TAR Cagliari, sez. II, sentenza 2023-06-06, n. 202300407

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Cagliari, sez. II, sentenza 2023-06-06, n. 202300407
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Cagliari
Numero : 202300407
Data del deposito : 6 giugno 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 06/06/2023

N. 00407/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00396/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 396 del 2023, proposto da
N M, rappresentato e difeso dall'avvocato U C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Cagliari, nella via Satta, n° 33;



contro

Ufficio Centrale Elettorale, Commissione Elettorale Circondariale, U.T.G. - Prefettura di Cagliari, Comune di Assemini, non costituiti in giudizio;



nei confronti

M P, D C, non costituiti in giudizio;



per l'annullamento

- del verbale dell'Ufficio Centrale Elettorale presso il Comune di Assemini del 31/5/2023, recante i risultati delle operazioni di spoglio per la consultazione elettorale per l'elezione del Sindaco del Comune di Assemini (doc. n° 3);

- dei verbali delle sezioni elettorali del Comune di Assemini per l'elezione del Sindaco del Comune di Assemini n° 2, 8, 9, 13, 16, 19, 21 e 22, di data e contenuto ad oggi sconosciuto;

- di ogni altro atto presupposto o conseguente, comunque connesso

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella up speciale elettorale del giorno 6 giugno 2023 il dott. Roberto Montixi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1 Con il ricorso in epigrafe, la ricorrente ha impugnato il verbale dell’Ufficio Centrale Elettorale del Comune di Assemini del 31 maggio 2023, recante i risultati delle operazioni di spoglio per la consultazione elettorale per l’elezione del Sindaco del Comune di Assemini e i verbali delle sezioni elettorali n° 2, 8, 9, 13, 16, 19, 21 e 22.

2. Espone la ricorrente di aver depositato, entro i termini di legge, la propria candidatura per l’elezione del Sindaco del Comune di Assemini e di aver partecipato alla consultazione elettorale sostenuta dalle liste Fratelli d’Italia- F.D.I., Forza Italia e Lega Salvini Sardegna.

3. Alla consultazione elettorale partecipavano anche i candidati D C (sostenuto dalle liste D C Sindaco, Partito Socialista Italiano-P.S.I., Movimento 5Stelle 2050 e Partito Democratico-P.D.) e M P (sostenuto dalle liste Unione di Centro, M P Sindaco, Sardegna 20Venti e Riformatori Sardi).

4. All’esito dello svolgimento delle operazioni relative al primo turno elettorale, tenutosi nelle giornate del 28 e 29 maggio 2023, i candidati a Sindaco riportavano le seguenti preferenze: - D C voti 3.211; - Mario Puddu voti 3.896; - la ricorrente N M voti 3.202. Venivano, inoltre, individuate 21 schede elettorali ricondotte sotto la voce “voti contestati e non assegnati” e 309 schede qualificate come “nulle”.

5. All’esito delle operazioni di spoglio venivano, pertanto, ammessi al ballottaggio di cui all’art. 72, comma 5, d.lgs. n° 267/2000 i candidati M P e D C, in quanto classificatisi nelle prime due posizioni, mentre veniva esclusa dalla partecipazione al turno di ballottaggio la terza classificata odierna ricorrente.

6. Avverso il suddetto esito è insorta parte ricorrente che ha proposto ricorso incardinato nelle forme previste dall’art. 129 c.p.a..

7. L’esponente rappresenta come la proposizione del gravame nelle forme di cui al rito ex art. 129 cpa debba ritenersi giustificata dal fatto che il sistema elettorale dei Sindaci nei Comuni aventi una popolazione superiore ai 15.000 abitanti, contempla il cd. “ ballottaggio ” tra i due candidati alla carica di Sindaco che abbiano ottenuto al primo turno il maggior numero di voti; pertanto, in capo ai candidati non ammessi al ballottaggio si concreterebbe una lesione immediata del diritto a partecipare alla competizione elettorale. Ciò anche in considerazione del fatto che la tutela giurisdizionale approntata dal Codice del Processo Amministrativo non conterrebbe alcuna disciplina per una fase, quale quella in esame, idonea a portare a determinazioni di carattere definitivo, quale l’esclusione dal ballottaggio.

8. La ricorrente propone quattro motivi di ricorso evidenziando in sintesi che, alla medesima non sarebbero state attribuite, nelle varie sezioni, 22 preferenze e che, al contrario, al candidato C sarebbero state indebitamente riconosciute, nella sezione 9, cinque preferenze.

8.1. Più nello specifico, con il primo deduce violazione dell’art. 72 d. lgs. n° 267/2000 e dell’art. 69 D.P.R. n° 570/1960 ed eccesso di potere per difetto d’istruttoria e per errata percezione

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