TAR Lecce, sez. II, sentenza 2013-09-12, n. 201301887
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Testo completo
N. 01887/2013 REG.PROV.COLL.
N. 00453/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 453 del 2011, proposto da:
N H, rappresentato e difeso dall'avv. S P, con domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, Vico F. A. Piccinni, 6;
contro
Questura di Lecce e Ministero dell'Interno, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Lecce, via F. Rubichi, 23;
per l'annullamento
del decreto prot. n. 113/2010 del 30 dicembre 2010, con il quale la Questura di Lecce ha rigettato l'istanza presentata dal ricorrente in data 31 maggio 2010, volta ad ottenere il rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato a seguito di emersione dal lavoro irregolare, ai sensi della L. n. 102/2009 e di ogni atto connesso, presupposto e/o consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Questura di Lecce e del Ministero dell'Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 giugno 2013 la dott.ssa Simona De Mattia e uditi, nei preliminari, l’avv. S. Pugliese per il ricorrente e l’avv. dello Stato S. Libertini per le Amministrazioni resistenti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
I. Con il ricorso in epigrafe il ricorrente, cittadino extracomunitario di nazionalità senegalese, ha impugnato il provvedimento con cui la Questura di Lecce ha negato il rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato a seguito di emersione dal lavoro irregolare, sul rilievo che, da accertamenti effettuati presso il Casellario Giudiziale, egli risultasse condannato per diversi reati tra i quali quello di cui all’art. 337 c.p. (resistenza a un pubblico ufficiale), ritenuto ostativo all’accesso ai benefici della procedura di emersione ex lege n. 102/2009, poiché, per pena edittale, riconducibile alle fattispecie di cui all’art. 381 c.p.p.
Con ordinanza cautelare n. 292/2011 la sezione ha negato la sospensione dell’atto impugnato accogliendo le motivazioni poste a base dello stesso dall’Amministrazione.
Con istanza di prelievo depositata il 17 gennaio 2013 il difensore del ricorrente ha chiesto fissarsi l’udienza per la discussione di merito, adducendo sopravvenuti elementi di diritto a sostegno dell’impugnativa proposta, in particolare, l’intervento della sentenza n. 172 del 2 luglio 2012 con cui la Corte Costituzionale ha definitivamente dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art.