TAR Milano, sez. IV, sentenza 2024-03-05, n. 202400624

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Milano, sez. IV, sentenza 2024-03-05, n. 202400624
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano
Numero : 202400624
Data del deposito : 5 marzo 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 05/03/2024

N. 00624/2024 REG.PROV.COLL.

N. 01936/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1936 del 2023, proposto da
- TI S.r.l., in persona del legale rappresentante pro-tempore, in relazione alla procedura CIG 9649423BC1, rappresentata e difesa dall’Avv. Luigi Riccardo e domiciliata ai sensi dell’art. 25 cod. proc. amm.;



contro

- il Comune di Cesano Maderno, in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. Rodolfo Josè Mendez e domiciliato ai sensi dell’art. 25 cod. proc. amm.;



per l’annullamento

- della determinazione del Dirigente del Comune di Cesano Maderno n. 226/E del 22 agosto 2023, adottata ai sensi dell’art. 21-nonies della legge n. 241 del 1990, con cui è stato disposto, in autotutela, l’annullamento della determinazione Dirigenziale n. 133/E del 12 giugno 2023 di affidamento alla ricorrete TI S.r.l. dei lavori di manutenzione straordinaria relativi alla Scuola secondaria di primo grado “ Salvo D’Acquisto ” - Lotto A1 e dichiarata l’inefficacia del contratto stipulato in data 24 luglio 2023 tra la ridetta società e il Comune di Cesano Maderno;

- del provvedimento reso in data 22 agosto 2023 e comunicato a mezzo p.e.c. in pari data, con cui il Comune di Cesano Maderno ha dichiarato l’annullamento della determina di aggiudicazione;

- della comunicazione, datata 4 agosto 2023, di avvio del procedimento ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge n. 241 del 1990;

- di ogni altro atto preordinato, presupposto, connesso e conseguente, parimenti lesivo, ivi compresi gli atti istruttori, i verbali della Commissione e/o altri atti e provvedimenti, in ogni modo relativi alla suddetta procedura.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Cesano Maderno;

Vista l’ordinanza n. 982/2023 con cui è stata respinta la domanda di sospensione dell’esecuzione dei provvedimenti impugnati e fissata l’udienza pubblica per la trattazione del merito della controversia;

Visti tutti gli atti della causa;

Designato relatore il consigliere Antonio De Vita;

Uditi, all’udienza pubblica del 28 febbraio 2024, i difensori delle parti, come specificato nel verbale;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.



FATTO

Con ricorso notificato in data 1° ottobre 2023 e depositato il 10 ottobre successivo, la società ricorrente ha impugnato la determinazione del Dirigente del Comune di Cesano Maderno n. 226/E del 22 agosto 2023, adottata ai sensi dell’art. 21-nonies della legge n. 241 del 1990, con cui è stato disposto, in autotutela, l’annullamento della determinazione Dirigenziale n. 133/E del 12 giugno 2023 di affidamento alla predetta ricorrente dei lavori di manutenzione straordinaria relativi alla Scuola secondaria di primo grado “ Salvo D’Acquisto ” - Lotto A1 e dichiarata l’inefficacia del contratto stipulato in data 24 luglio 2023.

Il Comune di Cesano Maderno (MB), per il tramite della Centrale unica di committenza (C.U.C.) della Provincia di Monza e della Brianza, ha pubblicato in data 29 marzo 2023 un Bando di gara avente a oggetto “ Procedura Aperta ai sensi dell’art. 60 del d. lgs 50/2016 e ss.mm.ii, per l’affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria della scuola secondaria di primo grado Salvo D’Acquisto nel Comune di Cesano Maderno (MB), tramite piattaforma Sintel di Aria s.p.a., con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 36 comma 9 bis del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., e con inversione procedimentale ai sensi dell’art. 133 comma 8 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. CIG 9649423BC1, CUP G95B190013600006 ”, con importo a base di gara pari a € 520.962,72, oltre oneri non soggetti a ribasso per € 10.419,25. Il termine per la partecipazione scadeva il 17 aprile 2023 e la durata dei lavori veniva fissata in 90 giorni dalla data del verbale di consegna, come stabilito dall’art. 3.1 del Disciplinare di gara che, inoltre, stabiliva che “ l’esecuzione dei lavori è subordinata alle attività della scuola e pertanto le opere dovranno essere eseguite durante il periodo coincidente con le vacanze estive, approssimativamente compreso tra il 15 giugno 2023 ed il 15 settembre 2023 ”. All’esito della valutazione delle offerte, con la determinazione dirigenziale n. 113/E del 12 giugno 2023, la ricorrente TI S.r.l., avendo proposto uno sconto del 17,376% sull’importo a base di gara e, quindi, un costo contrattuale pari a € 440.859,49, veniva individuata quale aggiudicataria della procedura. Dopo una serie di interlocuzioni tra le parti, soltanto in data 24 luglio 2023 veniva sottoscritto il contratto di appalto e veniva consegnato il cantiere, senza tuttavia il contestuale avvio dei lavori, ritenendo la Stazione appaltante la carenza di alcuni documenti, non consegnati dall’operatore economico. Con comunicazione del 4 agosto 2023, veniva avviato dal Comune il procedimento per addivenire all’annullamento

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