TAR Roma, sez. III, sentenza 2023-05-29, n. 202309021

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. III, sentenza 2023-05-29, n. 202309021
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202309021
Data del deposito : 29 maggio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 29/05/2023

N. 09021/2023 REG.PROV.COLL.

N. 08778/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 8778 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da
A D M, rappresentata e difesa dall'avvocato M T, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Caio Mario, 8;

contro

Città Metropolitana di Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato S B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato M D L, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via del Tempio di Giove 21, e dall'avvocato Alessia Alesii, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Areti S.p.A., rappresentata e difesa dall'avvocato Massimiliano Silvetti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento:

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

Della comunicazione CMRC-2021-0093082 del 16.06.2021, emessa dal Dirigente del Dipartimento III “Ambiente e Tutela del Territorio: Acqua-Rifiuti-Energia-Aree protette” Servizio 2 “Tutela risorse idriche, aria ed energia di Città metropolitana di Roma Capitale che dichiara di non avere alcuna documentazione inerente l'Elettrodotto sito nel Consorzio dei Giardini del Pescaccio in Roma - nonché di ogni altro atto presupposto connesso conseguenziale ed omette di rispondere alla richiesta di spostamento del Traliccio di energia elettrica di proprietà di ARETI spa.

NONCHE' PER

L'esibizione di tutti gli atti e documenti afferenti al procedimento amministrativo e di ogni atto/documento preordinato agli atti impugnati compresi quelli relativi alle attività di vigilanza e controllo sull'Elettrodotto ai sensi della L.R. n. 14/99.

NONCHE'AVVERSO

Il silenzio inadempimento serbato dalle Amministrazioni resistenti sulle Diffide inviate volte a chiedere per la tutela della salute e dalle immissioni moleste di “Volere provvedere all'urgente spostamento del Traliccio dell'elettrodotto 150 Kv CASALETTO -ROMA OVEST dal Consorzio Giardini del Pescaccio , con oneri a carico dei proprietari dell'elettrodotto.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da D M Alessandra il 17/2/2023:

PER L'ANNULLAMENTO

Della Determinazione Dirigenziale di Città Metropolitana di Roma Capitale – Dipartimento III- Ambiente e tutela del territorio: acqua, rifiuti, energia e aree protette-Servizio 2- Tutela risorse idriche, aria ed energia- DPT0302- prot. n. 2022-0189161- avente per oggetto: Elettrodotto di 150 KW – denominato Roma Ovest- Casaletto sito nel Consorzio dei Giardini di Pescaccio in Roma – Rigetto dell'istanza di spostamento del traliccio in prossimità dell'abitazione in Via Tricomi n. 30, sottoscritta dal Dirigente dott. C P, comunicata a mezzo pec in data 5.12.2022.

Nonché

-della Nota emessa da CMRC del 17.10.2022 prot. 160155 e della Nota prot. n. 80646 del 21.11.2022 con cui

ARPA

Lazio ha dato riscontro a CMRC alle eccezioni tecniche della ricorrente formulate ai sensi dell'art. 10 bis della Legge 241/90;

-della Relazione tecnica

ARPA

Lazio del 28 e 29 aprile 2022;

-del D.P.C.M.

8.07.2003 Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz. GU Serie Generale n.199 del 28-08-2003: articolo 4 e articolo 6 e le conseguenti norme di attuazione e in particolare- art. 1 all.

5.2.1. del Decreto Ministero Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare del 29.05.2008-nella parte in cui le suddette norme vengano ad essere interpretate nel senso di non essere applicabili per gli elettrodotti già costruiti e le aree esistenti in prossimità di linee elettriche già presenti nel territorio per il risanamento anche successivamente al 2011 “ ai fini della progressiva minimizzazione dell'esposizione ai campi elettrici e magnetici generati dagli elettrodotti operanti alla frequenza di 50 Hz “ e nel senso di fare prevalere l'obiettivo di qualità fisso rispetto al vincolo della fascia di distanza prevista dalla legge per gli elettrodotti;

- della nota prot. n. 93082 del 16.06.2021 emessa da CMRC;

-dell'Autorizzazione dell'elettrodotto “linea elettrica 150 KV Roma Ovest- Casaletto (Area + Cavi)”prot.n. 6905 Determinazione del 14.11.2001- nonché di ogni altro atto presupposto connesso conseguenziale laddove escluda l'applicazione di opere di mitigazione dall'inquinamento elettromagnetico in violazione dell'art. 32 della Costituzione nonché di tutti gli atti presupposti , connessi e conseguenziali.

