TAR Catanzaro, sez. I, sentenza breve 2023-09-30, n. 202301192

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catanzaro, sez. I, sentenza breve 2023-09-30, n. 202301192
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro
Numero : 202301192
Data del deposito : 30 settembre 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 30/09/2023

N. 01192/2023 REG.PROV.COLL.

N. 01176/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1176 del 2023, proposto da Istituto di Vigilanza Europol S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, in relazione alla procedura CIG 9275610B82, rappresentato e difeso dagli avvocati D G, M L C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Regione Calabria - Autorità Regionale - Stazione Unica Appaltante della Regione Calabria, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato A M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

La Torpedine S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Michele Damiani, Cristiano Olivieri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Società Sicurtransport S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Alfredo Gualtieri, Demetrio Verbaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

e con l'intervento di

ad adiuvandum:
Società Sicurtransport S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Alfredo Gualtieri, Demetrio Verbaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

previa sospensione degli effetti

- del provvedimento con cui la Regione Calabria – Stazione Unica Appaltante, ha approvato gli esiti del verbale della seduta di gara del 29 giugno 2023, all’esito della quale la commissione nominata dalla SUA ha proposto l’esclusione della ricorrente dalla gara per l’affidamento dei servizi integrati di vigilanza armata e di manutenzione impianti di sicurezza e controllo accessi per gli immobili in utilizzo dalla Regione Calabria – Giunta regionale – CIG. 9275610B82;

- del richiamato verbale di gara del 29 giugno 2023;

- del provvedimento con cui sia stata eventualmente disposta l’aggiudicazione a La Torpedine, risultata prima nella graduatoria provvisoria, e l’integrazione della relativa efficacia;

nonché per la condanna della Stazione appaltante, ai sensi dell’art. 30 del c.p.a., alla reintegrazione in forma specifica mediante riammissione della ricorrente, rivalutazione dell’offerta ed eventuale aggiudicazione nei confronti della medesima, ove risultasse migliore offerente, con conseguente accertamento del diritto al subentro nel servizio, previa dichiarazione d’inefficacia del contratto ove medio tempore stipulato nei confronti di altro concorrente.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Calabria - Autorità Regionale - Stazione Unica Appaltante della Regione Calabria e di La Torpedine S.r.l. e di Società Sicurtransport S.p.A.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 settembre 2023 la dott.ssa S S e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm. e ritenuti sussistenti i presupposti per una pronuncia in forma semplificata.



Premesso che:

- l’Istituto di vigilanza Europol S.r.l agisce per l’annullamento del provvedimento con cui è stato approvato il verbale di gara del 29 giugno 2023, adottato nel corso dell’espletamento della procedura aperta con modalità telematica per l’affidamento dei servizi integrati di vigilanza armata e videosorveglianza nonché di manutenzione degli impianti di sicurezza e controllo accessi degli immobili in utilizzo alla Regione Calabria - Giunta Regionale da assegnare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, indetta dalla Regione Calabria, istando altresì per l’annullamento dell’eventuale aggiudicazione in favore di Torpedine e la declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente stipulato nelle more, con condanna al subentro della ricorrente, ove risultata migliore offerente all’esito della rinnovata procedura;

- alla procedura, indetta con decreto n. 6316 del 13 giugno 2022 a firma del Dirigente Generale della Stazione Unica Appaltante della Regione Calabria, hanno partecipato:

- RTI SICURTRANSPORT S.p.A./COSMOPOL VIGILANZA S.r.l.;

- RTI LA TORPEDINE SRL/ISSV S.p.A./ CODIS S.r.l.;

- ISTITUTO DI VIGILANZA EUROPOL S.r.l.;

- conclusa la fase di verifica della documentazione amministrativa tutti e tre gli operatori economici sono stati ammessi alla successiva fase della valutazione comparativa delle offerte;

- nella seduta della Stazione appaltante del 29 giugno 2023, la ricorrente è stata però esclusa in quanto, con riferimento ad alcune sedi, l’elaborato progettuale sarebbe risultato privo dell’impegno a eseguire i servizi di ronda notturna: in estrema sintesi, l’offerta tecnica presentata, contenente l’indicazione espressa che il servizio di ronda offerto era soltanto quello “diurno”, secondo la valutazione espressa dalla S.A., non prevedeva in alcuna sua parte l’assunzione dell’obbligo di espletare anche il “servizio di ronda notturna” considerato elemento essenziale in relazione all’oggetto dell’appalto, secondo la lex specialis di gara;

