TAR Bologna, sez. II, ordinanza collegiale 2016-12-21, n. 201601049

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bologna, sez. II, ordinanza collegiale 2016-12-21, n. 201601049
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bologna
Numero : 201601049
Data del deposito : 21 dicembre 2016
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 21/12/2016

N. 00482/2013 REG.RIC.

N. 01049/2016 REG.PROV.COLL.

N. 00482/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 482 del 2013, proposto da:

C N, rappresentato e difeso dall'avvocato A M, con domicilio eletto presso S Z in Bologna, via Garibaldi 9;

contro

Ministero dell'Interno – Questura di Ravenna, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Bologna, ivi domiciliataria in via Guido Reni 4;

per l'annullamento

del provvedimento n. Cat.A.12/Imm. n. 226/2013, del 16.4.2013, notificato all'odierno ricorrente in data 22.5.2013, con il quale il Questore di Ravenna ha rigettato l'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di attesa occupazione presentata dal ricorrente, e di ogni altro atto presupposto e/o consequenziale anche allo stato non conosciuto.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Questura di Ravenna;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 novembre 2016 la dott.ssa Rosalia Maria Rita Messina e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Il ricorrente, signor N C, impugna il provvedimento – di estremi specificati in epigrafe – con il quale la Questura di Ravenna ha respinto la sua istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per attesa occupazione.

La motivazione del diniego riposa sulla mancanza di reddito sufficiente.

Con il ricorso in esame si deduce la violazione, oltre che di diverse norme costituzionali e della Convenzione OIL (Organizzazione Internazionale del Lavoro) n. 143/1975 (Convenzione sul lavoro dei migranti), ratificata con legge n. 158/1981, degli artt. 2, 5/6, 5/5, 22/11 del T.U. Immigrazione (d. lgs. n. 286/1998), 3 l. n. 241/1990, 37/6 DPR n. 394/1999, 4/30 l. n. 92/2012.

In relazione alle norme costituzionali e internazionali parte ricorrente non svolge poi alcuna specifica e concreta deduzione. Le censure effettivamente dedotte, in modo piuttosto disordinato, sono in effetti due, poiché il ricorrente si limita a rilevare, in sostanza:

a) la violazione dell’art. 22/11 del T.U.Imm., nella formulazione modificata dall’art. 4/30 l. n. 92/2012;

b) la violazione dell’art. 5/5 del medesimo T.U., per omessa valutazione complessiva del reddito del nucleo familiare e per omessa istruttoria degli elementi forniti in sede procedimentale dall’interessato.

Si è costituita in giudizio la Questura di Ravenna, sostenendo l’infondatezza delle deduzioni avversarie.

Con ordinanza n. 320/2013 l’istanza cautelare avanzata in ricorso è stata respinta con considerazioni sull’infondatezza del ricorso, « specie in riferimento all’accertata mancanza del requisito reddituale in capo al ricorrente ».

Alla pubblica udienza del 29 novembre 2016 la causa è stata trattenuta in decisione.

Il Collegio ritiene necessario, al fine di una consapevole decisione, acquisire la documentazione sotto indicata, onerando dell’incombente istruttorio la Questura di Ravenna, che provvederà al deposito entro giorni trenta dalla comunicazione della presente ordinanza, ovvero, se anteriore, dalla notificazione di essa a cura di parte:

1) copia conforme dell’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno presentata dal signor N C con la documentazione allegata;

2) copia conforme delle osservazioni presentate dall’interessato in sede di contraddittorio procedimentale con la documentazione allegata;

3) relazione sulle circostanze oggetto di controversia, con particolare riguardo: a) alla lamentata mancanza di valutazione della situazione complessiva dello straniero;
b) alle eventuali circostanze, intervenute nelle more del giudizio, in grado di influire sulla persistenza dell’interesse alla decisione in capo al ricorrente.

Per l’ulteriore trattazione si fissa la pubblica udienza del 27 aprile 2017.

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