TAR Venezia, sez. IV, sentenza 2024-05-20, n. 202401099

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Venezia, sez. IV, sentenza 2024-05-20, n. 202401099
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Venezia
Numero : 202401099
Data del deposito : 20 maggio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 20/05/2024

N. 01099/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00648/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 648 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avvocati G A D M, M C D M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio G A D M in Padova, via Altinate, n. 29;

contro

Regione Veneto, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati L L, F Z eGiacomo Quarneti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

-OMISSIS- S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Edoardo Furlan, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

e con l'intervento di

ad opponendum:
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Matteo Sartori, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

1.del Decreto del Direttore della Direzione Difesa del Suolo della Regione Veneto n. 154 del 22 marzo 2021 pubblicato sul BURV n. 58S del 30 aprile 2021 e fatto oggetto di accesso agli atti, trasmesso dalla Regione Veneto in data 27 maggio 2021 nella parte in cui proroga anche in favore di -OMISSIS- S.r.l. i termini per la conclusione dei lavori di coltivazione di cui alla autorizzazione regionale D.G.R.V. n. 1429 dell'8 giugno 2001 afferente al bacino estrattivo di ghiaia denominato "CA' MATTA - BONELLE" in Comune di Vedelago;

2.di qualsivoglia ulteriore atto o provvedimento, ai precedenti connessi per presupposizione e/o pregiudizialità anche se non conosciuti dalla parte ricorrente;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Veneto e della -OMISSIS- S.r.l.;

Visti tutti gli atti della causa;

Giudice relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 aprile 2024 la dott.ssa I R e uditi per le parti i difensori De Martin, Cusin, in sostituzione dell'avv. Londei, e Furlan, anche per l'avv. Sartori;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Con ricorso notificato in data 25/06/2021 e depositato in pari data i ricorrenti -OMISSIS- premettevano in fatto:

-di essere figli del Sig. -OMISSIS-, il quale aveva intrapreso la propria attività commerciale con una Ditta Individuale nella quale collaborava il figlio Sig. -OMISSIS-, odierno ricorrente con la sorella -OMISSIS-;

-che, già nel corso dell’anno 1976 (e precisamente in data 22 dicembre 1976) era stato redatto un atto di fissazione delle quote di partecipazione agli utili dell’Impresa familiare nel quale si indicava l’esistenza dell’Impresa familiare con la partecipazione del figlio collaboratore -OMISSIS- nella misura del 30%;

-che, nel corso dell’anno 1989, il Sig. -OMISSIS- aveva deciso di costituire, sempre insieme al figlio -OMISSIS-, la S.r.l. -OMISSIS- avente il medesimo oggetto sociale, le cui quote di partecipazione facevano capo ad -OMISSIS- per il 70% ed a -OMISSIS- per il residuo 30%;

-che, in data 1° gennaio 1991 la Ditta Individuale -OMISSIS- (Impresa familiare della quale faceva parte anche -OMISSIS-) nell’ambito di una ristrutturazione aziendale aveva stipulato un contratto di affitto di ramo di azienda con la -OMISSIS- S.r.l., avente ad oggetto l’esecuzione di scavi e vendita di materiali inerti e trasporti in proprio;

-che il contratto prevedeva una durata di anni cinque, prorogabili di altri cinque anni in assenza di disdetta;

-che il compendio aziendale prevedeva, fra l’altro, autovetture, automezzi, autocarri, attrezzature, i terreni ubicati nel Comune di Vedelago (TV), destinati all’escavo, infine una porzione dell’immobile ubicato in Comune di Camposampiero, Via Borgo Padova n. 30, attuale Sede Legale della Società -OMISSIS- S.r.l.,

-che il tutto veniva dettagliatamente descritto in appositi Elaborati Planimetrici allegati al precitato contratto di affitto di ramo di Azienda;

-che, con atto di donazione del giorno 8 gennaio 2003, il Sig. -OMISSIS- aveva donato alla moglie, Sig.ra -OMISSIS-, la sua quota di partecipazione nella -OMISSIS- S.r.l., quota pari al 70%;

