TAR Napoli, sez. V, sentenza 2022-08-17, n. 202205430

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. V, sentenza 2022-08-17, n. 202205430
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 202205430
Data del deposito : 17 agosto 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 17/08/2022

N. 05430/2022 REG.PROV.COLL.

N. 04950/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4950 del 2019, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato P N, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Prefetto di Napoli, non costituito in giudizio;
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz, n. 11;

per l'annullamento:

- del provvedimento prot. -OMISSIS- della Prefettura di Napoli con la quale veniva respinta l’istanza presentata dall’E.N.PA. volta ad ottenere il rinnovo della licenza di porto di pistola in favore del ricorrente.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 12 luglio 2022, tenuta da remoto ai sensi delle vigenti disposizioni processuali, la dott.ssa Maria Colagrande;

Uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Il ricorrente impugna il provvedimento con il quale la Prefettura di Napoli ha respinto la sua istanza di rilascio dell’autorizzazione al porto d’armi per difesa personale nella qualità di guardia zoofila volontaria aderente all’Ente Nazionale Protezione Animali.

Il ricorso è affidato ai seguenti motivi:

1) violazione e falsa applicazione degli artt. 6 l.n. 189/2004, 55 e 57 c.p.p. ;
il provvedimento impugnato, che richiama la l. 508/1936, non terrebbe conto delle disposizioni introdotte dalla legge n. 189 del 2004 che attribuiscono alle guardie zoofile volontarie competenze di polizia giudiziaria;

2) violazione e falsa applicazione degli artt. 27 l.n. 157/1992, 331 c.p.p .;
ai sensi delle disposizioni indicate in rubrica le guardie zoofile volontarie sono agenti di polizia giudiziaria ex artt. 55 e 57 c.p.p. per quanto concerne i reati disciplinati dalla legge n. 189/2004, mentre hanno poteri di vigilanza in materia di caccia ai sensi della legge n. 157/1992.

3) violazione e falsa applicazione artt. 544 quinquies c.p., 381 co. 1 e 4 art. 381 c.p.p., artt. 51, 52 c.p. motivazione contraddittoria e insufficiente;
erronea ponderazione degli interessi
;
in quanto operatori di p.g., anche le guardie zoofile dovrebbero poter disporre di un’arma per esercitare in sicurezza le funzioni di vigilanza prevenzione e repressione dei reati;

4) violazione e falsa applicazione dell'art. 3 l. n. 241/1990;
insufficienza della motivazione
;
l’autorizzazione sarebbe stata negata senza spiegare perché si è inteso dare un diverso esito all’istanza del ricorrente rispetto al passato, avendo egli sempre ottenuto per oltre un decennio il rinnovo della licenza;

5) violazione e falsa applicazione art. 6 l. 189/2004, art. 2 r.d.l. 1952/1935, convertito in legge n. 508/1936;
violazione e falsa applicazione art. 15 delle preleggi
;
l’Amministrazione ha giustificato il diniego rinviando all’art. 4 del “Regolamento dei servizi di vigilanza delle guardie particolari giurate zoofile aderenti all'E.N.P.A” approvato dal Questore di Napoli in data 14.10.2016, secondo il quale “... per i servizi di vigilanza zoofila sarà utilizzato unicamente personale disarmato, in possesso del decreto prefettizio di nomina a guardia giurata zoofila volontaria. ...”;
al contrario, il regolamento delle Guardie Zoofile dell’E.N.P.A., depositato presso le Questure e le Prefetture, prevede norme specifiche per le guardie che intendano dotarsi del porto d'armi.

Resiste l’Amministrazione intimata che eccepisce preliminarmente l’inammissibilità del ricorso perché non è stato impugnato l’art. 4 del “Regolamento dei servizi di vigilanza delle guardie particolari giurate zoofile aderenti all'E.N.P.A.”, posto a fondamento del diniego impugnato.

All’udienza del 12 luglio 2022, tenutasi da remoto secondo le vigenti disposizioni processuali, il ricorso è passato in decisione.

Il ricorso è infondato e tanto esonera il Collegio dall’esame dell’eccezione di inammissibilità sollevata ex adverso .

L’art. 4 del Regolamento dei servizi di vigilanza delle guardie particolari giurate zoofile aderenti all'E.N.P.A., approvato dal Questore di Napoli in data 14.10.2016, nella parte in cui dispone “... per i servizi di vigilanza zoofila sarà utilizzato unicamente personale disarmato, in possesso del decreto prefettizio di nomina a guardia giurata zoofila volontaria ...” giustifica pienamente il diniego impugnato.

Il ricorrente, in sede di discussione, ha invocato la disapplicazione dell’art. 4 di detto regolamento, senza però indicare quale sia l’incompatibile disposizione che dovrebbe prevalere, in coerenza con i principi di regolazione dei conflitti fra norme giuridiche.

Non risulta, infatti, che la qualifica di guardia zoofila costituisca titolo sufficiente per il conseguimento dell’autorizzazione al porto d’armi, neppure se ad essa si aggiunge la qualifica di guardia giurata che, ai sensi dell’art. 163 del d.lgs. n. 112/1998, può attribuirsi alle guardie volontarie delle associazioni venatorie e protezionistiche nazionali riconosciute.

In proposito la giurisprudenza amministrativa ha avuto modo di osservare che “ Non tutte le guardie giurate devono necessariamente essere autorizzate al porto d'armi per difesa personale. E nemmeno chi ha la qualifica di guardia particolare giurata volontaria per la vigilanza ecologica e zoofila, autorizzato ai sensi dell'art. 138 r.d. 18 giugno 1931 n. 773 (t.u.l.p.s.) e dell'art. 163, comma 3, lett. a) e b), d.lg. 31 marzo 1998 n. 112. Ciò in quanto le guardie particolari destinate alla vigilanza o alla custodia di proprietà mobiliari o immobiliari di enti pubblici o privati possono portare armi solo se munite della relativa licenza, la quale non è correlata o condizionata alla qualifica di guardia particolare e, pertanto, sottostanno agli stessi diritti e doveri che riguardano tutti i cittadini, potendo conseguire la licenza ai sensi dell'art. 42 t.u.l.p.s .” (Consiglio di Stato, sez. VI, 31/03/2011, n.1995).

Pertanto, considerato che, secondo l’art. 4 del citato regolamento, l’avvalimento delle guardie zoofile aderenti all'E.N.P.A. per i servizi di vigilanza zoofila ha come destinatario solo il “ personale disarmato, in possesso del decreto prefettizio di nomina a guardia giurata zoofila volontaria ...”, il ricorrente non vanta alcun interesse differenziato, rispetto a qualsiasi altro cittadino, al conseguimento del porto d’armi, solo perché riveste la qualifica di guardia zoofila che collabora con le autorità preposte alla prevenzione e repressione delle violazioni alle norme in materia ambientale ed ecologica, essendo espressamente previsto che, a tal fine, non debba disporre di un’arma.

Pertanto il diniego impugnato costituisce applicazione doverosa dell’art. 4 del citato regolamento (cfr. TAR – Campania – Napoli, sez. V, -OMISSIS-), a nulla rilevando il fatto che in passato il ricorrente abbia ottenuto il rilascio dell’autorizzazione, di cui, peraltro, non ha allegato la relativa documentazione, onde potersi evincere quali, eventualmente diversi, presupposti l’avessero legittimato.

Il rigetto del ricorso determina l’addebito delle spese processuali alla parte soccombente.

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