- all’esito della seduta pubblica La Torpedine è stata indicata come migliore offerente, ancorché il provvedimento di aggiudicazione non sia stato comunicato alla ricorrente, la quale ha contestato fin da subito l’esclusione a verbale ed ha provveduto ad inoltrare formale istanza di accesso agli atti per avere copia del verbale e conoscere le motivazioni del provvedimento, non ricevendo tuttavia riscontro;

- di tale esclusione, e degli ulteriori atti in epigrafe indicati, la deducente prospetta, chiedendone la sospensione degli effetti, l’illegittimità per “ Violazione dell’art. 25 del disciplinare di gara e dell’art. 3 del capitolato. Violazione dell’art. 59 comma del D.Lgs. 50/2016. Violazione dell’art. 83, comma 9, D.lgs. n. 50/2016. Violazione dei principi di massima partecipazione e par condicio competitorum. Violazione del principio di buona fede. Violazione dell’art. 97 Cost. ”.


Premesso , altresì, che:

- si è costituita in giudizio la Stazione Unica Appaltante della Regione Calabria;

- si è altresì costituita in giudizio la controinteressata Torpedine;

- ha inoltre proposto atto di intervento ad adiuvandum la Società Sicurtransport S.p.a.


Considerato che:

- il nodo centrale del presente giudizio attiene al carattere meramente formale o meno del vizio che in concreto ha inficiato l’offerta tecnica della ricorrente e ai requisiti e limiti per l’attivazione dell’istituto del soccorso istruttorio previsto dall’art. 83, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016 nella versione ratione temporis vigente;

- ove si accedesse alla tesi difensiva - condivisa ed avallata dalle deduzioni contenute nell’atto di intervento ad adiuvandum - secondo la quale il vizio in concreto verificatosi si sostanzia in una mera irregolarità formale (rectius “ refuso materiale ”) dell’offerta, tale da rendere necessaria l’attivazione dell’istituto del soccorso istruttorio e non suscettibile di condurre alla diversa soluzione dell’esclusione, dovrebbe pervenirsi alla valutazione positiva della censura prospettata;

- ai fini del decidere vengono in rilievo, da un lato, il principio del favor partecipationis , valorizzato dal ricorrente, dall’altro, quello di autoresponsabilità e della par condicio tra i partecipanti;

- preliminarmente risulta fondamentale l’esame del contenuto degli atti di gara. Il capitolato tecnico all’art. 4 prevede che: “ Il servizio dovrà essere svolto nelle fasce orarie e nei giorni indicati all’articolo 3 ”. Al punto 4.1. specifica che “ Il servizio di vigilanza dovrà assicurare: la presenza di guardie e tecnici nel numero e presso le postazioni elencate all’art. 3 ”;
per il servizio di ronda mediante pattuglia, al punto 4.5, prevede che “ Il servizio, erogato nel pieno rispetto delle modalità previste nel D.M. 269/2010, in particolare nell’Allegato D Sezione III, 3c, deve essere svolto con la frequenza indicata. Tale servizio, finalizzato a prevenire eventi di natura criminale e/o accidentale, deve essere espletato mediante l’utilizzo di autopattuglia ”. L’art. 3, rubricato “ Periodicità e sedi degli interventi ”, dopo aver precisato che “ La sorveglianza richiesta è diurna (dalle ore 6:00 alle ore 20:00) e notturna (con orario dalle 20:00 alle 6:00) ” (pag.3), in una apposita tabella ha individuato le sedi degli interventi, indicando per ciascuna di esse, l’orario di servizio (diurno/notturno;
giorni della settimana) e la fascia oraria, nonché il numero minimo di Guardia Particolare Giurata (GPG) da impiegare (pag. 4). Dal canto suo il disciplinare di gara prevede (paragrafo 15 rubricato “CONTENUTO DELLA BUSTA B – OFFERTA TECNICA”), che “ L’offerta dovrà contenere, a pena di esclusione, i seguenti documenti: a) Progetto tecnico (Offerta tecnica): l’operatore economico dovrà allegare l’offerta tecnica, in formato digitale, nella quale dovranno essere indicate, a pena esclusione, le caratteristiche dell’offerta con riferimento a tutti i criteri e sub-criteri oggetto di valutazione riportati nel paragrafo 25 del presente disciplinare di gara . L’offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nel capitolato di gara, pena l’esclusione dalla procedura di gara […] ”;