-che, a sua volta, la Sig.ra -OMISSIS- con Atto di donazione, Rep. n. 49.255, in data 15 settembre 2004, a mani del Notaio Dott. -OMISSIS- aveva donato parte delle proprie quote di partecipazione alle figlie -OMISSIS- (11%) e -OMISSIS- (11%), di talché da tale data la Società -OMISSIS- S.r.l. era risultata così partecipata: -OMISSIS- 48%, -OMISSIS- 30%, -OMISSIS-

11% e -OMISSIS- 11%;

-che, dopo il decesso del Sig. -OMISSIS- (aprile 2003), la stessa Sig.ra -OMISSIS- aveva deciso che la Società fosse amministrata da un CdA composto da lei stessa (quale Presidente), dal figlio -OMISSIS- - che da sempre si era occupato dell’attività gestoria - (quale Amministratore Delegato) e dalle tre figlie -OMISSIS- le quali, pure svolgendo altre attività, in questo modo partecipavano alla Società di famiglia e percepivano altresì un compenso;

-che i problemi tra i vari coeredi erano sorti nell’estate 2009 ovvero quando -OMISSIS- decise di uscire dal CdA di -OMISSIS- S.r.l. e la sorella -OMISSIS- chiese di farvi entrare, in sostituzione, il figlio;

-che in questa circostanza vennero contemporaneamente sottoscritte, presso il Notaio -OMISSIS-, dalla Signora -OMISSIS- una procura speciale a favore di un professionista ed un atto di costituzione di usufrutto su quote sociali a seguito dei quali la -OMISSIS- si spogliò di fatto di ogni potere decisionale relativo alle sue quote ricevendo in cambio una cifra assai inferiore a quella da lei stessa percepita quale Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società;

-che, a seguito dell’improvvida sottoscrizione dei precitati atti, da parte della Sig.ra -OMISSIS-, il nipote usufruttuario e la -OMISSIS-, con il loro voto in Assemblea, avevano quindi completamente azzerato il Consiglio di Amministrazione di -OMISSIS- S.r.l. costituendone uno nuovo composto proprio dallo stesso Sig. -OMISSIS- (nipote) e da altri componenti della sua famiglia;

-che la stessa Sig.ra -OMISSIS- era stata rimossa dal CdA, e le era stato tolto anche il relativo emolumento;

-che, in buona sostanza, a partire dal 30 settembre 2009 -OMISSIS- S.r.l. era risultata amministrata dal figlio della signora -OMISSIS- (-OMISSIS-), dal di lei marito (-OMISSIS-), e dal signor -OMISSIS- (cognato);

-che la sola -OMISSIS- S.r.l., così amministrata, aveva continuato ad utilizzare e sfruttare i terreni e le cave oggetto del contratto di affitto di ramo di azienda del 1991, omettendo peraltro di corrispondere il relativo canone di affitto con la conseguenza che i comproprietari dei terreni (ovvero gli eredi di -OMISSIS-) non solo non partecipano più alla amministrazione della Società e non percepiscono più i relativi emolumenti, ma non incamerano neppure gli affitti;
come se non bastasse la Società escava sui loro terreni di proprietà e vende a terzi quanto estrae avendo così esclusivamente una entrata “pulita” da ogni onere;

-che, nel contempo, la Sig.ra -OMISSIS-, al fine di ristabilire un equilibrio tra diverse attribuzioni patrimoniali avvenute, anche nel corso della vita del marito, in favore dei figli, ebbe a donare, il 18 dicembre 2009, le quote dei propri beni ai figli -OMISSIS- e -OMISSIS- -OMISSIS-;
tra questi anche i beni immobili, adibiti a cava, utilizzati da -OMISSIS- S.r.l. e oggetto del noto contratto di affitto di azienda;

-che il canone d’affitto, relativo all’affitto dell’Azienda, era stato convenuto in L. 150.000.000 annue oltre IVA al 20% (complessive L. 180.000.000.), da pagarsi in rate mensili posticipate di L. 15.000.000. IVA compresa cadauna (oggi € 7.746,85);

