TAR Roma, sez. II, sentenza 2022-12-28, n. 202217649

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. II, sentenza 2022-12-28, n. 202217649
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202217649
Data del deposito : 28 dicembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 28/12/2022

N. 17649/2022 REG.PROV.COLL.

N. 04428/2022 REG.RIC.

N. 08393/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA IALIANA

IN NOME DEL POLO IALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 8393 del 2021, proposto da
Ersilia G D C, rappresentata e difesa dagli avvocati S D P e M S, con domicilio digitale in atti;

contro

Ministero dell’economia e delle finanze e Agenzia delle accise, delle dogane e dei monopoli, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

nei confronti

L C, rappresentato e difeso dall'avvocato Massimo Di Nezza, con domicilio digitale in atti;
Christofer Di Sandro, non costituito in giudizio;



sul ricorso numero di registro generale 4428 del 2022, proposto da
Ersilia G D C, rappresentata e difesa dagli avvocati S D P e M S, con domicilio digitale in atti;

contro

Ministero dell’economia e delle finanze e Agenzia delle accise, delle dogane e dei monopoli, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

nei confronti

L C, rappresentato e difeso dall'avvocato Massimo Di Nezza, con domicilio digitale in atti;
Christofer Di Sandro, non costituito in giudizio;

quanto al ricorso n. 8393 del 2021,

per l’opposizione,

alla sentenza del T.A.R. Lazio, Roma, Sezione Seconda n. 02957/2020,

e per l’annullamento

- del provvedimento dell’Agenzia delle accise, delle dogane e dei monopoli n. 30360 del 31 maggio 2021 (prot. 168448 del 28 maggio 2021) comunicato con prot. 30518 del 31 maggio 2021, pubblicato sull’albo pretorio del Comune di Montaquila l’8 giugno 2021;

- del presupposto parere favorevole espresso dalla Commissione nella seduta del 28 aprile 2021, di contenuto sconosciuto;

- di ogni altro atto, anche non conosciuto, antecedente ovvero conseguente e successivo se lesivo;

quanto al ricorso n. 4428 del 2022,

per l’annullamento

- provvedimento dell’Agenzia delle accise, delle dogane e dei monopoli prot. 72127 del 10 novembre 2021 di “ Gerenza provvisoria ricevitoria lotto ISO111 in MONTAQUILA ”;

- della nota dell’Agenzia delle accise, delle dogane e dei monopoli prot. 80425 del 17 dicembre 2021 di “ Istituzione di ricevitoria Lotto IS0111 annessa alla rivendita ordinaria n. 6 in Montaquila (IS) ” e dell’allegato contratto di concessione di ricevitoria del lotto;

- dell’autorizzazione dell’Agenzia delle accise, delle dogane e dei monopoli del 10 novembre 2021 a R N del 10 novembre 2021 quale I° coadiutore della rivendita e ricevitoria n. 6;

- del decreto dirigenziale n. 16648 del 28 maggio 2021;

- di ogni altro atto, anche non conosciuto, antecedente ovvero conseguente e successivo se lesivo;

Visti i ricorsi e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in entrambi i giudizi del Ministero dell’economia e delle finanze, dell’Agenzia delle accise, delle dogane e dei monopoli e di L C;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 novembre 2022 la dott.ssa E M e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITO

Con il ricorso n. 8393 del 2021, Ersilia G D C – titolare della ricevitoria del gioco del lotto n. IS0121, annessa alla rivendita ordinaria di generi di monopoli ordinaria n. 8 in Montaquila (IS), istituita il 20 novembre 2019 ai sensi dell’art. 33 della l. n. 724/1994 – propone opposizione di terzo alla sentenza di questo T.A.R. Lazio, Roma, Sezione II n. 2957/2020 del 19 febbraio 2020, pubblicata il 5 marzo 2020, chiedendo, altresì, l’annullamento dei successivi atti in epigrafe, adottati dall’Agenzia delle accise, delle dogane e dei monopoli (di seguito “Agenzia” o “ADM”) in esecuzione a tale pronuncia.

