TAR Roma, sez. 1T, sentenza 2022-07-29, n. 202210813

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 1T, sentenza 2022-07-29, n. 202210813
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202210813
Data del deposito : 29 luglio 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 29/07/2022

N. 10813/2022 REG.PROV.COLL.

N. 11138/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 11138 del 2017, proposto da-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Alfredo Contieri, Francesco Scittarelli, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Eloisa Mercuri in Roma, via Ludovisi n. 35;



contro

Ministero dell'Interno, Questura Roma, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliati ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;



per l'annullamento

- del decreto di respingimento dell’istanza di rinnovo del porto di pistola, emesso dal Questore di Roma in data -OMISSIS-e notificato a mani in data -OMISSIS-;

- di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale, e in particolare, della Circolare del Ministero dell'Interno n. -OMISSIS-con la quale il Ministero dell’Interno, nel disporre la revisione straordinaria delle licenze di porto d’armi da fuoco, al fine di verificare con il massimo rigore il possesso da parte del titolare dei requisiti richiesti dalla legge, ha esortato a limitare il rilascio ed il rinnovo delle autorizzazioni al porto di pistola ai soli casi di dimostrata effettiva necessità di difesa personale.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura Roma;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 luglio 2022 il cons. Anna Maria Verlengia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

Con ricorso, depositato il -OMISSIS-, il sig.-OMISSIS- ha impugnato il decreto di respingimento dell’istanza del rinnovo del porto di pistola emesso dal questore di Roma in data -OMISSIS-

Espone il ricorrente che, in base a quanto si legge nel preambolo del provvedimento, il diniego consegue alla “denuncia a carico del -OMISSIS-, che visti i reati per la quale è scaturita, 581, 582, 590 e 612 C.P. e le modalità in cui si è svolto lo specifico evento, incide negativamente per quanto previsto dall’art. 43 del T.U.L.P.S. in relazione ai requisiti oggettivi inerenti l’affidabilità nella concessione delle autorizzazioni in materia di armi.”

Avverso il predetto diniego il ricorrente ha formulato i seguenti motivi di doglianza:

1) violazione o falsa applicazione dell'art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 121 del 2013, violazione dell'art. 35 del R.D. n. 773 del 1931, violazione dell'art. 3 della L. n. 241 del 1990, eccesso di potere per difetto di motivazione,

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