TAR Roma, sez. I, sentenza 2012-02-21, n. 201201728

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. I, sentenza 2012-02-21, n. 201201728
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201201728
Data del deposito : 21 febbraio 2012
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01428/2010 REG.RIC.

N. 01728/2012 REG.PROV.COLL.

N. 01428/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1428 del 2010, proposto da:
Autorita' d'Ambito Territoriale Ottimale - AATO – “C I”, in persona del elgale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. D C, con domicilio eletto presso l’avv. Stefano Brizi in Roma, via Alberto Guglielmotti, 2;

contro

Presidenza del Consiglio dei Ministri, Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile, Commissario delegato ex O.P.C.M. 12.3.2010 n. 3858, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato e domiciliati per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Regione Campania, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Rosanna Panariello e presso la stessa domiciliata in Roma, via Poli, 29;
Regione Puglia, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Luca Alberto Clarizio, con domicilio eletto presso l’avv. Alfredo Placidi in Roma, via Cosseria, 2;

nei confronti di

S.p.a. Acquedotto Pugliese, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Cecilia Greco, con domicilio eletto presso l’avv. Dario Buzzelli in Roma, via Pasubio, 15;

per l'annullamento

- del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6.11.2009, così rubricato “Dichiarazione dello stato di emergenza nel territorio delle Regioni Campania e Puglia in relazione alla vulnerabilità sismica della galleria Pavoncelli”;

- della deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6.11.2009, della quale si ignorano estremi e contenuto, di cui esiste traccia nel precitato D.P.C.M.;

- del parere del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, del quale si ignorano estremi e contenuto, di cui esiste traccia nel D.P.C.M. indicato;

- “degli esiti” della riunione tenutasi presso il Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 5 e 12 ottobre 2009, di cui si ignorano estremi e contenuto, di cui esiste traccia nel citato D.P.C.M.;

- dell’intesa della Regione Campania, pervenuta con nota del 27.10.2009, nonché della nota del 27.10.2009, delle quali si ignorano estremi e contenuto, di cui esiste traccia nel citato D.P.C.M.;

- della nota della Regione Puglia del 14.10.2009, della quale si ignorano estremi e contenuto, di cui esiste traccia nel precitato D.P.C.M.;

- di ogni altro atto anche di natura istruttoria, preordinato, connesso e consequenziale, comunque lesivo del diritto dell’Ente ricorrente;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Dipartimento della Protezione Civile e del Commissario delegato ex O.P.C.M. 12.3.2010 n. 3858, nonché del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, della Regione Campania, della Regione Puglia e della S.p.a. Acquedotto Pugliese;

Viste le memorie difensive;

Vista la nota del 2 febbraio 2012, con la quale parte ricorrente dichiara di non aver più interesse al ricorso;

Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 febbraio 2012 il Consigliere S C e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Considerato che l’AATO “C I” impugnava con il ricorso indicato in epigrafe il d.P.C.M.

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