TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza breve 2024-02-12, n. 202400130

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza breve 2024-02-12, n. 202400130
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Reggio Calabria
Numero : 202400130
Data del deposito : 12 febbraio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 12/02/2024

N. 00130/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00007/2024 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

Sezione Staccata di Reggio Calabria

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 7 del 2024, proposto dal sig. -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avv.ti F M e F N, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Regione Calabria, in persona del Presidente p.t., non costituita in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell’efficacia:

- dell'ordinanza ingiunzione prot. n. 115272SIAR del 20/03/2019 adottata dalla Regione Calabria e notificata l'8/4/2019 in riassunzione al giudizio recante n. 1498/2019 RGAC definito dal Tribunale Civile di Reggio Calabria con sentenza dichiarativa del difetto di giurisdizione depositata il 24/11/2023;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 gennaio 2024 la dott.ssa R M e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 c.p.a.;


1. Con ricorso tempestivamente riassunto innanzi a questo Tribunale a seguito della dichiarazione di difetto di giurisdizione di cui alla sentenza del Tribunale di Reggio Calabria n. 1565/2023 del 24/11/2023, il ricorrente ha impugnato il provvedimento prot. n. 115272 del 20 marzo 2019, notificato in data 8 aprile 2019, con cui la Regione Calabria, ai sensi dell’art. 167 D.lgs. n. 42/2004, gli ha ingiunto il pagamento di € 4.165,20 a titolo di sanzione amministrativa relativa al cd. danno ambientale connesso all’esecuzione dei lavori abusivi oggetto del provvedimento di condono edilizio prot. n. 129 del 15.03.2011, rilasciato dal Comune di Reggio Calabria in favore del suo dante causa.

1.1 A sostegno del gravame il ricorrente ha eccepito la prescrizione quinquennale del diritto a riscuotere la sanzione de qua , in applicazione dell’art. 28 L. n. 689/1981.

2. La Regione Calabria, benché ritualmente evocata in giudizio, mediante la notifica dell’atto di riassunzione anche all’indirizzo pec riconducibile all’ente, per come risultante dai pubblici registri, non si è costituita.

3. In occasione della camera di consiglio del 24 gennaio 2024, il Collegio ha avvertito il ricorrente della possibile definizione della controversia in forma semplificata ex art. 60 c.p.a.

4. Il ricorso è fondato in adesione all’unica censura posta a base del gravame, coincidente con l’illegittimità dell’atto impugnato in quanto teso a riscuotere un credito ormai estinto, in considerazione della natura quinquennale della prescrizione della sanzione amministrativa applicata dalla Regione Calabria.

Dalla documentazione in atti si evince, infatti, l’intervenuta decorrenza di oltre un quinquennio tra la data in cui il Comune di Reggio Calabria - previo nulla osta n. 137 del 30.07.1999, confermato dalla Soprintendenza per i Beni Ambientali della Calabria, giusta nota prot. n. 8775/P del 20.01.2005 - ha rilasciato, in favore del dante causa del ricorrente, il provvedimento di condono edilizio prot. n. 129 del 15.03.2011, con conseguente cessazione della permanenza dell’illecito, e l’adozione dell’ordinanza ingiunzione regionale, oggetto di gravame, risalente al 20 marzo 2019.

Quanto sopra in adesione al quel consolidato orientamento della giurisprudenza, secondo cui anche se, in linea generale, l'intervenuto condono dell'abuso edilizio non fa venir meno la potestà sanzionatoria per la violazione paesaggistica, tuttavia il momento del rilascio della concessione edilizia in sanatoria per un fabbricato abusivamente realizzato - previo parere paesaggistico favorevole ex art. 31 e ss., l. 28 febbraio 1985, n. 47 - facendo cessare l'antigiuridicità dell'intero fatto (e, quindi, anche della permanente violazione paesaggistica), costituisce il dies a quo dal quale decorre il termine di prescrizione quinquennale (ex art. 28 comma 1, l. 24 novembre 1981, n. 689) per irrogare la sanzione pecuniaria connessa alla realizzazione di opere abusive in zona sottoposta a vincolo paesaggistico.

La giurisprudenza prevalente e condivisa dal Collegio ha, infatti, chiarito che sono applicabili alla fase di riscossione del credito vantato dalla p.a., per la causale in questione, le disposizioni dettate dall'art. 28 primo comma L. n. 689/81, secondo cui: " il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione ", norma quest'ultima relativa, per espresso dettato legislativo, a tutte le violazioni punite con sanzione amministrativa pecuniaria, anche se non prevista in sostituzione di una sanzione penale e, quindi, anche agli illeciti amministrativi in materia urbanistica, edilizia e paesaggistica, puniti con sanzione pecuniaria.

Con la precisazione che, nelle ipotesi - come quella di specie - in cui l'illecito ha carattere permanente, la prescrizione quinquennale di cui al citato art. 28 L. n. 689/81 comincia a decorrere (ai sensi dell'art. 158 primo comma codice penale) solo dal giorno in cui è cessata la permanenza, e pertanto - come detto - dal momento del rilascio della concessione edilizia in sanatoria (cfr. T.A.R. Calabria, Reggio Calabria, Sez. I, 09 settembre 2022, n. 606;
23 luglio 2018 n. 443;

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