato l’istruttoria sull’accertamento dell’idoneità dell’area ad essere contendibile, secondo le regole concorrenziali, da ulteriori operatori economici. D’altronde, sempre nella prospettiva della ricorrente, dovrebbe comunque escludersi che la porzione di bene demaniale contesa possa essere concessa a terzi a scopo di allevamento, in ragione di un oggettivo impedimento derivante dalla sua estensione limitata (solo 1.400 mq.) e dalla contiguità spaziale con le acque affidate in sfruttamento alla stessa società istante. Inoltre, l’esponente ritiene che l’area richiesta in ampiamento sia necessaria per lo stesso mantenimento della propria attività di itticoltura, dato che la maggiore profondità del fondale garantirebbe il preingrasso dei molluschi, così limitando l’effetto negativo del ciclo delle maree.
II) “ Sviamento di potere in relazione alla violazione della norma applicabile a fronte della corretta valutazione oggettiva in materia di discrezionalità amministrativa ”.
L’Amministrazione procedente, nell’adottare il provvedimento impugnato, sarebbe incorsa nel medesimo vizio di legittimità già censurato dal Consiglio di Stato con riguardo al pregresso atto di diniego: vale a dire avrebbe negato la c.d. concessione suppletiva per l’unica ragione individuata nella necessità della gara, incorrendo così nuovamente nella violazione dell’art. 24 reg. esecuz. cod. nav., il quale consente l’affidamento diretto di una maggiore superficie al precedente concessionario in presenza di situazioni eccezionali, da vagliare nel caso concreto. Per l’effetto, la Regione sarebbe incorsa anche nel vizio di eccesso di potere ( in primis nelle sue figure sintomatiche del travisamento ed erronea valutazione dei fatti e dell’illogicità e della contraddittorietà della motivazione), posto che avrebbe avviato l’ iter amministrativo finalizzato all’ampliamento e non al rilascio di una nuova concessione, acquisendo pertanto tutti i pareri dalle Autorità competenti a pronunciarsi sulla richiesta estensione, per infine rigettare l’istanza in forza di considerazioni incentrate sul principio della piena contendibilità dei beni pubblici aventi rilevanza economica. Principio, tuttavia, che sovrintende la diversa fattispecie del rilascio di una autonoma e distinta concessione, disciplinata dall’art. 36 cod. nav., derogato proprio dall’art. 24 reg. esecuz. cod. nav.
3. Si è costituita in giudizio la Regione replicando nel merito alle censure proposte e concludendo per la reiezione del ricorso.
4. Alla camera di consiglio celebrata il 10 maggio 2023, la parte ricorrente ha rinunciato alla domanda cautelare inibitoria degli effetti del provvedimento gravato, chiedendo al contempo, unitamente all’Amministrazione resistente, la sollecita fissazione dell’udienza di discussione.
4.1 Chiamata infine all’udienza pubblica del 12 luglio 2023, la causa è stata trattenuta in decisione.
5. I due motivi di ricorso proposti, che possono essere trattati congiuntamente per ragioni di connessione, sono fondati.
5.1 In via preliminare, deve essere precisato che la Regione ha correttamente qualificato, sotto un punto di vista giuridico, l’istanza presentata dalla ricorrente in data 7 giugno 2021 come richiesta di ampliamento della superficie già concessa all’operatore economico e non – come invece sostenuto nell’ incipit del primo motivo di gravame – di rilascio di una nuova concessione, afferente un distinto bene demaniale con una propria autonoma potenzialità di sfruttamento.
Ciò risulta confermato non solo dalle “ note per la trasparenza ” del provvedimento impugnato, ossia il D.D.R. n. 65 del 9 febbraio 2023, ove è specificato che “ con il presente decreto si rigetta l’istanza presentata dalla Società Agricola Moceniga Pesca … di ampliamento della concessione demaniale marittima n. 108/96 per attività di acquacoltura ex art. 24 del R.d.C.N. ”; ma financo dalla parte motiva dell’atto, in cui è riportato che “ l’istruttoria avviata in merito all’istanza di variazione sostanziale/ampliamento è stata condotta ai sensi del citato art. 24 del R.d.C.N. e ha comportato l’acquisizione dei pareri previsti dalla vigente normativa (Comune, Capitaneria di Porto di Chioggia, U.O. Coordinamento Gestione Ittica e Faunistico-Venatoria della Regione Veneto