TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 2019-05-21, n. 201906237
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Testo completo
Pubblicato il 21/05/2019
N. 06237/2019 REG.PROV.COLL.
N. 02921/2009 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2921 del 2009, proposto da B A, B P, C V, C F, C G, C V, C F, F D, F R, F M, G C, G P, L A, L U, M S, M A, M R, M G, M C, O S, P A, P F, P F, P G, P A, Q G, R R, R F M, T S, Z N, rappresentati e difesi dagli avvocati I G e S P, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Federica Trionfetti in Roma, via Ernesto Nathan, 102;
contro
Il Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la declaratoria
del diritto al riconoscimento giuridico dell'intera anzianità di servizio maturata nel ruolo dei sovrintendenti prima del riordino delle carriere attuato con d.lgs. 197/95 e alla conseguente ricostruzione della carriera;
per la condanna
dell’amministrazione alla corresponsione delle somme consequenzialmente dovute;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 maggio 2018 il Cons. D S e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
Espongono i ricorrenti di avere svolto servizio nel ruolo dei sovrintendenti al momento dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 197/1995 e di essere transitati nel ruolo degli ispettori per effetto della disposizione transitoria di cui all’art. 13, 1° comma, lett. d), richiamato decreto legislativo, recante il riordino della carriera del personale non direttivo della Polizia di Stato.
Precisano che la disciplina transitoria a loro applicata ha previsto che il personale con la qualifica di sovrintendente e vice sovrintendente sarebbe stato inquadrato nel ruolo degli ispettori, con qualifica di vice ispettore, conservando, tuttavia, una anzianità maturata nel precedente ruolo limitatamente al periodo di due anni; lamentano, in proposito, che pure essendo stata perseguita l’esigenza di riassetto organizzativo e di compattazione verso l’alto delle posizioni economiche e funzionali degli appartenenti al ruolo dei sovrintendenti, onde ridurre le differenze rispetto alle altre Forze di Polizia, si è determinato di fatto un appiattimento delle anzianità di tutto il personale interessato ed anche scavalcamenti in ruolo, essendo stati considerati sullo stesso piano soggetti in possesso di requisiti non omogenei.
Consapevoli che tale situazione discende dal chiaro disposto dell’art. 13, d.lgs. 197/1995, sollevano profili di legittimità costituzionale, in parte qua, sotto il profilo della violazione degli articoli 3 e 97 della Costituzione, per disparità di trattamento tra soggetti che beneficiano in maniera diversa degli effetti del riordino, attraverso uguale regolamentazione di situazioni differenti e la neutralizzazione delle pregresse anzianità maturate, anche a detrimento del principio di buona amministrazione; per violazione dell’art. 76 della Costituzione, non essendo stato garantita l’omogeneità delle diverse discipline di settore il cui conseguimento costituiva la finalità perseguita dall’art. 3 della legge delega n. 216/1992.
Concludono chiedendo, in accoglimento dei delineati profili, la trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale, previa delibazione della questione di legittimità costituzionale dell’art. 13, d.lgs. 197/1995, come rilevante e non manifestamente infondata, al fine della declaratoria di incostituzionalità della norma nella parte in cui non salvaguarda il mantenimento delle anzianità maturate nel ruolo dei sovrintendenti dal personale della P.S. in servizio al 31 agosto 1995 e transitato dall’1° settembre 1995 nel ruolo degli ispettori, senza diversificazione ai fini della progressione in carriera della posizione degli interessati in ragione della maggiore o minore anzianità maturata all’atto del nuovo inquadramento, con conseguente diritto alla ricostruzione delle carriere, anche dal punto di vista economico.
Si è costituita in giudizio, in difesa dall’intimato Ministero dell’interno, l’Avvocatura Generale dello Stato che, con articolata memoria, ha eccepito l’inammissibilità del ricorso, non avendo specificato i ricorrenti le singole posizioni dai medesimi rivestite a seguito dell’applicazione della norma censurata; l’irricevibilità del ricorso per tardività, non essendo stati impugnati nei termini di legge i rispettivi inquadramenti, quali provvedimenti incidenti sul relativo status; nel merito, comunque, l’infondatezza della dedotta questione di legittimità.
Alla pubblica udienza del 29 maggio 2018 la causa è stata discussa per la decisione.
DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe i ricorrenti, che si sono qualificati quali sovrintendenti di P.S. al momento dell’entrata in vigore del d. lgs. 12 maggio 1995, n. 197, reclamano la declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art. 13 del predetto decreto legislativo per contrasto con gli art.3, 97 e 76 della Costituzione nella parte in cui non ha salvaguardato l’anzianità di servizio dei sovrintendenti della Polizia di Stato in servizio alla data del 31 agosto 1995 e transitato a partire dal 1° settembre 1995 nel ruolo degli Ispettori, per non avere diversificato ai fini della progressione di carriera la posizione dei singoli in relazione alla maggiore o minore anzianità posseduta all’atto del nuovo inquadramento.
Il ricorso è infondato, il che esime il Collegio dallo scrutinio delle eccezioni sollevate dall’Avvocatura Generale dello Stato, sia sotto il profilo della inammissibilità delle censure introdotte in modo generico in assenza di alcuna dimostrazione, nell’ambito di ricorso collettivo, della specifica posizione rivestita da ciascun ricorrente al fine di dimostrare il pregiudizio sofferto in conseguenza dell’entrata in vigore della censurata disposizione di cui al d.lgs. n. 197/95, sia sotto quello della tardività, per non essere stati impugnati i singoli atti di inquadramento, i cui effetti si sono medio tempore consolidati.
La tematica introdotta con il ricorso si inserisce nell’ambito della disciplina emanata al fine del riordino delle carriere del personale non direttivo della Polizia di Stato di cui al menzionato decreto legislativo n. 197/1995 mediante il quale è stata data attuazione alla delega conferita al Governo con la legge 6 marzo 1992, n. 216, al fine di risolvere le complesse problematiche di omogeneizzazione delle carriere, funzioni e trattamento economico del personale non direttivo delle varie Forze di Polizia, a seguito della sentenza n.277/1991 con cui la Corte Costituzionale aveva affermato l’irragionevolezza dell’esclusione degli Ispettori della Polizia di Stato dalla tabella di equiparazione allegata alla legge n. 121/1981, nonché della sentenza n.986/1981 con cui il Consiglio di Stato aveva già riconosciuto la piena corrispondenza delle funzioni connesse ai vari gradi dei sottufficiali dell’Arma dei Carabinieri con quelle delle qualifiche della Polizia di Stato.
Rileva nella presente controversia l’art.13, comma 1, lett. d),