-che, alla prima scadenza del 31 dicembre 1996 il contratto si era tacitamente rinnovato e così nei quinquenni successivi fino al 31 dicembre 2010;

-che la -OMISSIS- S.r.l., nel mese di novembre dell’anno 2006 aveva pagato solo una parte del canone mensile dovuto e cioè € 959,75, a fronte di un importo dovuto di € 7.746,85 mensili;

-che, a partire dal mese di dicembre 2006, la Società affittuaria aveva cessato del tutto di pagare il canone di affitto dell’azienda, persistendo poi nella sua condotta inadempiente;

-che, con il voto favorevole dei Signori -OMISSIS-, -OMISSIS- -OMISSIS- e -OMISSIS-, espresso per mezzo dei propri delegati, e con quello contrario della signora -OMISSIS- (anch’ella intervenuta in assemblea attraverso un proprio rappresentante), l’Assemblea dei comunisti, regolarmente convocata il giorno 25 ottobre 2010, aveva deliberato a maggioranza di “promuovere, per l’ipotesi in cui -OMISSIS- S.r.l. rimanga inadempiente in tutto o in parte anche dopo il ricevimento della diffida ad adempiere (…) una causa civile. per chiedere: (…) c) il pagamento dei canoni di affitto non versati da -OMISSIS- S.r.l. (…)”, di “dare incarico congiunto agli Avvocati -OMISSIS- del foro di Padova di promuovere la causa sopra indicata” nonché “di delegare la signora -OMISSIS- -OMISSIS- a sottoscrivere, in nome e per conto di tutti i partecipanti alla comunione ereditaria, le procure alle liti in favore dei suddetti avvocati (…)”;

che, con lettera raccomandata del giorno 11 novembre 2010, ricevuta da -OMISSIS- S.r.l. il 12 novembre 2010, la Sig.ra -OMISSIS- -OMISSIS-, in proprio e quale delegata della comunione dei beni oggetto del contratto d’affitto d’azienda, aveva intimato alla debitrice di pagare nei successivi quindici giorni la somma di € 370.889,05, IVA compresa, pari all’importo dei canoni del contratto d’affitto d’azienda fino a quel momento non pagati, oltre agli interessi legali dalla data delle singole scadenze mensili al saldo, con l’avvertimento che decorso inutilmente quel termine il contratto d’affitto d’azienda sarebbe stato considerato risolto ai sensi dell’art.1454 c.c.;

che, sempre in base alla Delibera, era stata inoltrata disdetta (e risoluzione) dal contratto di affitto di azienda inviata a -OMISSIS- S.r.l. il 27 ottobre 2011;

-che, stante il perdurare dell’inadempimento, la Sig.ra -OMISSIS- -OMISSIS- aveva chiesto ed ottenuto dal Tribunale di Treviso, Sezione distaccata di Castelfranco Veneto, il Decreto Ingiuntivo, provvisoriamente esecutivo, n. 191/11 del 21marzo 2011, con il quale era stato ingiunto a -OMISSIS- S.r.l. il pagamento della somma capitale di € 401.876,45., oltre a spese, interessi ed accessori;

-che il ricorso era stato proposto alla Sezione di Castelfranco del Tribunale di Treviso in quanto la maggior parte dei beni facenti parte dell’azienda si trova in Comune di Vedelago (TV);

-che, avverso il predetto Decreto Ingiuntivo era stata proposta opposizione da -OMISSIS- s.r.l.;

-che il giudizio di opposizione era stato deciso favorevolmente (anche) per gli odierni ricorrenti con sentenza del Tribunale di Padova pronunciata in data 7 gennaio 2014, nella quale si era statuita la debenza, a carico di -OMISSIS- S.r.l., in favore degli Eredi del Sig. -OMISSIS-, di rilevantissime somme di denaro a titolo di canoni di affitto non corrisposti;