- con articolato motivo di doglianza la ricorrente deduce che nella redazione dell’offerta sia incorsa in un errore materiale e che per un “ mero refuso ” abbia omesso nella tabella esplicativa del servizio offerto, l’indicazione dell’aggettivo “ notturna ” in aggiunta ai termini “ Ronda esterna ” e “ Ronda esterna diurna ” riferiti ad alcune delle sedi destinatarie dei servizi di vigilanza e che, comunque, l’amministrazione avrebbe dovuto desumere da “ una lettura meno formalistica e complessiva ” della proposta il chiaro impegno di Europol di eseguire il servizio secondo le richieste specifiche del Capitolato;

- secondo la ricorrente, avrebbe errato la stazione appaltante adottando un approccio valutativo erroneo e non perspicuo, che non tiene in conto la reale volontà negoziale del concorrente per come emergente dal resto dell’offerta, dalle dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione e dal contesto della disciplina di gara, integralmente accettata dalla Europol all’atto della partecipazione. Deduce che le modalità organizzative dell’appalto erano determinate a monte dal capitolato, all’art. 3, tanto che l’offerta tecnica, elaborata secondo i parametri di valutazione declinati dal disciplinare per l’attribuzione del punteggio, si limitava a operare una descrizione “ qualitativa ” del servizio senza menzionare dati quantitativi già previsti in capitolato, se non per descrivere le migliorie. D’altro canto, lo stesso criterio di attribuzione del punteggio, con specifico riferimento alla vigilanza, prevedeva che sarebbe stata “ valutata la struttura organizzativa proposta dall’offerente, per la gestione dei servizi rispetto alle esigenze richieste nel Capitolato tecnico ” (sub criterio A.1.), senza imporre che venissero nuovamente descritti il monte ore, l’organigramma e le fasce orarie. In tale contesto, la menzione alla “ ronda diurna ” nella tabella ricognitiva del servizio proposto da Europol, per le sedi di Cosenza, Crotone e Vibo, costituirebbe un mero refuso, che avrebbe al più potuto imporre una richiesta di chiarimenti ma non l’esclusione.

Ritiene questo collegio che, seppur suggestiva, la doglianza non sia suscettibile di positiva valutazione. Si richiama preliminarmente l’ampia giurisprudenza del Consiglio di Stato formatasi nella vigenza del Codice dei Contratti pubblici, D.Lgs. n. 50/2016, sulla portata oggettiva e sistematica dell’istituto del soccorso istruttorio a mente della quale: “ La disciplina della procedura di gara non deve essere concepita come una sorta di corsa ad ostacoli fra adempimenti formali imposti agli operatori economici e all’amministrazione aggiudicatrice, ma deve mirare ad appurare, in modo efficiente, quale sia l’offerta migliore, nel rispetto delle regole di concorrenza, verificando la sussistenza dei requisiti tecnici, economici, morali e professionali dell’aggiudicatario. In questo senso, dunque, l’istituto del soccorso istruttorio tende ad evitare che irregolarità e inadempimenti meramente estrinseci possano pregiudicare gli operatori economici più meritevoli, anche nell’interesse del seggio di gara, che potrebbe perdere l’opportunità di selezionare il concorrente migliore, per vizi procedimentali facilmente emendabili ” ( ex multis C.d.S., Sez. III, sent. n. 975 del 2017).

Non ignora, tuttavia, il collegio che il citato orientamento sostanzialistico si riferisca appunto a inadempimenti estrinseci e a mancate allegazioni o imprecisioni dichiarative – in special modo riferite alla domanda di partecipazione e alle allegazioni documentali - che non incidano sull’offerta tecnica e che non comportino una sua modifica o integrazione postuma, né in sede procedimentale né in sede processuale.

