TAR Trento, sez. I, sentenza 2016-11-25, n. 201600401

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Trento, sez. I, sentenza 2016-11-25, n. 201600401
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Trento
Numero : 201600401
Data del deposito : 25 novembre 2016
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 25/11/2016

N. 00401/2016 REG.PROV.COLL.

N. 00063/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento

(Sezione Unica)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 63 del 2016, proposto dal Consorzio Valli Trentine, società consortile a r.l., in persona del suo legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati L O e M C, elettivamente domiciliato in Trento, via Calepina n. 50, presso la Segreteria del Tribunale;



contro

la Provincia Autonoma di Trento, in persona del Presidente pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati N P, F S e S D, con domicilio eletto in Trento, Piazza Dante n. 15, presso l’Avvocatura della Provincia;



per l'annullamento

della delibera n. 2362 in data 18 dicembre 2015, con la quale Giunta Provinciale della Provincia Autonoma di Trento ha disposto, nei confronti del Consorzio ricorrente, la revoca del riconoscimento come Organizzazione di Produttori, nonché di demandare al dirigente del Servizio Agricoltura della Provincia la revoca dei programmi operativi approvati con le determinazioni dirigenziali n. 13 in data 16 gennaio 2014 e n. 15 in data 15 gennaio 2015, e di ogni altro atto connesso, presupposto e conseguente, ivi incluso il verbale del Servizio Agricoltura n. 12/2015 in data 12 dicembre 2015;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio della Provincia Autonoma di Trento;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 10 novembre 2016 il dott. C P e sentiti gli avvocati M C per il Consorzio ricorrente e S D per la Provincia Autonoma di Trento;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO

1. In punto di fatto giova preliminarmente evidenziare quanto segue: A) con deliberazione della Giunta Provinciale della Provincia Autonoma di Trento n. 2478 in data 29 novembre 2013 il Consorzio Valli Trentine è stato riconosciuto come Organizzazione di Produttori (di seguito OP), ai sensi del regolamento (CE) n. 1234/2007, per la categoria ortofrutticoli ex 709, 8080, 0809, 0810 altri ortaggi, mele, pere e cotogne fresche, albicocche, ciliegie, pesche, prugne; B) con la successiva determinazione dirigenziale n. 411 in data 30 aprile 2014 è stato confermato tale riconoscimento in quanto è stato accertato, in capo al Consorzio, un volume della produzione commercializzata (di seguito VPC) pari a 20.124.264,68 euro; C) a seguito del riconoscimento, la OP “Consorzio Valli Trentine” è stata iscritta al n. 526 dell’elenco nazionale delle Organizzazioni di Produttori riconosciute ai sensi dell’art. 125 del regolamento (CE) n. 1234/2007; D) il dirigente del Servizio Agricoltura con la determinazione n. 13 del 16 gennaio 2014 ha approvato il programma operativo 2014-2017 presentato dal Consorzio ricorrente, nonché l’annualità 2014, e con la successiva determinazione n. 5 del 15 gennaio 2015 ha approvato l’annualità 2015; E) in data 24 luglio 2015 è pervenuta al Servizio Agricoltura una comunicazione del Nucleo di Polizia tributaria della Guardia di Finanza di Trento con cui è stato rappresentato che, nel corso di una verifica fiscale eseguita nei confronti della Società cooperativa Frutticoltori Trento (di seguito SFT), era emerso che numerosi soci di tale società - contraddistinti nella documentazione amministrativa e contabile della società stessa con il simbolo “@”, posto dopo il nominativo - per le stagioni da 2010/2011 a 2013/2014 erano stati qualificati come conferitori, sebbene si trattasse di veri e propri fornitori, che tale qualificazione aveva permesso alla società di aumentare il proprio VPC, in modo da percepire, per il tramite del Consorzio ricorrente, maggiori contributi comunitari ai sensi del regolamento (CE) n. 1234/2007, e che la competente Autorità giudiziaria aveva provveduto all’iscrizione di tre persone fisiche nel registro degli indagati contestando i reati di cui agli articoli 56 e 640-bis cod. pen.; F) su richiesta del Servizio Agricoltura, la Guardia di Finanza in data 16 settembre 2015 ha trasmesso le annotazioni di P.G. prot. n. 18814/15 in data 27 febbraio 2015 e prot. n. 35903/15 del 16 aprile 2015, relative al procedimento penale n. 2185/14; G) in ragione di quanto precede il Servizio Agricoltura, su richiesta dell’AGEA, ha svolto un’analisi che ha interessato, relativamente al periodo 2011-2013, la OP “La Trentina”, di cui ha fatto parte come associata la SFT fino al 2013, e dal 2014 in poi la OP “Consorzio Valli Trentine”, di cui la SFT risulta la principale associata; H) tale analisi ha indotto il Servizio Agricoltura a ritenere che la quasi totalità dei soci contrassegnati dal simbolo “@” (di seguito denominati “soci@”) fossero non già soci della SFT, bensì meri fornitori di prodotto, che gli approvvigionamenti di frutta presso tali fornitori avessero permesso alla SFT di aumentare il proprio VPC e che i fittizi conferimenti dei soci@ avessero consentito al Consorzio ricorrente di ottenere il riconoscimento quale OP; H) il Servizio Agricoltura ha, quindi, proceduto a ricalcolare il VPC del Consorzio ricorrente, che è risultato inferiore alla soglia minima di euro 20.000.000, prevista ai fini del riconoscimento come OP; I) sulla base dei dati risultanti dal verbale del Servizio Agricoltura n. 11/2015 in data 5 ottobre 2015, lo stesso Servizio in pari data ha comunicato l’avvio del procedimento di revoca del riconoscimento, a seguito del quale il Consorzio ricorrente in data 2 novembre 2015 ha fatto pervenire le proprie controdeduzioni; L) all’esito del procedimento il Servizio Agricoltura con l’impugnato verbale n. 12/2015 in data 9 dicembre 2015 ha disposto nei confronti del Consorzio ricorrente la revoca del riconoscimento come OP, nonché l’annullamento dei piani operativi approvati con le determinazioni dirigenziali n. 13 in data 16 gennaio 2014 e n. 15 in data 15 gennaio 2015; M) in seguito tale provvedimento è stato ratificato dalla Giunta Provinciale con l’impugnata delibera n. 2362 in data 18 dicembre 2015, con la quale è stata disposta, nei confronti del Consorzio ricorrente, ai sensi del regolamento (UE) n. 1308/2013, che abroga il regolamento (CE) n. 1234/2007, la revoca del riconoscimento come OP ed è stato demandato al dirigente del Servizio Agricoltura il compito di revocare le predette determinazioni dirigenziali n. 13 in data 16 gennaio 2014 e n. 15 in data 15 gennaio 2015.

