TAR Napoli, sez. V, sentenza 2023-02-13, n. 202300969

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. V, sentenza 2023-02-13, n. 202300969
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 202300969
Data del deposito : 13 febbraio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 13/02/2023

N. 00969/2023 REG.PROV.COLL.

N. 02482/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2482 del 2020, proposto da
-OMISSIS-rappresentata e difesa dall'avvocato G L, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;

per l'annullamento

- del Decreto della Prefettura della Provincia di Caserta Fasc. n. 609/2019/6D/Area 1 B emesso in data 29 aprile 2020, successivamente notificato in data 05 maggio 2020, con il quale veniva confermato il provvedimento n. 14344/6D, emesso in data 11 febbraio 2019, decretante la inibizione della detenzione di armi, munizioni e materie esplodenti ai sensi e per gli effetti dell’art. 39 T.U.L.P.S. generando altresì il ritiro del Decreto di GPG;

- di ogni altro atto o provvedimento presupposto, connesso e/o conseguente, anche implicito, se ed in quanto lesivo degli interessi della ricorrente, ivi incluso il provvedimento di ritiro cautelativo delle armi e munizioni eseguito in data 26 gennaio 2019 dalla Stazione CC di Cancello ed Arnone unitamente al ritiro del Decreto di GPG, e il “parere contrario espresso dal Comando Gruppo Carabinieri di Aversa (CE) competente per territorio” cui si fa riferimento nel provvedimento impugnato sub 1), comunicato al ricorrente e di cui si contesta l’esatto contenuto.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm.;

Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 9 febbraio 2023 il dott. Giovanni Giardino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1.§- Con ricorso ritualmente notificato-OMISSIS-ha impugnato, con richiesta di sospensiva, il Decreto della Prefettura della Provincia di Caserta Fasc. n. 609/2019/6D/Area 1 B emesso in data 29.04.2020, con cui è stato confermato il provvedimento n. 14344/6D, emesso in data 11.02.2019, di inibizione della detenzione di armi, munizioni e materie esplodenti ai sensi e per gli effetti dell’art. 39 T.U.L.P.S., deducendo con cinque articolate doglianze vizi di violazione e falsa applicazione di legge e di eccesso di potere sotto svariati profili.

Si è costituita in resistenza al ricorso l’Amministrazione intimata instando per il suo rigetto in quanto privo di merito di fondatezza.

Con ordinanza n. 1739/2020 questo Tribunale ha respinto la domanda di sospensione degli effetti del provvedimento gravato per difetto del prescritto fumus bonis iuris .

All’udienza smaltimento del 9 febbraio 2022, tenutasi in collegamento da remoto, la causa è stata trattenuta in decisione.

2.§- Il ricorso non è meritevole di positivo apprezzamento per le ragioni appresso specificate.

2.1.§- Ai sensi degli artt. 11 e 43 R.D. 18 giugno 1931 n. 773 (TULPS), la licenza di porto d'armi può essere negata o revocata a coloro che non possono provare la loro buona condotta e non danno affidamento di non abusare delle armi, ciò in quanto il porto d'armi non costituisce oggetto di un diritto ma l'eccezione al generale divieto di portare armi potendo essere riconosciuto soltanto a fronte della perfetta e completa sicurezza circa il loro buon uso, in modo da scongiurare dubbi o perplessità, sotto il profilo prognostico, per l'ordine pubblico e per la tranquilla convivenza della collettività, ed essendo il giudizio che compie l'autorità di pubblica sicurezza conseguentemente connotato da ampia discrezionalità, sindacabile solo a fronte di vizi che afferiscano all'abnormità, alla palese contraddittorietà, all'irragionevolezza, illogicità, arbitrarietà, o travisamento dei fatti.

I predetti due requisiti costituiscono l'esito di un giudizio sintetico-valutativo che deve investire nel complesso la condotta di vita del soggetto interessato, con riguardo all'osservanza sia delle comuni regole di convivenza sociale che di quelle tradotte in precetti giuridici a salvaguardia dei valori fondamentali dell'ordinamento. Ciò in quanto la predetta disciplina è diretta a garantire l'ordine e la sicurezza pubblica, prevenendo il danno che possa derivare a terzi da un indebito uso e dall’inosservanza degli obblighi di custodia, nonché la commissione di reati che possano essere agevolati dall'utilizzo del mezzo di offesa.

Come di recente statuito da questo Tribunale, va rammentato come il nostro ordinamento sia ispirato a regole limitative della diffusione e possesso dei mezzi di offesa, tant’è che i provvedimenti che ne consentono la detenzione e l’utilizzo vengono ad assumere – su un piano di eccezionalità – connotazioni concessorie di una prerogativa che esula dall’ordinaria sfera soggettiva delle persone. Ciò determina che, nel bilanciamento degli interessi coinvolti, assume carattere prevalente, nella scelta selettiva dell’amministrazione, quello di rilievo pubblico, inerente alla sicurezza e all’incolumità delle persone, rispetto a quello del privato (T.A.R. Campania, sez. V sentenza 2 luglio 2021, n. 4549).

Costituisce principio consolidato in giurisprudenza, affermato anche da questo Tribunale ( ex multis T.A.R. Campania, sez. V sentenze nn. 5222/2021;
6539/2020;
3005/2019), quello secondo cui la revoca del porto d'armi, in quanto atto con finalità di prevenzione di fatti lesivi della pubblica sicurezza, può essere sufficientemente sorretta da valutazioni della capacità di abuso fondate su considerazioni probabilistiche e su circostanze di fatto assistite da meri elementi di fumus , dovendo l’interessato essere una persona esente da mende e al di sopra di ogni sospetto e/o indizio negativo e nei confronti della quale esiste l'assoluta sicurezza circa il corretto uso delle armi, in modo da scongiurare dubbi e perplessità sotto il profilo dell'ordine pubblico e della tranquilla convivenza della collettività (Cons. Stato, Sez. III, 24/04/2020, n. 2614).