In particolare, la ricorrente evidenzia in fatto quanto segue:

- L C, titolare della limitrofa rivendita ordinaria di generi di monopoli n. 6, sita sempre in Montaquila presso il Centro Commerciale “ I Melograni ”, con istanza del 7 marzo 2019 chiedeva all’ADM l’autorizzazione per l’apertura di un punto di raccolta del gioco del lotto, avvalendosi della procedura di cui all’art. 2 del decreto direttoriale del 16 maggio 2007, che infatti consente di ottenere la relativa assegnazione in concessione anche in deroga al requisito di redditività, purché nel rispetto della distanza minima ivi stabilita rispetto alla preesistente ricevitoria del lotto più vicina;

- l’amministrazione con provvedimento prot. n. 62641 del 12 agosto 2019 non accoglieva tale richiesta per la mancanza del cennato requisito essenziale della distanza minima (per il Comune di Montaquila almeno 1000 metri);

- L C proponeva avverso tale atto relativo ricorso al T.A.R. Molise, poi riassunto innanzi al T.A.R. Lazio, Roma, sostanzialmente contestando la distanza esistente tra la sua rivendita e la preesistente ricevitoria del lotto più vicina (la n. IS0072 annessa alla rivendita ordinaria n. 3, sita nella medesima località alla via Donatello, n. 12), a detta dell’amministrazione per l’appunto inferiore a 1000 metri;

- questo T.A.R. Lazio disponeva, dunque, relativa verificazione volta ad accertare “ le effettive distanze esistenti in loco tra la ricevitoria preesistente più vicina e la rivendita richiedente di cui parte istante è titolare ”, incaricandone l’Ufficio Tecnico del Comune di Montaquila;

- successivamente lo stesso Tribunale con la sentenza opposta, “ Considerato che dalla verificazione, espletata dall’ufficio tecnico urbanistico del Comune di Montaquila, è emerso che l’effettiva distanza

tra la ricevitoria preesistente (e l’ingresso della rivendita di cui è titolare l’istante, è pari a mt. 1014,65 ”, accoglieva il ricorso proposto da L C “ sotto il profilo della lamentata violazione della normativa di settore, nonché sotto quello del prospettato eccesso di potere, essendo risultato rispettato il requisito della distanza minima come sopra riferito ”, per l’effetto annullando il gravato il provvedimento di diniego;

- il Comune di Montaquila l’8 giugno 2021 pubblicava sul proprio albo pretorio il decreto direttoriale dell’Agenzia del 28 maggio 2021 di autorizzazione “ al rilascio della concessione per la raccolta del gioco del lotto al Sig. C L, titolare della rivendita ordinaria n. 6 sita a Montaquila (IS), Via Taverna n. 82, c/o centro commerciale ”;

- Ersilia G D C avanzava, dunque, relativa istanza di accesso agli atti che l’amministrazione comunale esitava solo in parte, trasmettendole in data 23 luglio 2021 la nota dell’Ufficio tecnico urbanistico del Comune di Montaquila del 18 febbraio 2010 recante gli esiti di “ nuove operazioni peritali ”, eseguite successivamente a quelle poste in essere in adempimento dell’ordinanza istruttoria del T.A.R., in cui si attesta una distanza tra la rivendita n. 6 di L C e “ la ricevitoria del lotto n. IS0121 di nuova concessione annessa alla rivendita di generi di monopolio n. 8 ” – quella intestata all’odierna ricorrente - pari a “ circa 0,792 Km (circa 792 m) ”.

Parte ricorrente lamenta dunque:

i) la sua mancata evocazione in giudizio quale parte controinteressata, titolare di una situazione giuridica autonoma e incompatibile con quella di L C risultato vittorioso per effetto della sentenza opposta;

ii) l’omessa considerazione in tale sentenza dell’istruttoria eseguita dall’Ufficio tecnico urbanistico del Comune di Montaquila il 18 febbraio 2021 ad integrazione e correzione della precedente relazione di verificazione, resa dallo stesso Ufficio il 18 gennaio 2021 in ossequio all’ordinanza istruttoria del T.A.R. n. 14616/2019 emessa nell’ambito del relativo giudizio, evidenziando che “ non è dato sapere quando effettivamente sia stata inviata a codesto T.A.R. in quanto non risulta dal fascicolo telematico consultato in formato anonimo ”.

Chiede, pertanto, la ricorrente la revisione della sentenza opposta e, per l’effetto, il rigetto del ricorso originariamente proposto da L C nonché l’annullamento degli atti impugnati, attesa la collocazione della rivendita di quest’ultimo (la n. 6) ad una distanza inferiore a quella minima prescritta stabilita dal decreto direttoriale 16 maggio 2007, rispetto alla propria ricevitoria del lotto.

Si costituivano in giudizio le amministrazioni resistenti nonché il controinteressato L C, quest’ultimo eccependo in rito l’inammissibilità del gravame proposto per difetto di legittimazione attiva della ricorrente, attesa l’estraneità di quest’ultima alla vicenda giudiziaria conclusasi con una sentenza opposta (ormai passata in giudicato), in quanto a ben vedere titolare di una ricevitoria del gioco del lotto istituita solo il 20 novembre 2019 - successivamente sia all’istanza avanzata da L C il 7 marzo 2019 che al relativo diniego del 12 agosto 2019, annullato dal T.A.R. con la sentenza opposta - nonché in ogni caso l’infondatezza delle doglianze proposte, evidenziando il mancato deposito nell’ambito del giudizio conclusosi con la sentenza opposta dell’integrazione istruttoria allegata dalla ricorrente.

