TAR Torino, sez. I, sentenza 2022-12-19, n. 202201158
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Testo completo
Pubblicato il 19/12/2022
N. 01158/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00533/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 533 del 2021, proposto da
-Ricorrente-, rappresentato e difeso dall'avvocato M M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in -ricorrente-o, via Primaticcio 8;
contro
Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Torino, via dell'Arsenale, 21;
per l'annullamento
- del provvedimento n. 567/3-0/2021 datato 27.04.2021 della Legione Carabinieri "Piemonte e Valle d'Aosta" - Comando Provinciale di Verbania, e notificato al ricorrente in data 28.04.2021 recante il rigetto del ricorso gerarchico presentato dal ricorrente avverso l'atto numero 546/9-0/2020 datato 18.01.2021 e notificatogli in pari data recante l'irrogazione della sanzione disciplinare della consegna di giorni 7;
- dell'atto avente protocollo numero 546/9-0/2020 datato 18.01.2021 e notificato al Sig. -ricorrente- in pari data della Legione Carabinieri Piemonte e Valle d'Aosta recante l'irrogazione della sanzione disciplinare della consegna di giorni sette;
- di ogni altro atto connesso, presupposto e consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 dicembre 2022 il dott. Angelo Roberto Cerroni e vista l’istanza di passaggio in decisione senza discussione;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – Il sig. -Ricorrente-, carabiniere appuntato in servizio presso la stazione carabinieri di Bannio Anzino (VB), è stato attinto dalla sanzione disciplinare di sette giorni di consegna, comminata dal Comandante della Compagnia di Verbania con la seguente motivazione: “ militare addetto alla stazione carabinieri di Premosello-Chiovenda, comandato di servizio alla vigilanza fissa di seggio elettorale [nella notte del 20 settembre 2020], in occasione di due ispezioni consecutive ricevute durante l’arco notturno, veniva sorpreso assente dai luoghi oggetto di vigilanza e con atteggiamenti di scarsa reattività, non fornendo alcuna giustificazione al riguardo. In occasione di una terza ispezione, avvenuta poco dopo chiedeva al Comandante della citata Stazione di annotare sull’apposito registro che l’assenza riscontrata nelle precedenti ispezioni fosse indicata come giustificata causa utilizzo del bagno ”.
2. – Il militare ha, dapprima, proposto ricorso gerarchico avverso il provvedimento sanzionatorio, deducendo plurimi vizi, reputati tuttavia infondati all’esito dell’istruttoria in sede gerarchica ed esitata nel definitivo rigetto del gravame a firma del Comandante provinciale. Sicché, l’appuntato ha adìto questo Tribunale con ricorso corredato da istanza sospensiva col quale ha dedotto tre motivi di doglianza per ottenere l’annullamento dei prefati provvedimenti.
2.1. – La prima doglianza mira a denunciare l’inosservanza dell’art. 1397 del codice dell’ordinamento militare atteso che sarebbe mancata la contestazione immediata del fatto e la correlativa identificazione del trasgressore ad opera del maresciallo capo -OMISSIS-, intervenuto sul posto assieme al brigadiere -OMISSIS-nel corso del giro di ronda notturno per i seggi elettorali. In aggiunta, il rapporto di servizio redatto dal Maresciallo capo non si profilerebbe idoneo ad integrare il prescritto rapporto disciplinare divisato dalla norma in considerazione dei profili di genericità e lacunosità che lo caratterizzerebbero.
2.2. – Il ricorrente stigmatizza, dipoi, la carenza motivazionale dei provvedimenti, dipesa dall’erronea ricostruzione fattuale degli eventi occorsi quella notte, perché asseritamente mal riportati dai militari intervenuti sul luogo. Più nello specifico, il militare sostiene di non aver risposto ai ripetuti richiami perché intento all’espletamento di impellenti esigenze fisiologiche nel secondo bagno a disposizione dei militari, da cui si poteva vigilare anche il secondo accesso al seggio dalla parte posteriore dell’edificio. Indi, non corrisponderebbe al vero l’inosservanza delle consegne disposte per i militari comandati di vigilanza ai seggi elettorali, né gli altri addebiti di violazione degli artt. 717 (senso di responsabilità), 729 (esecuzione di ordini) e 732 (contegno del militare) del D.P.R. 90 del 2010.
2.3. – Con un terzo profilo di censura, il militare lamenta la mancata corrispondenza tra contestazione e sanzione, in spregio dell’art. 1370 del codice dell’ordinamento militare, con riflesso pregiudizievole sulle proprie prerogative difensive in qualità di incolpato. La violazione dei diritti di difesa è denunciata anche sotto altro profilo, col quarto motivo di ricorso, ove si lamenta che l’Amministrazione avrebbe valutato solo parzialmente le memorie presentate dal ricorrente e