Una così lata discrezionalità è attribuita all’Autorità di pubblica sicurezza non per finalità sanzionatorie e punitive, bensì per ragioni di prevenzione;
sicché, ai fini della revoca dell’autorizzazione e del divieto di detenzione di armi e munizioni, non è necessario un obiettivo ed accertato abuso delle armi, ma è sufficiente che il soggetto non offra un completo affidamento in ordine al loro corretto e avveduto uso (cfr. T.A.R. Molise, n. 64/2021) e l’ampiezza della discrezionalità riconosciuta in questa materia all’Autorità di pubblica sicurezza ne consente il sindacato giurisdizionale solo sotto i profili dell’irragionevolezza e dell’illogicità manifesta ( ibidem T.A.R. Campania, sez. V, sentenza 2 luglio 2021, n. 4549).

2.2.§- Ebbene, nella fattispecie in esame, ad avviso del Collegio, dal quadro fattuale ascrivibile alla ricorrente per effetto degli elementi informativi acquisiti dalla nota del Comando Stazione Carabinieri di Cancello ed Arnone del 31 gennaio 2019, emerge una situazione oggettiva di grave situazione conflittuale sussistente fra la ricorrente ed il figlio non deponente per la piena affidabilità della medesima nell’uso dell’arma, nonché della non palese irragionevolezza e della non illogicità della scelta compiuta dall’Amministrazione procedente.

Come già evidenziato da questo Tribunale con l’ordinanza cautelare n. 1379/2020, le cui statuizioni devono ritenersi integralmente richiamate, “ l’Amministrazione ha adeguatamente e ragionevolmente esternato le ragioni per cui risultano gravemente compromesse le rigorose garanzie di affidabilità prescritte dall’ordinamento nell’uso delle armi, ai sensi degli artt. 11 e 39 del T.U.L.P.S., avuto riguardo all’emersa sussistenza di un clima familiare caratterizzato da forti tensioni, a prescindere dalla possibile rilevanza penale delle condotte denunciate ”.

L’intervenuta archiviazione del procedimento penale instaurato nei confronti della ricorrente per maltrattamenti non ha certo eliso il fatto storico specificamente addebitato, atteso che, per costante giurisprudenza, l'amministrazione mantiene il potere di valutare il fatto-reato nella sua obiettiva dimensione storica, espressiva della personalità e della non affidabilità del richiedente al corretto uso delle armi, indipendentemente dalle conseguenze di carattere penale, tanto piò che il pubblico ministero nella richiesta di archiviazione ha avuto cura di rimarcare che " dalla lettura completa degli atti e dalle sommarie informazioni acquisite dagli indagati e da terzi testimoni emerge in modo palese che i querelanti vivono un rapporto di genitorialità fortemente conflittuale, certamente caratterizzato dal ricorrente verificarsi di episodi di aggressione fisica o verbale del tutto reciproci ".

La valutazione ai fini amministrativi differisce da quella compiuta in sede penale ed ha finalità non punitiva, ma preventiva del rischio di abusi e del mero pericolo che la detenzione di armi da parte dei privati possa essere occasione di incauto uso (C.d.S., Sez. III, 6 dicembre 2019, n. 8360, 18 marzo 2019, n. 1790 e 24 agosto 2016, n. 3687).

Inoltre, nel caso di situazione familiare caratterizzata da tensioni e litigi, è ragionevole - e comunque insindacabile in sede di giurisdizione di legittimità – la scelta dell'Amministrazione di vietare la detenzione di armi e munizioni nei confronti di chi risulti coinvolto in simili tensioni familiari, al fine di prevenire che la situazione possa degenerare, e ciò anche in assenza dell’accertamento di condotte minacciose compiute con uso di armi (C.d.S., Sez. III, n. 1790/2019, 7 settembre 2018, n. 4260 e 5 luglio 2016, n. 2990).

II provvedimento ex art. 39 del TULPS ha cioè funzione preventiva e cautelare e prescinde dalla pronuncia di una sentenza di condanna, potendo essere adottato anche in relazione a condotte non costituenti reato, ma che possano essere rilevatrici del giudizio di inaffidabilità circa il buon uso delle armi (T.A.R. Campania, sentenza n. 6165/2019).

Nel caso di specie, pertanto, il discrezionale apprezzamento esercitato dalla competente Autorità non si è discostato dalle superiori coordinate ermeneutiche essendo la motivazione addotta dall’Amministrazione, sulla base dei fatti risultanti dall’istruttoria svolta e comunque acquisiti agli atti (oltre che confermata, quanto alla loro oggettività), del tutto coerente e idonea a dare conto dei presupposti fondanti i provvedimenti gravati tenuto conto degli interessi tutelati e della natura, come detto, latamente cautelare e preventiva, degli atti regolanti il controllo delle armi.

3.§- In definitiva, gli argomenti sopra svolti evidenziano l'infondatezza del gravame che, per tutte le ragioni sopra esposte, va pertanto respinto.

Le spese del presente giudizio, regolamentate secondo l’ordinario criterio della soccombenza, sono liquidate in dispositivo e vanno poste a carico della ricorrente.

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