TAR Brescia, sez. I, sentenza 2024-06-17, n. 202400540

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Brescia, sez. I, sentenza 2024-06-17, n. 202400540
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Brescia
Numero : 202400540
Data del deposito : 17 giugno 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 17/06/2024

N. 00540/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00944/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 944 del 2023, proposto da
Axa Ass.ni s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato R M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero della Salute, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6;

per l'ottemperanza

al decreto ingiuntivo n. 5089/2022 del Tribunale Ordinario di Brescia, pubblicato in data 12.12.2022 e non opposto, con il quale è stato ingiunto al Ministero della Salute il pagamento della somma di Euro 17.210,57, oltre interessi come da domanda e spese della procedura di ingiunzione, liquidate in euro 850,00 a titolo di compenso e in euro 145,50 per esborsi, oltre al 15% sul compenso, IVA e CPA, e successive occorrende.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Salute;

Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 maggio 2024 il dott. Pietro Buzano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con ricorso proposto ai sensi degli artt. 112 e seg. c.p.a. davanti a questo Tribunale Amministrativo Regionale, la società Axa Ass.ni s.p.a. ha chiesto l’ottemperanza al decreto ingiuntivo n. 5089/2022, pubblicato in data 12.12.2022, con il quale il Tribunale Ordinario di Brescia ha condannato il Ministero della Salute a pagare alla predetta società la somma di Euro 17.210,57, oltre interessi come da domanda e spese della procedura di ingiunzione, liquidate in euro 850,00 a titolo di compenso e in euro 145,50 per esborsi, oltre al 15% sul compenso, IVA e CPA, e successive occorrende.

Il Ministero della Salute si è costituito in giudizio con atto di mero stile.

Con ordinanza n. 120/2024 questo Tribunale – “ Rilevato che: - parte ricorrente ha depositato in giudizio la copia per immagine del ricorso redatto in formato cartaceo, in violazione di quanto prescritto dagli artt. 136, comma 2 bis, c.p.a. e 9 D.P.C.S. 28 luglio 2021 […] ” e “… che le copie del decreto ingiuntivo di cui si chiede l’ottemperanza e del decreto che dichiara la sua definitiva esecutorietà per mancata opposizione, depositate in giudizio dalla ricorrente (art. 114, comma 2, c.p.a.), risultano prive dell’attestazione di conformità prescritta dall’art. 136, comma 2-ter, c.p.a. ” – ha assegnato alla società ricorrente un termine per procedere alla regolarizzazione degli atti sopra indicati.

La predetta società ha provveduto nei termini a depositare in giudizio il ricorso in formato nativo digitale e le richieste attestazioni di conformità del provvedimento di cui si chiede l’ottemperanza.

All’udienza camerale dell’8 maggio 2024 la causa è stata trattenuta in decisione.

Il ricorso è fondato.

In primo luogo, occorre rilevare che il decreto ingiuntivo n. 5089 del 12.12.2022 del Tribunale Ordinario di Brescia del quale si chiede l’ottemperanza, dichiarato definitivamente esecutivo per mancata opposizione, ai sensi dell’art. 647 c.p.c., con successivo decreto del 12.10.2023, è un provvedimento del giudice ordinario equiparato alle sentenze passate in giudicato, per il quale l’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. ammette l’azione di ottemperanza.

Risulta inoltre decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo (avvenuta in data 29.12.2022 presso il Ministero della Salute, cfr. doc. 5 ricorrente), previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, a norma del quale “ Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l'ente Agenzia delle entrate - Riscossione completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto ”.

Accertata la sussistenza dei requisiti formali dell’azione di ottemperanza, nel merito si deve rilevare che il Ministero della Salute, costituendosi in giudizio con atto di mero stile senza depositare documenti né svolgere difese, non ha contestato i fatti posti dalla parte ricorrente a fondamento della propria domanda, i quali devono quindi ritenersi comprovati alla luce di quanto previsto dall’art. 64 comma 2 c.p.a., secondo cui “ Salvi i casi previsti dalla legge, il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti nonché i fatti non specificatamente contestati dalle parti costituite ”.

Il ricorso deve pertanto trovare accoglimento con conseguente condanna del Ministero della Salute, in persona del Ministro in carica, a corrispondere alla società ricorrente le somme riconosciutele dal decreto ingiuntivo n. 5089/2022 del Tribunale Ordinario di Brescia, pubblicato in data 12.12.2022.

Il Ministero resistente darà esecuzione al predetto decreto ingiuntivo entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione della presente sentenza, o dalla sua notificazione se anteriore.

In caso di inutile decorso del termine di cui sopra, si nomina sin d'ora commissario ad acta il responsabile della Direzione Generale Welfare della Regione Lombardia – in considerazione della competenza specifica attribuita a detta struttura organizzativa e della vicinanza territoriale alla controversia – il quale, entro novanta giorni dalla scadenza del termine precedente, darà corso al pagamento, compiendo tutti gli atti necessari, comprese le eventuali modifiche di bilancio, a carico e spese del Ministero inadempiente, con facoltà di delegare gli adempimenti esecutivi ad un dirigente o funzionario della stessa Direzione.

Le spese del presente giudizio di ottemperanza, in applicazione del criterio della soccombenza, devono essere poste a carico del Ministero resistente, come liquidate in dispositivo.

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