TAR Firenze, sez. II, sentenza 2014-05-07, n. 201400768
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N. 00768/2014 REG.PROV.COLL.
N. 02110/2008 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2110 del 2008, proposto da Telecom Italia S.p.A., rappresentata e difesa dagli avv. S G e F L, con domicilio eletto presso l’avv. S G in Firenze, Corso Italia 2;
contro
Consorzio di bonifica Ombrone pistoiese - Bisenzio, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
- della nota prot. n. 6054 del 23 settembre 2008, ricevuta da Telecom il 26 settembre 2008, con la quale il Consorzio trasmetteva la concessione precaria n. 06/2008, subordinando la realizzazione della linea telefonica interrata in sostituzione di linea aerea lungo il canale Tozzinga in via della Nave, Comune di Signa (FI) al rilascio di concessione precaria, al pagamento di oneri di concessione ed alla presentazione di deposito cauzionale;
- in quanto occorrer possa dell’art. 23 e dell’art. 45 del Regolamento consortile per la conservazione e la polizia delle opere di bonifica e loro pertinenze, approvato con delibera deputazione amministrativa n. 78 del 20.12.2006 e con delibera del Consiglio dei delegati n. 12 del 7.11.2007;
- in quanto occorrer possa della nota prot. n. 5737 del Consorzio di bonifica Ombrone P.se del 5 settembre 2009;
- di ogni atto presupposto, connesso e conseguente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 30 aprile 2014 il dott. Carlo Testori e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1) Con istanza in data 30/6/2008 la società Telecom Italia s.p.a. ha chiesto al Consorzio di bonifica Ombrone pistoiese e Bisenzio l'autorizzazione all'esecuzione di lavori relativi alla " realizzazione di linea telefonica interrata in sostituzione di linea aerea lungo il canale Tozzinga, in Via della Nave, nel Comune di Signa (FI) ".
Il predetto Consorzio ha riscontrato la domanda di cui sopra rilasciando la concessione precaria n. 06/2008 e chiedendo altresì il pagamento di:
- oneri di concessione € 80,10 (pari a 4/12 dell'onere annuo dovuto di € 240,30);
- deposito cauzionale € 480,60 (pari al doppio dell'onere annuo).
Con il ricorso in epigrafe Telecom Italia ha impugnato la concessione precaria di cui sopra, nonché la relativa nota di trasmissione prot. 6054 del 23/9/2008 e le presupposte disposizioni del " Regolamento consortile per la conservazione e la polizia delle opere di bonifica e loro pertinenze ".
Il Consorzio intimato non si è costituito in giudizio.
La società ricorrente ha depositato una memoria in vista dell'udienza del 30 aprile 214, in cui la causa è passata in decisione.
2) Nel ricorso si sostiene che per l’esecuzione dei lavori di cui si tratta non occorreva una concessione, bensì una autorizzazione e che è comunque illegittima l'imposizione degli oneri e del deposito cauzionale previsti dal Consorzio di bonifica. A sostegno delle proprie ragioni la parte ricorrente ha depositato il carteggio intercorso con il medesimo Ente in relazione ad una diversa vicenda concernente altra concessione precaria (n. 04/2008) per la realizzazione di analoghi lavori, in cui risultano individuate le disposizioni normative poste dal Consorzio a fondamento del proprio operato. Si tratta:
- dell’art. 137 del R.D. 8 maggio 1904 n. 368 (" Regolamento sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi ") che al primo comma stabilisce: " Nelle concessioni e nelle licenze sono stabilite le condizioni, la durata non superiore ad un trentennio, e le norme alle quali sono assoggettate, e, se del caso, il prezzo dell'uso concesso e l'annuo canone ";
- dell’art. 45 della L.R. 5 maggio 1994 n. 34 (" Norme in materia di bonifica ") che al primo comma stabilisce: " Le concessioni, le licenze ed i permessi di cui al R.D. n. 368 del 1904, art. 134 ed art. 138, sono rilasciate dai Consorzi di bonifica interessati per territorio, acquisito il parere favorevole del competente ufficio del Genio civile relativamente alla tutela delle acque pubbliche ".
3) Le censure formulate dalla società ricorrente sono fondate.
Sotto un primo profilo vanno richiamate le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 259/2003 (" Codice delle comunicazioni elettroniche ") che, nel dettare norme relative all'installazione delle infrastrutture di comunicazione elettronica per impianti radioelettrici (art. 87), fa sempre riferimento a provvedimenti autorizzatori e stabilisce poi in particolare:
- all’art. 88 comma 10: " Salve le disposizioni di cui all'articolo 93, nessuna altra indennità è dovuta ai soggetti esercenti pubblici servizi o proprietari, ovvero concessionari di aree pubbliche, in conseguenza di scavi ed occupazioni del suolo, pubblico o privato, effettuate al fine di installare le infrastrutture di comunicazione elettronica ";
- all’art. 93:
" 1. Le Pubbliche Amministrazioni, le Regioni, le Province ed i Comuni non possono imporre per l'impianto di reti o per l'esercizio dei servizi di comunicazione elettronica, oneri o canoni che non siano stabiliti per legge.
2. Gli operatori che forniscono reti di comunicazione elettronica hanno l'obbligo di tenere indenne la Pubblica Amministrazione, l'Ente locale, ovvero l'Ente proprietario o gestore, dalle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi di installazione e manutenzione e di ripristinare a regola d'arte le aree medesime nei tempi stabiliti dall'Ente locale. Nessun altro onere finanziario, reale o contributo può essere imposto, in conseguenza dell'esecuzione delle opere di cui al Codice o per l'esercizio dei servizi di comunicazione elettronica, fatta salva l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, oppure del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, calcolato secondo quanto previsto dal comma 2, lettere e) ed f), del medesimo articolo, ovvero dell'eventuale contributo una tantum per spese di costruzione delle gallerie di cui all'articolo 47, comma 4, del predetto decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 ".
Gli oneri imposti con il provvedimento impugnato dal Consorzio di bonifica Ombrone pistoiese e Bisenzio non sono riconducibili né al primo, né al secondo comma del citato art. 93;in particolare, non si rinviene il fondamento di una legge statale, in senso formale, idoneo a legittimare gli oneri in questione (tale non è il Regolamento del 1904, né la L.R. n. 34/1994, né tantomeno il Regolamento consortile).
Sotto un secondo profilo va poi evidenziato che l’art. 135 del R.D. n. 368/1904 prevede la necessità di una concessione solo " per i lavori, atti o fatti specificati alle lettere a), b), d), g), h) e k) del precedente art. 134 ";mentre i lavori per la realizzazione di una linea telefonica interrata non appaiono riconducibili a nessuna delle categorie di lavori di cui alle lettere citate. Ne consegue che, non occorrendo la concessione, non possono essere imposti gli oneri che ex art. 137 sono connessi al rilascio di concessioni o licenze.
4) In relazione a quanto sopra il ricorso merita accoglimento;gli atti impugnati vanno conseguentemente annullati.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo.