TAR Bari, sez. II, ordinanza cautelare 2022-03-23, n. 202200120
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Pubblicato il 23/03/2022
N. 00120/2022 REG.PROV.CAU.
N. 00274/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 274 del 2022, proposto da -OMISSIS-s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati M D e G S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno e U.T.G. - Prefettura di Barletta, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Bari, via Melo n. 97;
Comune di Trinitapoli, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
a) del provvedimento prot. -OMISSIS-a firma del Prefetto della Provincia di Barletta-Andria-Trani, recante “informativa-interdittiva antimafia” nei confronti della società ricorrente;
b) del verbale di notifica del 12/02/2022, recante “Verbale di Notifica del provvedimento prot -OMISSIS-datato 09.02.2022, emesso dal prefetto della provincia di Barletta – Andria – Trani, nei confronti della società “-OMISSIS-” (c.f. e p.i. -OMISSIS-) della Legione Carabinieri puglia – Provinciale Barletta-Andria-Trani – reparto Operativo – Nucleo Informativo;
c) Determinazione gestionale-OMISSIS--OMISSIS- del 16.02.2022, notificata con nota prot.-OMISSIS-del 17.02.2022 del Comune di Trinitapoli, Settore IV – Servizi al Territorio, Ufficio Lavori Pubblici;
d) determinazione gestionale-OMISSIS--OMISSIS-del 16.02.2022, notificata con nota prot. -OMISSIS- del 17.02.2022 del Comune di Trinitapoli, Settore IV – Servizi al Territorio, Ufficio Lavori Pubblici;
e) ove occorra, delle note con le quali il Prefetto della Provincia di Barletta-Andria-Trani ha trasmesso la informativa al Comune di Trinitapoli;
f) di ogni altro atto ad essi comunque connesso, presupposto e/o consequenziale, ivi compresi, i rapporti informativi forniti dalle Forze di polizia e dalla Direzione Investigativa Antimafia.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e dell’U.T.G.-Prefettura di Barletta;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 marzo 2022 il dott. L I e uditi per le parti i difensori l'avv. Vittorio Di Salvatore, su delega orale dell'avv. M D, per la ricorrente, e l'avv. dello Stato Giuseppe Zuccaro, per le amministrazioni statali;
Rilevato che la società istante con attività prevalente di gestione di rifiuti non pericolosi di qualsiasi natura ha impugnato provvedimento interdittivo antimafia emesso nei suoi confronti, a seguito di richieste provenienti da uffici del Comune di Trinitapoli (BT);
Considerato che, dagli accertamenti disposti, sono emersi elementi indizianti la permeabilità della società ad infiltrazioni criminali di tipo mafioso, per le ragioni nell’atto gravato meglio dettagliate e concernenti plurimi fatti e relazioni pregiudizievoli, tra cui:
- l’intervenuta condanna per reato di omicidio preterintenzionale commesso dal legale rappresentante della -OMISSIS-in danno di titolare di una impresa concorrente (sia pure successivamente oggetto di riabilitazione);
- rapporti familiari, consistenti nel legame intercorrente tra il fratello e la coniuge di questi, sorella del capo dell’omonimo clan “-OMISSIS---OMISSIS---OMISSIS-” e nella relazione del figlio, assunto nella stessa società, con la sorella di pregiudicato affiliato ad altro clan “-OMISSIS---OMISSIS-” vittima di “agguato” effettuato da ignoti;
- frequentazioni controindicate, come citate nel gravato atto, essendo stato trovato il rappresentante legale della società -OMISSIS-più volte intrattenersi con pregiudicati di gravi reati, tra cui esponenti di spicco della locale criminalità anche mafiosa;
- cointeressenze economico-amministrative, risultando la società destinataria di affidamenti diretti ripetuti, per appalti di lavori e manutenzione di strade ed altre opere edili e servizi, dal Comune di Trinitapoli (BT) fino all’ammontare di oltre 3,5 milioni di euro, anche successivamente a gara-ponte, aggiudicata ad altra società concorrente, rimasta quest’ultima vittima di un attentato incendiario ad opera di ignoti;
- cointeressenze economiche-lavorative, risultando la società aver assunto il figlio di un esponente del clan “-OMISSIS---OMISSIS---OMISSIS-” e altro pregiudicato contiguo invece al clan “-OMISSIS---OMISSIS-”;
Considerato il peculiare contesto territoriale interessato da faida criminosa tra clan rivali e che il Comune di Trinitapoli è oggetto di verifica da parte di apposita commissione di accesso del Ministero dell’Interno, per cui sussistono le esigenze di celerità menzionate nel provvedimento gravato;
Considerato che la finalità del provvedimento interdittivo è eminentemente di prevenzione , in quanto volta a tutelare l’ordine pubblico economico dal pericolo di interferenza mafiosa (Corte cost. 26 marzo 2020 n. 57;Cons. St., sez. III, 13 agosto 2018 n. 4938;Cons. St., sez. III, 19 febbraio 2016 n. 691), possibile da parte di esponenti della struttura sodale o familiare (Cons. St., sez. III, 2 maggio 2019 n. 2855;Cons. St, sez. III, 20 settembre 2018 n. 5480);
Considerato che pertanto un simile provvedimento interdittivo non richieda la necessaria prova di un fatto, ma solo la presenza di una serie di indizi , in base ai quali sia plausibile ritenere sussistere il pericolo di un collegamento (compiacente) con organizzazioni mafiose o di criminalità organizzata o anche soltanto di un condizionamento (soggiacente) da parte di queste (Cons. St., sez. III, 18 aprile 2018 n. 2343),
Considerato che la cd. interdittiva antimafia comporta, in presenza dei presupposti ex lege , una legittima restrizione della libertà di iniziativa economica, sub specie della capacità contrattuale con la pubblica amministrazione, anche in relazione alla concessione di beni o servizi pubblici (Cons. St., sez. III, 13 aprile 2018 n. 2231), determinando una speciale incapacità ex lege (Cons. St., ad. plen., 6 aprile 2018 n. 3);
Considerato, peraltro, che gli elementi indizianti vanno apprezzati, secondo la regola causale della formula del “più probabile che non” tipica dei provvedimenti di polizia e non già secondo la regola causale della formula “al di là del ragionevole dubbio” propria dei giudizi penali (T.A.R. Puglia, sez. II, ordinanza 14 ottobre 2020 n. 622;T.A.R. Puglia, sez. II, 19 dicembre 2018 n. 487;Cons. St., sez. III, 13 agosto 2018 n. 4938;Cons. St., sez. III, 14 settembre 2018 n. 5410);
Considerato che la giurisprudenza ha già avuto modo di sottolineare che la complessa organizzazione della mafia ha una struttura clanica che si fonda e si articola sul nucleo fondante della famiglia (Cons. St., sez. III, 2 maggio 2019 n. 2855;Cons. St., sez. III, 20 settembre 2018 n. 5480) e che, lo strumento della interdittiva non costituisce una sanzione, bensì una misura amministrativa di prevenzione volta a scongiurare la minaccia per la sicurezza pubblica e l’ordine economico (Cons. St., sez. III, 5 settembre 2019 n. 6105);
Ritenuto pertanto – sia pure sulla base della sommaria delibazione propria della fase cautelare – che il provvedimento gravato sia congruamente motivato, sia nei presupposti applicativi sia riguardo alle esposte ragioni di particolare celerità che hanno connotato il procedimento seguito;
Ritenuto di compensare le spese della fase cautelare per la peculiarità delle questioni poste.