Con successivo autonomo ricorso n. 4428 del 2022, la medesima ricorrente impugnava i successivi atti con cui l’Agenzia, visto il decreto direttoriale del 28 maggio 2021 (già impugnato), autorizzava L C a gestire la ricevitoria del lotto di nuova istituzione, prima “ provvisoriamente , in attesa della sottoscrizione e dell’approvazione del contratto ”, e poi definitivamente giusto relativo contratto di assegnazione in concessione, ai sensi dell’art. 2 del decreto direttoriale del 16 maggio 2007, della ricevitoria del lotto IS0111 annessa alla rivendita di generi di monopolio n. 6, assumendone l’illegittimità per i medesimi motivi già articolati nell’ambito del precedente ricorso n. 8393 del 2021.

Sia l’ADM che L C si costituivano anche nell’ambito di tale secondo giudizio, quest’ultimo riproponendo le medesime difese già svolte nell’ambito del giudizio di opposizione.

Successivamente il controinteressato con memorie depositate in entrambi i giudizi in data 3 ottobre 2022, rendeva noto la sopravvenuta assegnazione del contestato punto di raccolta n. IS0111 secondo le procedure ordinarie di cui all’art. 33 della l. n. 724/1994 per scorrimento della Graduatoria Lotto anno 2022, successivamente, versando in atti il relativo (nuovo) contratto di “ assegnazione in concessione della ricevitoria del lotto IS0111 ai sensi dell’art. 1 del Decreto Direttoriale 12 dicembre 2003 e successive modificazioni e integrazioni ” sottoscritto il 18 agosto 2022. Eccepiva, dunque, L C l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse di entrambi i gravami proposti.

L’ADM, con successiva memoria depositata nell’ambito del giudizio n.r.g. 8393/2021, confermando il rilascio in favore del controinteressato di tale nuova concessione.

Parte ricorrente insisteva per l’accoglimento di ambedue i ricorsi proposti, ribadendo la propria legittimazione alla loro proposizione nonché il proprio persistente interesse all’annullamento di tutti gli atti impugnati, evidenziando la diversità del procedimento (ordinario), al quale si riferisce la nuova concessione da ultimo rilasciata a L C, rispetto a quello “ in via aggiunta ” al quale si riferiscono i contenziosi da costei instaurati.

All’udienza pubblica del 9 novembre 2022 le due cause venivano, quindi, poste in decisione.

Deve essere preliminarmente disposta, ai sensi dell’articolo 70 del cod. proc. amm., la riunione dei giudizi, attesa la loro connessione soggettiva e oggettiva, riguardando i ricorsi – peraltro recanti i medesimi motivi di doglianza - atti tra loro strettamente connessi, conseguendo i provvedimenti di istituzione in favore di L C della ricevitoria del lotto IS0111 (impugnati con l’autonomo ricorso n.r.g. 4428 del 2022), al decreto direttoriale dell’Agenzia di autorizzazione al rilascio della relativa concessione, già gravato con il precedente ricorso n.r.g. 8393 del 2022.

Ciò posto deve essere, innanzi tutto, respinta l’eccezione di inammissibilità per difetto di legittimazione formulata da L C, osservando il Collegio che Ersilia G D C, proprio in quanto “terzo” rispetto al giudizio definito da questo Tribunale con la sentenza opposta, sia legittimata a proporre avverso tale pronuncia il mezzo di impugnazione di cui all’art. 108 c.p.a., quale controinteressata sopravvenuta (che non aveva alla data di instaurazione del precedente giudizio un interesse qualificato a difendere la propria posizione giuridica quale titolare di una ricevitoria del gioco del lotto, ancora non possedendo, a quella data, tale qualità), già diventata, al momento della proposizione del ricorso di opposizione, invero, effettivamente titolare di una posizione giuridica autonoma e incompatibile rispetto a quella riferibile alla parte risultata vittoriosa per effetto della citata sentenza oggetto di opposizione e, dunque, suscettibile di venire incisa dalla sua esecuzione (in tal senso, Consiglio di Stato, Sezione III, n. 5931/2022).

Nel processo amministrativo (anche) l’attuale formulazione del comma 1 dell’art. 108 c.p.a. incentra, infatti, (al pari di quanto avviene in quello civile ai sensi dell’art. 404 c.p.c.) la legittimazione a proporre l’opposizione ordinaria su due elementi essenziali: la mancata partecipazione al giudizio conclusosi con la sentenza opposta, nonché il pregiudizio che reca la sentenza ad una posizione giuridica di cui l’opponente risulti titolare (in tal senso, Consiglio di Stato, Sezione III, n. 5931/2022).

