TAR Milano, sez. IV, sentenza 2023-08-09, n. 202302030

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Milano, sez. IV, sentenza 2023-08-09, n. 202302030
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano
Numero : 202302030
Data del deposito : 9 agosto 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 09/08/2023

N. 02030/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00974/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 974 del 2019, proposto da Negri S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato P M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Valmadrera, in persona del Sindaco pro tempore , non costituito in giudizio;

per l'annullamento

dell’ordinanza sindacale n. 3 del 6 febbraio 2019.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 87, comma 4- bis , cod.proc.amm.;

Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 22 giugno 2023 la dott.ssa Katiuscia Papi e udito il difensore della parte ricorrente, come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO



1. In data 28 marzo 2017 il condominio di Via Molini n. 9/b segnalava al Comune di Valmadrera (Lc) il disturbo arrecato ai residenti dalla ditta Negri S.p.a, in ragione del rumore prodotto nella movimentazione del materiale depositato dalla società presso il piazzale antistante l’edificio condominiale.

Con nota del 22 maggio 2017 prot. 9564 il Comune di Valmadrera comunicava alla società Negri s.p.a. l’avvio del conseguente procedimento amministrativo.

Il 28 novembre 2018 ARPA eseguiva appositi rilievi fonometrici, trasmessi al Comune in data 24 dicembre 2018, con relazione conclusiva dalla quale emergeva che: «(-) le immissioni sonore associate alle operazioni di movimentazione con semovente del materiale depositato sul piazzale della ditta Negri S.p.a. antistante il condominio di Via Molini n. 9/b, in Comune di Valmadrera, determinano presso l’abitazione sita a primo piano del condominio stesso il superamento del limite differenziale di immissione di cui all’art. 4 del D.P.C.M. 14.7.1997 “Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore” – durante il periodo di riferimento diurno;
(-) Relativamente alle immissioni sonore associate all’attività della ditta, in assenza delle operazioni sopra indicate, dalle condizioni riscontrate nel corso dei rilievi non si determina presso l’abitazione monitorata il superamento del limite differenziale di immissione […] – durante il periodo di riferimento diurno
».



2. Infine, dopo che l’Amministrazione aveva già, senza esito, diffidato la società Negri S.p.a. alla rimozione del materiale con propria nota del 3 novembre 2017 a firma del Responsabile del Settore Lavori Pubblici, con ordinanza del Sindaco n. 3 del 6 febbraio 2019 si ingiungeva alla società odierna ricorrente, ai due consiglieri di amministrazione Roberto ed Umberto Negri, e al presidente del Consiglio d’Amministrazione Nicola Negri, di provvedere entro 15 giorni alla rimozione di tutto il materiale depositato nel piazzale antistante la palazzina condominiale, essendosi accertato il superamento dei limiti di tolleranza delle immissioni acustiche.



3. Quest’ultima ordinanza veniva impugnata con l’atto introduttivo del presente giudizio dalla Negri S.p.a., che ne chiedeva l’annullamento per i seguenti motivi:

I) « Violazione di legge. Violazione e falsa applicazione dell’art. 9 della Legge 447/1995 e dell’art. 50 del D. lgs. 267/2000. Incompetenza del Sindaco » con cui si evidenziava come la situazione fronteggiata non fosse caratterizzata da natura emergenziale né urgente, in quanto già nota alla PA da anni, con conseguente insussistenza dei presupposti per l’adozione dell’ordinanza ex art. 50 T.U.E.L.;

II) « Violazione di legge per difetto di motivazione », in quanto, ad avviso della ricorrente, l’atto non darebbe adeguatamente conto dei relativi presupposti di adozione;

III) «Eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento dei fatti e manifesta illogicità », ove si rilevava la dedotta irragionevolezza e sproporzione del provvedimento.

Il Comune di Valmadrera non si costituiva in giudizio.



4. All’udienza straordinaria di smaltimento del 22 giugno 2023 la causa era trattenuta in decisione.



5. Il Collegio prende in esame le doglianze sollevate dalla parte ricorrente, che risultano infondate per le ragioni di seguito esposte.

5.1. In primis , occorre precisare che, nel caso di specie, il Sindaco non emetteva ordinanza contingibile e urgente ex art. 50 D. Lgs. 267/2000, con conseguente irrilevanza degli argomenti di censura basati sulla dedotta carenza dei presupposti normativi per l’adozione di tale atto.

Il Sindaco, mediante l’ordinanza gravata, esercitava invero il potere ordinario ad esso attribuito, in materia di inquinamento acustico, dall’art. 9 L. 447/1995, in virtù del quale: «

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