-che, peraltro, all’esito di distinto giudizio civile, il medesimo Tribunale di Padova pronunziava la sentenza n. 2708/2013 in data 15 novembre 2013, fatta oggetto di gravame – con istanza di inibitoria – avanti alla Corte di Appello di Venezia da parte di -OMISSIS- S.r.l.;

-che la precitata istanza di inibitoria era stata rigettata dalla Corte di Appello di Venezia con Ordinanza pronunciata nella Camera di Consiglio del 18 giugno 2014;

-che, con detta statuizione giurisdizionale, in integrale accoglimento delle domande proposte dagli Eredi del Sig. -OMISSIS- (-OMISSIS- -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS- e -OMISSIS-), era stata accertata e dichiarata l’intervenuta risoluzione del contratto di affitto di azienda del 1 gennaio 1991, a cagione del grave inadempimento di -OMISSIS- S.r.l., con conseguenti statuizioni condannatorie quali, in particolare, la restituzione, in favore della parte vittoriosa in causa, di tutti i beni e terreni oggetto del precitato contratto di affitto di Azienda, nonché condanna – anche in questo caso – al pagamento di rilevantissime somme di denaro;

-che le predette sentenze non risultano ancora eseguite dalla Società -OMISSIS- S.r.l. e, in particolare, i terreni ubicati in Comune di Vedelago (TV), erano interdetti non solo all’utilizzo ma anche all’accesso del Sig. -OMISSIS- e della Sig.ra -OMISSIS- -OMISSIS-;

-che anche le sentenze di appello e di cassazione sono a favore degli Eredi del Sig. -OMISSIS-, fra i quali -OMISSIS- ed -OMISSIS- -OMISSIS-;

-che, in questo contesto fattuale, civilisticamente assai complesso, sul B.U.R.V. n. 58S del 30 aprile 2021 era comparsa la notizia che con il Decreto del Direttore della Direzione Difesa del Suolo della Regione Veneto n. 154 del 22 marzo 2021 erano stati prorogati i termini per la conclusione dei lavori di coltivazione, ex L.R.V. n. 13/18, per quanto concerne il bacino estrattivo di ghiaia, denominato "Cà Matta - Bonelle" in Comune di Vedelego (TV) un tanto anche in favore della Società -OMISSIS- S.r.l.;

-che, ritenendosi che la -OMISSIS- S.r.l. non avesse (e non abbia) legittimazione alcuna a richiedere tale proroga, né che sussistessero i relativi presupposti di legge è stata interposta formale istanza di accesso agli atti e documenti amministrativi sul fondamento degli Articoli 5, 8, 10, 22 e seguenti della L. 7 agosto 1990, n. 241 così come modificata ed integrata dagli articoli 15, 16 e 17 della L. n. 15/2005 e ciò per evidenti motivazioni conoscitive nonché connesse con l’espletamento dell’attività defensionale in sede endoprocedimentale e processuale;

-che, in data 27 maggio 2021 la Regione Veneto, competente Settore, aveva inviato il Decreto di proroga ma non la pur richiesta istanza di proroga presentata dalla -OMISSIS- S.r.l. alla Regione medesima, unitamente alla documentazione probatoria a suffragio e comprova;

-che il Decreto in epigrafe indicato in parte qua, il quale proroga anche in favore di -OMISSIS- S.r.l. i termini per la conclusione dei lavori di coltivazione di cui alla autorizzazione D.G.R.V. n. 1429 dell'8 giugno 2001 afferente al bacino estrattivo di ghiaia denominato "CA' MATTA - BONELLE" in Comune di Vedelago, era perché da ritenersi illegittimo.

Tanto premesso in fatto, i ricorrenti articolavano i seguenti motivi in diritto:

I.Vizio di eccesso di potere riscontrabile nelle figure sintomatiche della illogicità, contraddittorietà manifesta e difetto di istruttoria in quanto l’Amministrazione avrebbe illegittimamente concesso la proroga dell’autorizzazione all’attività estrattiva;

II.Assenza di posizione legittimamente in capo a -OMISSIS- S.r.l. al fine di richiedere la proroga dei termini per la conclusione dei lavori di coltivazione, ex L.R.V. n. 13/18 in quanto l’Amministrazione in maniera non avrebbe tratto le necessarie conseguenze dalle statuizioni intevenute ad opera del giudice civile ordinario con riguardo al contratto di affitto di azienda intervenuto tra le parti.