per l'accertamento della lesione del diritto alla salute costituzionalmente garantito ex art.32 cost. a causa delle immissioni moleste poste in essere da ARETI con l'esercizio dell'Elettrodotto sito in prossimità dell'abitazione in Via Francesco Tricomi n.30 e del diritto al risarcimento dei danni.

con la conseguente condanna alla rimozione del traliccio e dei cavi aerei quale fonte di situazione antigiuridica, nonché per l'eventuale annullamento di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali all'esercizio svolto, ancorché non conosciuti e comunque al risarcimento dei danni patiti e patiendi dalla ricorrente da determinarsi in sede istruttoria


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Città Metropolitana di Roma Capitale e di Roma Capitale e di Areti S.p.A. e di Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 marzo 2023 il Consigliere A G e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1.Era ab origine all’esame del Collegio adito dalla ricorrente, ex art. 117 c.p.a, il silenzio serbato dalle evocate amministrazioni sulla richiesta di documenti concernenti l’elettrodotto di 150 MW sito nel consorzio dei Giardini del Pescaccio, richiesta volta a chiedere “l’urgente spostamento del traliccio dell’elettrodotto per la tutela dalle immissioni moleste.

A seguito di vari solleciti della ricorrente, come rappresentato dalla convenuta Roma Capitale nel corso delle diverse udienze che si sono succedute, l’Amministrazione comunale ha dato corso ad approfondimenti istruttori e tecnici che hanno visto interpellare e intervenire con varie misurazioni l’ARPAL, in esito ai quali è stato adottato il provvedimento del 1.12.2022, avverso il quale la signora D M ha interposto i motivi aggiunti che sono pervenuti alla pubblica Udienza del 22 marzo 2023.

1.1. Si sono costituite tutte le amministrazioni intimate depositando gran copia di documenti, memorie e repliche in resistenza al ricorso, sostenendo in particolare la legittimità dell’iter autorizzatorio sfociato nella pregressa autorizzazione rilasciata dalla Regione Lazio ad Areti S.p.a (succeduta ad Acea s.p.a.), prot. 2722 del 27.11.2011.

1.2.1.In estrema sintesi rileva il Collegio che nel provvedimento del 1 dicembre 2022 all’esame, gravato con i motivi aggiunti, si ripercorre l’intera prodromica sequela procedimentale precisandosi che:

- dalla Relazione tecnica di ARPA risultava che i valori del campo elettrico e magnetico rilevati nel punto di misura (Balcone lato soggiorno al primo piano dell’abitazione, in posizione prospiciente ai cavi di conduzione dell’energia elettrica dell’elettrodotto a 150 KV Roma Ovest – Casaletto) rientravano nei limiti di esposizione e dei valori di attenzione di cui all’art. 3 comma 1 e 2 del DPCM dell’8 luglio 2003 (GU n. 200 del 29-8-2003);

- l’impianto elettrico in questione risultava conforme alle prescrizioni di cui al citato DPCM in materia di “fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di (50 Hz) generati dagli elettrodotti”;

- ritenuto che per mancanza di motivi validi ed oggettivi, non poteva essere accolta la richiesta della sig.ra D M relativa allo spostamento del traliccio in questione non potendo quindi procedere nei confronti del gestore in tal senso, il Servizio competente ha comunicato all’istante, ai sensi della Legge 241/90 art.10 bis, con nota del 17/10/2022 prot. 160155, l’intenzione di rigettare l’istanza di spostamento dell’elettrodotto Roma Ovest-Casaletto dal Consorzio I Giardini del Pescaccio allegando la Relazione di ARPA;
con la stessa nota veniva ribadito il diritto dell’istante di presentare, ai sensi del medesimo articolo di legge, osservazioni corredate eventualmente da documenti entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione;

- alle osservazioni presentate dalla ricorrente ex art. 10-bis l. n. 241/1990, in particolare appuntate sull’asserito inosservanza degli obiettivi di qualità (altro parametro di valutazione recato d al D.P.C.M 8.7.2003 per i campi elettromagnetici, la Provincia, trasmesse le stesse ad ARPA, ne ha acquisito le controdeduzioni, con cui l’Agenzia Regionale competente ha cotrodedotto come segue: “ A tale riguardo occorre inoltre precisare che gli obiettivi di qualità, pari a 3 mT, indicati all’art. 4 del medesimo

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