TAR Catanzaro, sez. I, ordinanza cautelare 2009-02-02, n. 200900142

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catanzaro, sez. I, ordinanza cautelare 2009-02-02, n. 200900142
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro
Numero : 200900142
Data del deposito : 2 febbraio 2009
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00013/2009 REG.RIC.

N. 00142/2009 REG.ORD.SOSP.

N. 00013/2009 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

Sul ricorso numero di registro generale 13 del 2009, proposto da:


A S, rappresentato e difeso dall'avv. A C, con domicilio eletto presso A C in Cosenza, via Guido Dorso 23;


contro

Ministero Per i Beni e Le Attivita' Culturali, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distr.le Catanzaro, domiciliata per legge in Catanzaro, via G.Da Fiore;
Ministero B.C.A. Direz. Gen.Le Affari Generali, Bilancio,Risorse Umane e Formazione, Direzione Regionale Beni Cult.E Paesaggistici della Calabria;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

del decreto n.40, emanato in data 12 settembre 2008 dal Direttore Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Calabria, con il quale è stata disposta l’esclusione del ricorrente dalla procedura di passaggio dall’Area B all’Area C posizione economica C1, e della correlata nota con la quale in data 7/10/2008 si è provveduto a notificare il precitato provvedimento di esclusione ;
del verbale della Commissione esaminatrice per il territorio delle Regioni Calabria e Sicilia per lo svolgimento delle predette procedure assunta dalla Direzione Regionale B.C.P. della Calabria,con protocollo n.3036 in data 19.06.08 con la quale sono stati trasmessi gli elenchi dei candidati ritenuti privi dei requisiti d’ammissione(non conosciuta dal ricorrente);
di ogni altro atto presupposto,connesso,e/o conseguenziale.


Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero Per i Beni e Le Attivita' Culturali;

Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 29/01/2009 il dott. Giovanni Iannini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Ritenuto che, ad un primo esame, le censure dedotte, relative all’avvenuta maturazione del requisito nella posizione economica inferiore all’interno dell’area B, appaiono suscettibili di favorevole considerazione.

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