TAR Cagliari, sez. II, sentenza 2018-01-18, n. 201800024
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Testo completo
Pubblicato il 18/01/2018
N. 00024/2018 REG.PROV.COLL.
N. 00609/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA IIANA
IN NOME DEL POPOLO IIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SNTENZA
sul ricorso numero di registro generale 609 del 2014, proposto da:
Cento Società Cooperativa, con sede in Monserrato, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dagli avvocati M M e C V, con elezione di domicilio come da procura speciale in atti;
contro
Comune di Quartucciu, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avvocato P F, con elezione di domicilio come da procura speciale in atti;
nei confronti di
T C, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
- della deliberazione della Giunta Comunale n. 47 del 30.4.2014 pubblicata all'Albo del Comune di Quartucciu in data 30.4.2014 ed avente ad oggetto: "Piano di risanamento urbanistico "Su Gregori/Via Cirene e più" e "Arbuzzeri" - Indirizzi ai Responsabili del Settore per la predisposizione degli atti necessari alla riapprovazione del piano";
- di ogni atto presupposto, inerente e connesso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Quartucciu;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 novembre 2017 il dott. M L e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Col ricorso in esame la parte ricorrente avanza le richieste indicate in epigrafe, rappresentando quanto segue.
Con deliberazione n. 63 del 6 agosto 1998, il Consiglio comunale di Quartucciu approvava in via definitiva il Piano di Risanamento Urbanistico di iniziativa pubblica Arbuzzeri - Su Gregori.
Successivamente venivano adottate e approvate varianti relative al Comparto 1 del predetto piano e nel 2003 veniva approvato il primo stralcio funzionale della Lottizzazione comparto n. 1 - PRU Arbuzzeri.
Con deliberazione del consiglio comunale n. 2 del 9 febbraio 2004 veniva approvato in via definitiva il “Piano di Lottizzazione comparto n. 1 del P.R.U. Arbuzzeri, variante n. 1, primo stralcio funzionale”.
In data 30 novembre 2005 interveniva in questo progetto la cooperativa ricorrente, la quale acquistava una serie di aree ricomprese nel piano in oggetto.
A seguito di articolate vicende concernenti le pratiche edilizie di interesse della ricorrente; a seguito della sentenza del Tar Sardegna n. 7/2012 in ordine al ricorso proposto dalla ricorrente avverso il silenzio dell’Amministrazione comunale; a seguito della deliberazione di consiglio comunale n. 9 del 31 luglio 2012; a seguito di ulteriori diffide della ricorrente; a seguito di ulteriore ricorso della ricorrente al Tar Sardegna avverso il silenzio dell’amministrazione comunale; veniva infine adottata dalla Giunta comunale la deliberazione n. 47 del 30 aprile 2014, con la quale si prende atto dell’avvenuta scadenza del piano di risanamento e, ritenendo necessaria una sua riapprovazione, si demanda al responsabile del Settore gestione del territorio la predisposizione degli atti necessari per la sua riapprovazione.
La parte ricorrente ha quindi proposto il ricorso in esame, col quale si chiede l'annullamento della deliberazione della Giunta Comunale n. 47 del 30.4.2014 pubblicata all'Albo del Comune di Quartucciu in data 30.4.2014 ed avente ad oggetto: "Piano di risanamento urbanistico "Su Gregori/Via Cirene e più" e "Arbuzzeri" - Indirizzi ai Responsabili del Settore per la predisposizione degli atti necessari alla riapprovazione del piano"; di ogni atto presupposto, inerente e connesso.
A tal fine, la parte ricorrente avanza articolate censure di violazione di legge ed eccesso di potere sotto vari profili e conclude per l'accoglimento del ricorso.
Si è costituita in giudizio l’Amministrazione intimata, sostenendo l'inammissibilità e l'infondatezza nel merito del ricorso, di cui si chiede il rigetto.
Con successive memorie le parti hanno approfondito le proprie argomentazioni, insistendo per le contrapposte conclusioni.
Alla pubblica udienza del 29 novembre 2017, su richiesta delle parti, la causa è stata trattenuta in decisione.
Può prescindersi dall'esame delle eccezioni di inammissibilità del ricorso sollevate dall'Amministrazione resistente, stante l'infondatezza nel merito del gravame.
Considerato che la deliberazione di giunta municipale impugnata si fonda, in primo luogo, sull’intervenuta decadenza e perdita di efficacia del piano di risanamento urbanistico per scadenza del termine decennale, ritiene il collegio che tale rilievo dell’Amministrazione comunale sia fondato.
Ritiene il collegio di dovere ribadire, anche nel caso di specie, i principi giurisprudenziali in materia affermati da questo Tribunale e confermati dal Consiglio di Stato, secondo cui:
“Nel sistema vigente il piano di lottizzazione ha durata decennale sicché, decorso infruttuosamente detto termine, lo strumento attuativo perde efficacia” (Consiglio di Stato sez. IV 27 aprile 2015 n. 2109 che conferma TAR Sardegna, sez. II, n. 553 del 2013).
“È irrilevante ai fini delle conseguenze connesse alla scadenza del termine decennale di efficacia del piano di lottizzazione la circostanza che la mancata attuazione del piano sia dovuta alla p.a. o al privato lottizzante” (Consiglio di Stato sez. IV 27 aprile 2015 n. 2109 che conferma T.A.R. Sardegna, Cagliari, Sez. II, n. 553/2013).
Infondate risultano le