2. Avverso i provvedimenti impugnati il Consorzio ricorrente deduce le seguenti censure.

I) Eccesso di potere per carenza di motivazione ed errata qualificazione, quali soci fittizi dei soci@ . Il consorzio ricorrente - nell’invocare il parere pro veritate allegato al ricorso (a firma del prof. E C, associato di diritto commerciale dell’Università degli Studi di Milano Bicocca) - contesta la tesi di controparte secondo la quale i soci@ andrebbero considerati come soci fittizi della SFT. In particolare viene dedotto che: A) il negozio di sottoscrizione si perfeziona con il semplice accordo tra il sottoscrittore e la società cooperativa e, quindi, si diventa soci della cooperativa una volta che il consiglio di amministrazione della stessa abbia deliberato l’ammissione dell’aspirante socio, mentre se il socio non adempie il conferimento dopo la sua ammissione rimane socio, ma può essere escluso; B) nel caso in esame non ricorre né la figura del socio simulato, perché sia i soci@ sia la SFT volevano il negozio di sottoscrizione, né quella del socio fraudolento, perché non solo manca il fine comune di violare una norma imperativa (essendo, in ipotesi, interesse solo della SFT avere soci fittizi per poter beneficiare dei contributi comunitari), ma anche perché l’asserita presenza di soci fittizi non si tradurrebbe comunque nella violazione di una norma imperativa (quella relativa alla erogazione dei contributi comunitari). A dimostrazione del fatto che non sono stati dissimulati contratti di vendita il consorzio aggiunge quanto segue: A) la SFT ha sempre voluto che i soci@ fossero soci effettivi, perché li ha accolti nella compagine sociale deliberandone l’ammissione e l’iscrizione nel libro soci, e tutti i soci@ hanno sottoscritto la richiesta di adesione alla SFT con l’intenzione di instaurare un rapporto mutualistico tendenzialmente stabile; B) la remunerazione degli apporti dei soci@ era largamente inferiore a quella della merce sul mercato all’ingrosso della zona, nel periodo di riferimento; C) la convocazione dei soci@, ai fini della partecipazione alle assemblee, avveniva - come per tutti gli altri soci - mediante l’inoltro a mezzo posta della lettera d’invito, mediante un avviso nell’apposita bacheca presso la sede sociale e mediante pubblicazione su quotidiani di larga diffusione; D) il pagamento della quota sociale non rappresenta un requisito essenziale per l’acquisto della qualità di socio e comunque o la stragrande maggioranza dei soci@ ha versato la quota sociale o tale quota è stata trattenuta all’esito della liquidazione in denaro dal primo conferimento; E) non rileva il contratto di agenzia tra il mediatore F W ed il direttore della SFT in quanto, come evidenziato nel suddetto parere pro veritate , «nulla vieta che vi sia un terzo che promuova la presentazione di domande di ammissione in una cooperativa da parte di aspiranti soci di quest’ultima»; F) vale a smentire la tesi dell’Amministrazione anche il fatto che l’art. 7 dello Statuto prevede la possibilità di deroghe ai termini di pagamento degli apporti e sul trattenimento dell’autofinanziamento fra i vari soci; G) la possibilità di recesso dei soci@ prima di due anni dall’ammissione deve essere considerata una

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