TAR Roma, sez. 2Q, ordinanza cautelare 2012-11-16, n. 201204103
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N. 04103/2012 REG.PROV.CAU.
N. 09032/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Quater)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 9032 del 2011, proposto da:
Soc Autoscuole Baiani Snc, rappresentato e difeso dall'avv. B S, con domicilio eletto presso B S in Roma, via Emanuele Filiberto N. 271;
contro
Provincia di Rieti, rappresentato e difeso dall'avv. P Rzitelli, con domicilio eletto presso P Rzitelli in Roma, viale Tito Livio, 59;
nei confronti di
Punto Guida Mirtense S.r.l., rappresentato e difeso dall'avv. Angelo David D'Ambrogio, con domicilio eletto presso Angelo David D'Ambrogio in Roma, via Frattina, 10;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
del provvedimento della provincia di Rieti prot. 25548/pg in data 13/06/2011;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Provincia di Rieti e di Punto Guida Mirtense S.r.l.;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 novembre 2012 il dott. Stefania Santoleri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto che il pregiudizio lamentato non è stato comprovato nei necessari profili di gravità ed irreparabilità e che la complessa questione di diritto e di fatto necessità dell’opportuna trattazione nella sede di merito;