Nel diverso caso in cui l’omissione riscontrata ovvero l’elemento viziato sia interno e caratterizzante l’offerta tecnica, di talchè non si possa riscontrare una piena corrispondenza tra il contenuto della medesima e quanto richiesto dalla lex specialis di gara, la giurisprudenza ha sempre escluso un obbligo per la stazione appaltante di attivare l’istituto di cui all’art. 83, comma 9, del D. Lgs. n. 50/2016 o, comunque, di operare uno sforzo interpretativo e ricostruttivo del significato intrinseco del testo e della volontà negoziale della proponente, tale da forzosamente ricondurla nell’alveo delle prescrizioni della lex specialis di gara al fine di affermarne una inesistente conformità.

Anche allorquando si contesti un mero errore materiale, l’orientamento prevalso in giurisprudenza si è mostrato selettivo nel senso di distinguere gli errori la cui rettifica incida sul contenuto dell’offerta e, dunque, sull’impegno negoziale contenuto nella proposta, da quelli che tale modifica non comportino.

Ed infatti, in tema di correzione di errore materiale, da ammettere in via eccezionale e con rigorosi limiti, il Consiglio di Stato ha avuto modo di affermare in tempi recenti che “ La rettifica d'ufficio dell'offerta - costituendo un'operazione assai delicata, in quanto impattante sull'essenziale interesse dei concorrenti all'imparzialità della competizione - è misura che può essere adottata solo prendendo in considerazione la manifestazione oggettiva di volontà veicolata nel singolo atto di gara ed un errore ivi emergente, sub specie di lapsus calami, nella sua immediata e manifesta evidenza materiale e grafica. Non è invece esigibile da parte della stazione appaltante uno sforzo di ricostruzione logica dell'offerta esteso a più atti da inquadrare sinotticamente, men che meno se mediato da una sorta di immedesimazione soggettiva dell'interprete nella prospettiva valutativa dell'operatore economico. Neppure pare ragionevole gravare l'amministrazione di un obbligo di diligenza ricostruttiva addirittura maggiore di quello che ci si aspetta e si può esigere dallo stesso concorrente nella fase di compilazione e confezionamento della sua offerta ” (cfr. Consiglio di Stato sez. III, sent. n. 5650 del 2022).

Va altresì considerato un aspetto di non secondario rilievo: accanto all’omissione/specificazione dell’aggettivo “ notturno ” riferito al servizio di ronda oggetto della proposta, la ricorrente, ha indicato un numero di risorse umane inadeguato rispetto a quanto richiesto dal capitolato (numero di GPG riportato nell’apposita colonna) e chiudendo la tabella esplicativa del citato servizio con un (ulteriore) errore di calcolo delle unità complessive (11 in luogo di 10 GPG).

Alla luce di tali (molteplici) imprecisioni ed inesattezze, foriere di incertezza complessiva sul contenuto dell’offerta, il collegio ritiene di dover richiamare il generale principio di autoresponsabilità, ribadito nella delibera dell’ANAC n. 370 del 27 luglio 2023, in forza della quale: “ La carenza dell’offerta economica e dell’offerta tecnica non può essere in alcun modo sanata attraverso il soccorso istruttorio, costituendo una carenza essenziale dell’offerta, tale da determinarne incertezza assoluta o indeterminatezza del suo contenuto. In ogni caso, il soccorso istruttorio non si giustifica nei casi in cui confligge con il principio generale dell’autoresponsabilità dei concorrenti, in forza del quale ciascuno sopporta le conseguenze di eventuali errori commessi nella formulazione dell’offerta e nella presentazione della documentazione e la responsabilità della mancata trasmissione di un elemento dell’offerta ricade sull’operatore economico.

Traendo ispirazione da tale principio, ove si riconoscesse l’operatività del soccorso istruttorio anche nei casi, come quello in esame, in cui l’irregolarità tocchi (nel caso di specie in più punti e sotto vari profili) la formulazione dell’offerta tale da renderla inattendibile, verrebbe pregiudicato l’interesse di tutti gli aspiranti a che venga premiato, oltre ai requisiti tecnici, economici, morali e professionali, anche un prerequisito di ordine generale ravvisabile in un certo grado (minimo) di diligenza nella fase prodromica rispetto alla presentazione e cioè durante la fase di predisposizione dell’offerta medesima (in senso conforme a TAR Campania Napoli, Sez. I, n. 3709 del 2020).