Ferma restando, dunque, l’originaria ammissibilità dei ricorsi proposti, essi devono, comunque, essere dichiarati improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse, in relazione alla sopraggiunta recente nuova assegnazione in concessione della ricevitoria del lotto di cui si discorre (la n. IS0111 annessa alla rivendita ordinaria n. 6 in Montaquila), disposta sempre in favore del controinteressato L C, in ossequio alla procedura ordinaria di cui all’art. 33 della l. n. 724/1994, non impugnata dalla ricorrente ed il cui rilascio, peraltro, prescinde dal rispetto del requisito del rispetto della distanza minima dalla preesistente ricevitoria più vicina (invece stabilito dal decreto direttoriale del 16 maggio 2007 onde ritenere possibile l’istituzione di una nuova ricevitoria, anche in deroga al requisito di redditività).

Mentre, infatti, l’art. 33 (come modificato dall’art. 19, comma 7, della l. n. 449/1997 e poi dalla l. n. 448/1998) stabilisce che “Il Ministro delle finanze, con proprio decreto, provvede a fissare in anticipo sui tempi previsti dal comma 2 dell'articolo 5 della legge 19 aprile 1990, n. 85, l'allargamento della rete di raccolta del gioco del lotto in modo che entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge sia raggiunto il numero di 15.000 punti di raccolta e che successivamente sia estesa a tutti i tabaccai che ne facciano richiesta entro il 1° marzo di ogni anno, purché sia assicurato un incasso medio annuo da stabilire con decreto del Ministro delle finanze, di intesa con le organizzazioni sindacali dei rispettivi settori maggiormente rappresentative sul piano nazionale, salvaguardando l'esigenza di garantire la presenza nelle zone periferiche del Paese. Sulla base delle domande presentate il Ministro delle finanze, con propri decreti, definisce il piano di progressiva estensione della rete a tutti i tabaccai richiedenti entro il 31 dicembre di ogni anno”, invece il citato art. 2 del decreto direttoriale 16 maggio 2007 (come modificato dal decreto direttoriale 13 dicembre 2012) “ha attribuito alla Direzione per i Giochi, Ufficio Lotto e Lotterie – acquisito il parere di apposita Commissione costituita da rappresentanti dell’Agenzia e delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale – il potere discrezionale di rilasciare nuove concessioni a rivendite di generi di monopolio, pur in assenza dei requisiti reddituali, qualora la rivendita più vicina a quella richiedente sia posta a distanza di almeno 1.000 metri (la distanza è ridotta ad almeno 400 metri per i Comuni con popolazione pari o superiore a 10.000 abitanti)”.

Si tratta, dunque, di due procedimenti – che per quanto distinti per modalità e requisiti richiesti – conducono in ogni caso al medesimo risultato: l’assegnazione in concessione di un punto di raccolta del gioco del lotto, che potrà essere disposta in via ordinaria ove conseguita ai sensi dell’art. 33 ovvero “in via aggiunta” se ottenuta ai sensi dell’art. 2 del decreto direttoriale 16 maggio 2007, vale dire in deroga ai requisiti reddituali ma nel rispetto del requisito specifico della distanza minima.

Ben si comprende, dunque, come nel caso di specie - a fronte dell’assegnazione a L C della ricevitoria di cui si discorre in via ordinaria - sia ora venuto meno ogni interesse della ricorrente ad ottenere l’annullamento della precedente assegnazione della medesima ricevitoria ai sensi della decreto direttoriale 16 maggio 2007, essendo ormai il controinteressato autorizzato alla raccolta delle scommesse del sopravvenuto contratto (sottoscritto il 18 agosto 2022 ai sensi della diverso decreto direttoriale 12 dicembre 2003), infatti destinato a sostituirsi al precedente (avente peraltro la stessa scadenza del 31 luglio 2029) reso oggetto di impugnazione.

Entrambi i ricorsi devono, quindi, essere dichiarati improcedibili per sopravvenuto difetto di interesse, ai sensi dell’articolo 35, comma 1, lett. c, del cod. proc. amm., in ragione dell’essere intervenuto, nel corso dei giudizi, il rilascio in favore del controinteressato di una nuova concessione che lo abilita alla raccolta del lotto presso il punto di raccolta per cui è causa (il n. IS0111), con la conseguenza che alcun effetto utile potrebbe derivarne alla ricorrente dall’eventuale accoglimento dei gravami proposti.

Sussistono, comunque, giusti motivi, attesa la natura processuale della pronuncia nonché la peculiarità della vicenda, per compensare integralmente tra tutte le parti le spese di lite.

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