TAR Napoli, sez. VI, sentenza 2012-05-10, n. 201202152

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. VI, sentenza 2012-05-10, n. 201202152
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 201202152
Data del deposito : 10 maggio 2012
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 06150/2011 REG.RIC.

N. 02152/2012 REG.PROV.COLL.

N. 06150/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6150 del 2011, proposto da:
RA EN, rappresentato e difeso dall'avv. Maurizio Ricciardi Federico, con il quale è elettivamente domiciliato in Napoli, Parco Margherita, 31, presso lo studio dell’avv. Lemmo;



contro

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Comando Generale della Guardia di Finanza, Comando Interregionale dell'Italia Meridionale della Guardia di Finanza – in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, presso la quale domicilia per legge in Napoli, via Diaz, 11;
l’Inpdap - Istituto Nazionale di Previdenza per i dipendenti dell'Amministrazione – in persona del legale rappresentante p.t., non costituito in giudizio;



per l'annullamento

- della determinazione del 4.10.2011, notificata in data 26.10.2011 di irrogazione della sanzione disciplinare della " perdita del grado";

- della comunicazione prot. n. 368/RE del 2.11.2011, recante avvio del procedimento di revoca del trattamento di quiescenza e ripetizione delle somme percepite;

- di ogni altro atto connesso, collegato e conseguente, ivi comprese in particolare la nota prot. n. 369/RE del 2.11.2011, con la quale il Comando Logistico Amministrativo Campania della Guardia di Finanza comunica all’INPDAP di Caserta di sospendere l’erogazione del trattamento pensionistico e di procedere al recupero delle somme corrisposte, unitamente alla nota dello stesso INPDAP del 18.11.201 di comunicazione dell’avvenuta sospensione a decorrere dalla rata di dicembre 2011, nonché degli ulteriori atti indicati nell’epigrafe del ricorso;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 aprile 2012 il dott. Roberta Cicchese e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

Il ricorrente, brigadiere della Guardia di Finanza, in congedo assoluto per infermità dal 7 ottobre 1999, ha impugnato, unitamente agli atti endoprocedimentali, il provvedimento indicato in epigrafe, con il quale è stata irrogata nei suoi confronti la sanzione della perdita di grado; ha impugnato, altresì, la comunicazione di avvio del procedimento di revoca del trattamento di quiescenza e ripetizione delle somme percepite e il successivo provvedimento di sospensione del trattamento pensionistico.

Avverso tali atti ha articolato diverse censure di violazione di legge ed eccesso di potere.

L’amministrazione intimata, costituita in giudizio ha chiesto la reiezione del gravame, che è stato trattenuto in decisione all’udienza pubblica del 17 aprile 2012.



DIRITTO

Il ricorso è infondato e va respinto.

Il gravato provvedimento di irrogazione della sanzione della perdita del grado risulta emanato dall’amministrazione all’esisto di un procedimento disciplinare relativo a fatti già oggetto di procedimento penale nel cui ambito il ricorrente era stato imputato per corruzione, truffa ed agevolazione di sodalizi criminali.

Dopo la condanna in primo grado alla pena di anni 3 e mesi tre per il reato di falso continuato, il ricorrente veniva assolto in grado d’appello per intervenuta prescrizione, evidenziando, tuttavia, la sentenza, come “ .. i rilievi difensivi a sostegno della richiesta di assoluzione nel merito dell’imputato non sono condivisibili alla luce dei plurimi elementi probatori documentali e dichiarativi evidenziati in maniera puntuale e precisa nella sentenza impugnata” e che “ … la sussistenza delle condotte criminose contestate, e la penale responsabilità di EN RA emergono in maniera univoca e certa dalle risultanze processuali esposte in maniera esauriente nella sentenza impugnata e correttamente valutate dal giudice di prime cure con motivazione logica ed adeguata”.

L’amministrazione veniva a conoscenza della sentenza il primo febbraio 2011 e in data 4 ottobre 2011 emetteva il provvedimento gravato, motivato con riferimento all’esistenza degli elementi dai quali era stata desunta la responsabilità del ricorrente e alla valutazione della medesima in termini di gravità e idoneità a ledere l’immagine dell’amministrazione.

In seguito venivano adottati dall’INPDAP i consequenziali provvedimenti patrimoniali.

Con il primo motivo di doglianza il ricorrente lamenta violazione dell’art. 97 del T.U. n. 3/57, art. 10, comma 3, della l. 97/01 e 9, comma 2, della legge 19/90, della circolare n. 1/2006, dell’art. 1392, comma 3, del d.lgs. 66/10,

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