Si costituivano in resistenza la Regione Veneto e la controinteressata -OMISSIS- s.r.l.

Interveniva ad opponendum -OMISSIS-.

All’udienza pubblica del 4 aprile 2024 la causa passava in decisione.

DIRITTO

Il ricorso va dichiarato inammissibile per insussistenza dell’interesse a ricorrere, come eccepito sia dalla difesa dell’ente regionale, sia dalla controinteressatata -OMISSIS- s.r.l., sia, infine, della interventrice ad opponendum , -OMISSIS- -OMISSIS-.

I ricorrenti impugnano il Decreto della Direzione Difesa del Suolo n. 154 del 22.03.2021) nella parte in cui la ha prorogato anche in favore della controinteressata -OMISSIS- S.r.l. i termini per la conclusione dei lavori di coltivazione di cui alla autorizzazione regionale D.G.R.V. n. 1429 dell'8 giugno 2001 afferente al bacino estrattivo di ghiaia denominato "CA' MATTA - BONELLE" in Comune di Vedelago, deducendo (e dolendosi) che, in base ad una articolata vicenda che ha dato luogo all’insorgere di vario contenzioso tra gli eredi di -OMISSIS-, fondatore e titolare dapprima della ditta individuale per lo svolgimento di attività estrattiva e, poi, socio fondatore della -OMISSIS- s.r.l., quest’ultima non sarebbe stata più legittimata a richiedere e, conseguentemente, ad ottenere detta proroga per non avere la legittima disponibilità dei cespiti interessati dall’attività estrattiva ed essendo tenuta, anzi, alla loro restituzione dopo che il contratto di affitto dei terreni interessati era stato risolto in via giudiziale con sentenza n. 2708/2013 del Tribunale di Padova.

Il Collegio osserva, a confutazione della doglianza appena esposta e di entrambi i motivi di ricorso, in ragione della loro connessione, che, nella premessa dell’atto impugnato, può leggersi come rilevato anche dalla difesa attorea: in primo luogo, “CONSIDERATO che nel corso della durata dell’autorizzazione sono state rilevate delle carenze in ordine alla disponibilità delle aree di cava e conseguentemente sono stati assunti dei provvedimenti cautelari, tuttora efficaci, come di seguito indicati…Ordinanza n.243 del 11.12.2013, con la quale sono stati sospesi i lavori di coltivazione sui terreni di proprietà degli eredi di -OMISSIS-, a causa di intervenuta disdetta, da parte di questi ultimi, del contratto di affitto di azienda sottoscritto in data 01.01.1991 […]” (pagg. 1 e 2);
in secondo luogo, “CONSIDERATO che […] in relazione alla carenza dei titoli dei terreni di proprietà degli eredi di -OMISSIS- si rimane in attesa degli esiti dei procedimenti tuttora pendenti presso il Tribunale civile tra le parti in causa per la definizione dell’eredità del sig. -OMISSIS- e quindi della proprietà dei suddetti terreni, compresi quelli assegnati, secondo il progetto, alla ditta -OMISSIS- -OMISSIS- s.a.s.”. Pertanto, il provvedimento gravato in alcun modo – né, per le considerazioni che andranno ad esporsi in prosieguo, avrebbe potuto – ha inciso sulla titolarità della disponibilità giuridica delle aree di cava, limitandosi a regolare, soprattutto in vista della conclusione dell’attività estrattiva e della sistemazione ambientale dei siti, la situazione di fatto esistente sui terreni oggetto di attività estrattiva e di regolarizzare, ma solo per gli aspetti in senso stretto amministrativi, detta situazione.

