TAR Napoli, sez. II, sentenza 2022-12-12, n. 202207736

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. II, sentenza 2022-12-12, n. 202207736
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 202207736
Data del deposito : 12 dicembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 12/12/2022

N. 07736/2022 REG.PROV.COLL.

N. 00013/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 13 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati C G, V G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero della Salute, non costituito in giudizio;

per l’ottemperanza

al giudicato formatosi sulla sentenza-OMISSIS-emessa dal Tribunale di Sante Maria Capua Vetere sezione Lavoro, pubblicata in data 17.03.2016 nel proccedimento rg.-OMISSIS-.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 novembre 2022 la dott.ssa Germana Lo Sapio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Rilevato che

-con il ricorso in esame, la ricorrente ha agito per l’ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, sezione Lavoro e Previdenza, n. -OMISSIS-, pubblicata in data 17.03.2016 nel procedimento R.G. n. -OMISSIS-;

- con la predetta sentenza il Ministero resistente è stato condannato a corrispondere alla ricorrente “ l’indennizzo di cui alla legge 212 /1992 a far data dall’1.01.2008 della misura della ottava categoria della Tabella A allegata al DPR 30 dicembre 1981 n. 834, oltre interessi legali dal 121 ° giorno successivo alla data di presentazione della domanda amministrativa ”;

Osservato che, in ragione anche della giurisprudenza della Sezione sul punto, è stata prospettata alla parte la possibile inammissibilità del ricorso per mancanza di liquidità;

Ritenuto che la questione può ritenersi superata nel caso concreto, alla luce del contenuto specifico del titolo giudiziale, avendo il Tribunale ordinario specificato tutti i riferimenti necessari per l’operazione di calcolo richiesta per la quantificazione (tabella A, Categoria VIII, decorrenza dal 1 gennaio 2008, oltre interessi legali a decorrere dal 121esimo giorno successivo alla data di presentazione della domanda amministrativa), e della considerazione secondo cui “ l'importo di detto indennizzo viene stabilito in misura fissa dalla legge ” (Cass. civ. Sez. III, Ord. 1 settembre 2022, n. 25827;
T.A.R. Campania Napoli Sez. VII, 12 aprile 2021, n. 2357), come attestato dalla tabella richiamata da parte ricorrente;

Ritenuto pertanto che sussistano tutti i presupposti per l’accoglimento del ricorso, precisandosi che l'indennizzo, come si evince anche dalla motivazione della sentenza di cognizione, si compone di due parti, comprendendo oltre all’indennizzo vero e proprio anche l’indennità integrativa speciale (IIS) di cui alla Legge 27 maggio 1959, n. 324;

Ritenuto che pertanto debba condannarsi l’amministrazione al pagamento di quanto dovuto secondo la sentenza del giudice ordinario in epigrafe a favore della parte sostanziale a titolo di indennizzo, entro sessanta giorni dalla data di notificazione della presente pronuncia, salvo quanto eventualmente medio tempore versato;

Ritenuto che debba nominarsi fin da ora, in caso di persistente inottemperanza, il commissario ad acta, indicato nella persona del Direttore generale della Direzione generale della vigilanza sugli enti e sicurezza delle cure (Uff.

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