TAR Roma, sez. 3B, ordinanza cautelare 2016-08-03, n. 201604535

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 3B, ordinanza cautelare 2016-08-03, n. 201604535
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201604535
Data del deposito : 3 agosto 2016
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 03/08/2016

N. 06091/2016 REG.RIC.

N. 04535/2016 REG.PROV.CAU.

N. 06091/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 6091 del 2016, proposto da:


S S, rappresentato e difeso dagli avvocati S F C.F. FLLSMN85R68G273D, F L C.F. LNEFNC80E28D976S, M S C.F. SAIMRA74L49B602S, con domicilio eletto presso F L in Roma, Lungotevere Marzio, 3;


contro

Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale del Lazio, Ufficio Scolastico Regionale della Campania, Ufficio Scolastico Regionale della Calabria, Ufficio Scolastico Regionale della Sicilia, Ufficio Scolastico Regionale della Liguria, Ufficio Scolastico Regionale del Veneto, Ufficio Scolastico Regionale della Toscana, Ufficio Scolastico Regionale della Lombardia, Ufficio Scolastico Regionale della Sardegna, Ufficio Scolastico Regionale dell'Umbria, Ufficio Scolastico Regionale delle Marche, Ufficio Scolastico Regionale del Friuli Venezia Giulia, Ufficio Scolastico Regionale dell'Emilia Romagna, Ufficio Scolastico Regionale della Puglia, Ufficio Scolastico Regionale dell'Abruzzo, Ufficio Scolastico Regionale della Basilicata, Ufficio Scolastico Regionale del Molise, Ufficio Scolastico Regionale del Piemonte, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

buona scuola - d.m. 106 del 23.02.2016 (medie - superiori) - risarcimento danni


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca e di Ufficio Scolastico Regionale del Lazio e di Ufficio Scolastico Regionale della Campania e di Ufficio Scolastico Regionale della Calabria e di Ufficio Scolastico Regionale della Sicilia e di Ufficio Scolastico Regionale della Liguria e di Ufficio Scolastico Regionale del Veneto e di Ufficio Scolastico Regionale della Toscana e di Ufficio Scolastico Regionale della Lombardia e di Ufficio Scolastico Regionale della Sardegna e di Ufficio Scolastico Regionale dell'Umbria e di Ufficio Scolastico Regionale delle Marche e di Ufficio Scolastico Regionale del Friuli Venezia Giulia e di Ufficio Scolastico Regionale dell'Emilia Romagna e di Ufficio Scolastico Regionale della Puglia e di Ufficio Scolastico Regionale dell'Abruzzo e di Ufficio Scolastico Regionale della Basilicata e di Ufficio Scolastico Regionale del Molise e di Ufficio Scolastico Regionale del Piemonte;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visti gli artt.55 e 57 c.p.a.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 2 agosto 2016 il dott. S L e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Osservato ad un primo e sommario esame che il ricorso appare sprovvisto dei necessari profili di fondatezza (cfr.

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