Il Collegio osserva, altresì, in via generale che, in sede di rilascio dei titoli autorizzatori (come nel caso di rilascio dei titoli abilitativi edilizi – fattispecie di maggiore frequenza statistica - che avviene di regola con la clausola di salvaguardia “fatti salvi i diritti dei terzi”) - l'Amministrazione non è tenuta ad accertare funditus l'effettivo assetto dei rapporti civilistici tra i soggetti privati coinvolti, a vario titolo, da detto rilascio (titolari di diritto di proprietà o di comproprietà, di diritti di godimento, di servitù prediali, etc.), dovendosi limitare a verificare la verosimile sussistenza in capo all'istante, in base alla documentazione prodotta, dei presupposti di legittimazione per richiedere ed ottenere il titolo richiesto, non potendo l'Amministrazione sostituirsi all'autorità giudiziaria ordinaria nell'accertamento definitivo di dette situazioni (cfr., ex multis , Cons. Stato, sez. IV, 14/01/2019 n. 310;
Consiglio di Stato, Sez. V, 24 marzo 2011, n. 1770).

Ebbene, nel caso di specie, proprio nella preliminare valutazione della legittimazione a richiedere la proroga del titolo autorizzatorio estrattivo, l’Amministrazione regionale ha prudenzialmente richiamato, in due punti, il contenzioso civile esistente e, tra gli altri, ha indicato la precedente ordinanza di sospensione dei lavori di coltivazione dei terreni di proprietà di -OMISSIS-, a causa della disdetta del contratto di affitto di azienda stipulato in data 01/01/1991.

Ne consegue che alcuna effettiva incidenza il provvedimento impugnato ha dispiegato – né, del resto, avrebbe potuto dispiegare - con riguardo al profilo di riconoscimento della (contestata) legittimazione della società -OMISSIS- s.r.l. a richiedere e mantenere il titolo il titolo autorizzatorio estrattivo, tanto più che esso non ha natura ed efficacia di atto di rinnovo (quino, in sostanza, di nuovo atto autorizzativo) ma solo di proroga dell’efficacia di un titolo precedentemente rilasciato, in disparte – lo si ribadisce – della contestata legittimazione della -OMISSIS- s.r.l. a detenere i terreni oggetto di coltivazione a cava, la quale è stata espressamente indicata come “ sub condicione ” rispetto all’esito del contenzioso civilistico, cosicché nessuno effetto deteriore, lesivo, pregiudizievole può derivare dall’atto gravato alla sfera giuridica dei ricorrenti, che potranno far valere le proprie ragioni circa i rapporti dominicali e i rapporti societari controversi– come peraltro già sta avvenendo da tempo - dinanzi al giudice civile.

La natura soggettiva della giurisdizione amministrativa preclude, infatti, ai soggetti che non possano vantare un interesse personale, diretto e attuale, di adire il giudice amministrativo per far valere l'illegittimità di un atto dell'Amministrazione, il quale, però, per il suo contenuto dispositivo, non dispieghi alcun effetto giuridico diretto nella loro sfera giuridica: “la legittimazione e l'interesse al ricorso trovano giustificazione nella natura soggettiva della giurisdizione amministrativa, che non è preordinata ad assicurare la generale legittimità dell'operato pubblico, bensì a tutelare la posizione soggettiva del ricorrente, correlata ad un bene della vita coinvolto nell'esercizio dell'azione autoritativa oggetto di censura. Qualsiasi ricorso deve, quindi, fondarsi su un interesse ad agire. L'esistenza di tale interesse presuppone che l'annullamento dell'atto impugnato possa, di per sé, procurare un beneficio al ricorrente e tale interesse deve essere esistente ed effettivo non potendo riguardare una situazione futura e ipotetica” (cfr., Cons. Stato, Sez. V, 30 agosto 2023 n. 8075).

L'illustrata inettitudine offensiva dell’atto qui impugnato conduce, pertanto, alla declaratoria di inammissibilità del ricorso.

Avuto riguardo alla complessità della vicenda in fatto, si stima equo compensare tra le parti le spese di giudizio.

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