Né è predicabile, come fanno parte ricorrente e l’intervenuta Sicurtransport S.p.a., una presunta violazione del principio della massima partecipazione degli operatori economici in quanto, ex adverso , a fronte della mancata previsione di un servizio che secondo il capitolato tecnico era da considerarsi essenziale, cui doveva peraltro risultare adeguato l’impiego di personale e mezzi, il soccorso procedimentale invocato da Europol, piuttosto che sortire un effetto chiarificatorio del contenuto dell’offerta, ne avrebbe determinato la sostanziale modifica, in aperto contrasto con i principi giurisprudenziali in tema di rispetto del principio della par condicio .

Al riguardo l’orientamento prevalente in giurisprudenza ha già avuto modo di evidenziare che nel bilanciamento tra i due principi del favor partecipationis e della par condicio , il primo è recessivo rispetto al secondo (Consiglio di Stato sez. V, 29/04/2019, n.2720), salvo che l’errore commesso sia indotto da un comportamento della stazione appaltante, perché in tal caso la prevalenza del principio del favor partecipationis trae forza dalla necessità di rispettare anche il principio del legittimo affidamento maturato dal partecipante alla gara.

Nel caso di specie, però, le regole di gara erano chiare e, quindi, l’errore deve essere ascritto unicamente alla ricorrente, con la conseguenza che il principio del favor partecipationis non può ritenersi prevalente ed è destinato a soccombere rispetto a quello della par condicio dei partecipanti e a quello di autoresponsabilità.

Le considerazioni appena svolte non mutano neppure alla luce delle novità recate dal nuovo Codice dei contratti pubblici che, benchè non applicabile ratione temporis alla vicenda in esame, nondimeno può sostenere nella decisione fungendo da supporto interpretativo.

La norma di riferimento, art. 101 del D.Lgs. n. 36/2023 che ha sostituito l’art. 83, comma 9 del vecchio Codice, D.Lgs. n. 50/2016, prevede che: “ 1. Salvo che al momento della scadenza del termine per la presentazione dell'offerta il documento sia presente nel fascicolo virtuale dell'operatore economico, la stazione appaltante assegna un termine non inferiore a cinque giorni e non superiore a dieci giorni per: a) integrare di ogni elemento mancante la documentazione trasmessa alla stazione appaltante nel termine per la presentazione delle offerte con la domanda di partecipazione alla procedura di gara o con il documento di gara unico europeo, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica;
la mancata presentazione della garanzia provvisoria, del contratto di avvalimento e dell'impegno a conferire mandato collettivo speciale in caso di raggruppamenti di concorrenti non ancora costituiti e' sanabile mediante documenti aventi data certa anteriore al termine fissato per la presentazione delle offerte;

b) sanare ogni omissione, inesattezza o irregolarita' della domanda di partecipazione, del documento di gara unico europeo e di ogni altro documento richiesto dalla stazione appaltante per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, inesattezze e irregolarita' che rendono assolutamente incerta l'identita' del concorrente.

2. L'operatore economico che non adempie alle richieste della stazione appaltante nel termine stabilito e' escluso dalla procedura di gara.

3. La stazione appaltante puo' sempre richiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico e' tenuto a fornire risposta nel termine fissato dalla stazione appaltante, che non puo' essere inferiore a cinque giorni e superiore a dieci giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta tecnica e dell'offerta economica.

4. Fino al giorno fissato per la loro apertura, l'operatore economico, con le stesse modalita' di presentazione della domanda di partecipazione, puo' richiedere la rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta tecnica o nell'offerta economica di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione a condizione che la rettifica non comporti la presentazione di una nuova offerta, o comunque la sua modifica sostanziale, e che resti comunque assicurato l'anonimato.

Sul punto, con recente e condivisibile pronuncia, il Consiglio di Stato ha avuto modo di riassumere le quattro tipologie di soccorso istruttorio messe a sistema dal nuovo Codice affermando che:

Quand’anche si intenda dilatarne al massimo la portata (in certo modo filtrando – con non abusiva operazione esegetica, ben fondata su un ragionevole canone di ordine teleologico – l’interpretazione dell’art. 83, comma 9 del d. lgs. n. 50/2016 con la più ariosa prospettiva dischiusa, in termini solo parzialmente innovativi, dall’art. 101 del d.lgs. n. 36/2023), si dovrà, in ogni caso, puntualizzare, sotto un profilo funzionale, la necessaria distinzione tra:

a) soccorso integrativo o completivo (comma 1, lettera a) dell’art. 101 d. lgs. n. 36 cit., non difforme dall’art. 83, comma 9), che mira, in termini essenzialmente quantitativi, al recupero di carenze della c.d. documentazione amministrativa necessaria alla partecipazione alla gara (con esplicita esclusione, quindi, della documentazione inerente l’offerta, sia sotto il profilo tecnico che sotto il profilo economico), sempreché non si tratti di documenti bensì non allegati, ma acquisibili direttamente dalla stazione appaltante (in prospettiva, tramite accesso al fascicolo virtuale dell’operatore economico);

b) soccorso sanante (comma 1 lettera b), anche qui non difforme dall’art. 83, comma 9 del d. lgs. n. 50), che consente, in termini qualitativi, di rimediare ad omissioni, inesattezze od irregolarità della documentazione amministrativa (con il limite della irrecuperabilità di documentazione di incerta imputazione soggettiva, che varrebbe a rimettere in gioco domande inammissibili);

c) soccorso istruttorio in senso stretto (comma 3), che – recuperando gli spazi già progressivamente riconosciuti dalla giurisprudenza alle forme di soccorso c.d. procedimentale – abilita la stazione appaltante (o l’ente concedente) a sollecitare chiarimenti o spiegazioni sui contenuti dell'offerta tecnica e/o dell'offerta economica, finalizzati a consentirne l’esatta acquisizione e a ricercare l’effettiva volontà dell’impresa partecipante, superandone le eventuali ambiguità, a condizione di pervenire ad esiti certi circa la portata dell’impegno negoziale assunto, e fermo in ogni caso il divieto (strettamente correlato allo stringente vincolo della par condicio) di apportarvi qualunque modifica;

d) soccorso correttivo (comma 4): che, in realtà, a differenza delle altre ipotesi – rispetto alle quali si atteggia, peraltro, a fattispecie di nuovo conio, come tale insuscettibile, almeno in principio, di applicazione retroattiva – prescinde dall’iniziativa e dall’impulso della stazione appaltante o dell’ente concedente (sicché non si tratta, a rigore, di soccorso in senso stretto), abilitando direttamente il concorrente, fino al giorno di apertura delle offerte, alla rettifica di errori che ne inficino materialmente il contenuto, fermo il duplice limite formale del rispetto dell’anonimato e sostanziale della immodificabilità contenutistica ” (C.d.S., Sez. V, sent. n. 7870 del 2023).

Orbene, nonostante ogni tentativo di sussunzione del caso concreto in una delle quattro tipologie di soccorso ed, in special modo delle ultime due, ritiene questo collegio che la sua riconduzione alla fattispecie sub c) non sarebbe consentita perché in contrasto con il divieto di modifica dell’offerta mentre la configurabilità della fattispecie sub d) sarebbe esclusa dalla circostanza che il tentativo chiarificatorio da parte della ricorrente è avvenuto durante la seduta del 29 giugno 2023, mediante dichiarazione a verbale del delegato Dr. Pizzichemi, solo dopo l’apertura della busta contenente l’offerta tecnica e solo dopo che la stazione appaltante ha contestato la mancanza riscontrata.

Un’ultima considerazione questo collegio ritiene di svolgere sempre nell’ottica di ispirarsi per l’interpretazione ed applicazione delle regole vigenti, alla ratio del nuovo Codice dei contratti.

Ove si affermasse l’illegittimità dell’operato della stazione appaltante con conseguente necessità di regressione dell’ iter procedimentale alla fase precedente, vale a dire alla fase della ammissione di tutte le imprese e alla successiva valutazione delle offerte, verrebbe pregiudicato l’ulteriore interesse delle ditte partecipanti, del committente pubblico e più in generale dei cittadini, alla speditezza delle procedura di gara per addivenire in tempi adeguati al risultato finale di qualunque procedura ad evidenza pubblica che non è tanto la migliore gara possibile bensì l’espletamento del servizio oggetto dell’appalto;

- in applicazione delle richiamate coordinate ermeneutiche, la censura dell’esponente risulta insuscettibile di favorevole valutazione;

- a ciò consegue, il rigetto del ricorso e la conferma del provvedimento di esclusione della ricorrente dalla procedura;

- le spese di lite vengono compensate sussistendone valide ragioni in considerazione della complessità della controversia;

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