TAR Roma, sez. II, sentenza breve 2023-12-01, n. 202318082

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. II, sentenza breve 2023-12-01, n. 202318082
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202318082
Data del deposito : 1 dicembre 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 01/12/2023

N. 18082/2023 REG.PROV.COLL.

N. 13931/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 13931 del 2021, proposto da
La Giga Giochi s.r.l., Sfx Battistelli s.r.l., Pirotecnica Stefano Nomaro, La Pirotecnica di Emanuele Bonsanti, Prode s.r.l. e Art Fireworks Allevi Group s.r.l., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , tutti rappresentati e difesi dall'avvocato M G F, con domicilio digitale in atti e domicilio fisico eletto presso lo studio dell’avvocato A P in Roma, via Barnaba Tortolini, n. 30;

contro

Roma Capitale, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Alberto Armenante, con domicilio digitale in atti;
Ufficio Territoriale del Governo Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

per l'annullamento

- dell’ordinanza Sindaco del Comune di Roma Capitale n. 247 del 29 dicembre 2021, adottata ai sensi e per gli effetti dell’art. 54, comma 4 e 4-bis, del d.lgs. n. 267/2000;

- di ogni altro atto preordinato, connesso e conseguente.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Roma Capitale e dell’Ufficio Territoriale del Governo Roma;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l’art. 72 bis del c.p.a.;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 ottobre 2023 la dott.ssa E M e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Considerato che con il presente gravame, i ricorrenti – tutti titolari di attività di vendita al dettaglio di prodotti pirotecnici nel Comune di Roma - impugnano l’ordinanza con cui il Sindaco di Roma Capitale, ai dell’art. 54 del d.lgs. n. 267/2000 ha disposto “ dalle ore 00.01 del 31 dicembre 2021 alle ore 24:00 del 6 gennaio 2022 ” sull’intero territorio di Roma Capitale, sia nei luoghi pubblici che nei luoghi privati:

i) " il divieto assoluto di usare materiale esplodente, fuochi artificiali, petardi, botti, razzi e simili artifici pirotecnici, ancorchè di libera vendita, e in genere artifici contenenti miscele detonanti ed esplodenti ascrivibili alle categorie F2 e F3, di cui all’art. 3 del D. Lgs. n. 29 luglio 2015 n. 123 e comunque dei cosiddetti “fuochi di libera vendita” o “declassificati” che abbiano effetto, semplice o in combinazione con altri, di scoppio, crepitante o fischiante (tipo rauti o petardi, petardi flash, petardo saltellante, sbruffo, mini razzetto, razzo, candela romana, tubi di lancio, loro batterie e combinazioni ecc.) che abbiano massa attiva (NEC) superiore a mg. 150, esclusi i prodotti del tipo petardini da ballo della categoria F1 di cui all’allegato I, lettera A), numero 1), lettera A), punto IV, del decreto sopra citato, fontane, bengala bottigliette a strappo lancia coriandoli, fontane per torte, bacchette scintillanti e simili, trottole, girandole e palline luminose ”;

ii) “ il divieto di utilizzo di fuochi pirotecnici, non posti in libera vendita, nei luoghi privati, senza la licenza di cui all’art. 57 T.U.L.P.S. ;

iii) “ il divieto di impiego di articoli pirotecnici teatrali e di altri articoli pirotecnici per scopi diversi da quelle cui gli articoli stessi sono espressamente destinati ”;

Considerato che il Presidente della Sezione, con decreto n. 7623/2021, respingeva l’istanza di misure cautelari monocratiche;

Atteso che l’amministrazione comunale si costituiva in giudizio, evidenziando l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso proposto;

Atteso, altresì, che anche l’Ufficio Territoriale del Governo Roma instava per il rigetto del gravame;

Rilevato che parte ricorrente con memoria depositata il 21 gennaio 2022, in prossimità della camera di consiglio fissata per la trattazione dell’istanza cautelare, rinunciava a tale istanza;

Rilevato che non seguiva, poi, alcuna ulteriore attività difensiva di parte ricorrente, la quale si limitava con nota depositata il 23 ottobre 2023 a chiedere il passaggio in decisione, senza discussione, della causa.

Considerato che, alla camera di consiglio del 25 ottobre 2023, la causa veniva trattata e, dunque, trattenuta in decisione, previo avviso alle parti, ai sensi del combinato disposto degli artt. 72 bis e 73 c.p.a, dell’esistenza di eventuali profili di improcedibilità del ricorso.

Ritenuto che, nel caso di specie, vi siano i presupposti per pronunciare, ai sensi del combinato disposto degli artt. 72 bis e 74 del c.p.a., una sentenza in forma semplificata, potendo il ricorso essere definito in rito;

Ritenuto che, come rilevato d’ufficio, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, ai sensi dell’articolo 35, comma 1, lett. c, c.p.a., avendo l’ordinanza impugnata – espressamente riferita all’intervallo temporale compreso “ dalle ore 00.01 del 31 dicembre 2021 alle ore 24:00 del 6 gennaio 2022 ” - ormai del tutto esaurito i suoi effetti, sicché alcuna utilità potrebbe derivare alla parte ricorrente dall’eventuale accoglimento nel merito delle doglianze proposte;

Ritenuto, inoltre, che - diversamente da quanto sostenuto in ricorso – nessun vincolo all’esercizio del potere dell’amministrativo potrebbe derivare dall’invocata sentenza di questo Tribunale n. 5772/2017, intervenuta in relazione ad un provvedimento amministrativo distinto rispetto a quello oggetto del presente gravame, atteso che, come già rilevato in sede di rigetto dell’’istanza cautelare monocratica, i precedenti giurisprudenziali richiamati da parte ricorrente appaiono del tutto inconferenti in quanto relativi ad un contesto fattuale del tutto distinto “ sia per la formulazione ed il contenuto dell’ordinanza in contestazione, trattandosi di una misura contenente un mero divieto di uso, limitato nel tempo e destinato ad avere effetti per solo per determinate categorie di prodotti pirotecnici riconducibili e distinguibili secondo le indicazioni contenute nell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 29 luglio 2015 n. 123, sia per le particolari esigenze legate alla fase sanitaria in atto che assume rilievo anche per effetto dell’entrata in vigore del comma 4 bis del summenzionato art. 54 del D.Lgs. n. 267/2000 ”;

Ritenuto, infine, che, sussistono giusti motivi, atteso il carattere meramente processuale della presente pronuncia, per compensare integralmente fra le parti le spese di lite.

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