TAR Napoli, sez. II, sentenza 2021-06-21, n. 202104268

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. II, sentenza 2021-06-21, n. 202104268
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 202104268
Data del deposito : 21 giugno 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 21/06/2021

N. 04268/2021 REG.PROV.COLL.

N. 01435/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1435 del 2021, proposto da
R S, A P, C P, M P, rappresentati e difesi dagli avvocati S P, A V, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;

per l'ottemperanza

al giudicato formatosi sul Decreto emesso dall'Ecc.ma Corte di Appello di Napoli in data 24/11/2010 e pubblicato in data 30/11/2010, con il quale veniva deciso il giudizio per Equa Riparazione iscritto al n. 1738/10 del R.G.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Economia e delle Finanze;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 giugno 2021 la dott.ssa Maria Laura Maddalena e trattenuta la causa in decisione ai sensi dell’art. 25 del d.l. 137/2020, come modificato dal d.l. 44/2021;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Con l’odierno ricorso, i ricorrenti, nella qualità di eredi di P A, invocano il pagamento delle somme liquidate in proprio favore nel decreto in epigrafe, non spontaneamente versate dal Ministero convenuto, e la nomina, per il caso di ulteriore inottemperanza, di un Commissario ad acta che si attivi in tal senso in sostituzione dell’Amministrazione.

Chiede inoltre il pagamento delle penalità di mora, di cui all’art. 114 c.p.a.

Il Ministero si è costituito con mero atto di stile.

All’odierna udienza, la causa è stata trattenuta in decisione.

Il ricorso è fondato e pertanto va accolto nei sensi e termini di cui alla motivazione.

Con decreto reso in data 24/11/2010 e pubblicato in data 30/11/2010, il Ministero resistente è stato condannato a pagare alla parte ricorrente la somma di € 4.375,00, oltre interessi legali dalla domanda, ovvero dal deposito del ricorso avvenuto in data 14/5/2010.

Il decreto è stato notificato in forma esecutiva al Ministero dell’Economia e delle Finanze, in persona del Ministro pro-tempore, una prima volta in data 24/10/2012 e veniva rinotificato, per la seconda volta, in data 27/3/2020, a mezzo posta elettronica certificata.

E pertanto decorso infruttuosamente il termine, pari a 120 giorni, previsto dall’art. 14 del D.L. n. 669/96, convertito, con modifiche, nella L. n. 30/1997.

Il predetto decreto non risulta impugnato con ricorso per Cassazione, come risulta dal certificato rilasciato in data 6.12.2016 dalla Corte di Appello di Napoli di mancata proposizione di ricorso per Cassazione, apposto in calce alla copia esecutiva.

Inoltre, è decorso l’ulteriore termine di mesi sei dall’avvenuta presentazione (via PEC il 22 settembre 2020 ) dell’autodichiarazione da parte degli eredi di P A e della relativa documentazione di cui agli artt. 5 sexies, 1° comma, L. 24/3/2001 n. 89, 46 e 47 D.P.R. 28/12/2000 n. 445 (introdotto dalla Legge 208/2015), corredata da certificato di morte di P A e dallo stato di famiglia.

Sussistono pertanto tutti i presupposti per l’accoglimento del ricorso in ottemperanza ex art. 112 c.p.a., poiché, a fronte dell’allegazione del titolo giudiziale fonte del diritto di credito, nonché dell’adempimento da parte dell’avente diritto degli oneri procedurali introdotti dall’art. 1 comma 777 lett. l della legge 28 dicembre 2015 n. 208, il Ministero non ha provato di aver adempiuto al suo debito.

In conclusione, deve condannarsi l’amministrazione a dare esecuzione al decreto in epigrafe entro sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente decisione, ovvero dal perfezionamento della notifica di essa a cura di parte, se anteriore alla comunicazione.

Deve inoltre sin d’ora disporsi la nomina di un commissario ad acta ex art. 114 comma 4 lett. d) c.p.a., con il compito eventuale di provvedere in sostituzione al pagamento di quanto sopra riconosciuto dal predetto provvedimento giudiziale, una volta decorso infruttuosamente il termine assegnato all’amministrazione per ottemperare, e ciò entro i successivi sessanta giorni.

Le spese per l’eventuale attività sostitutiva commissariale sono comprese per legge nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale;
ai sensi dell’art.

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