TAR Roma, sez. 3B, sentenza 2021-07-13, n. 202108339
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Testo completo
Pubblicato il 13/07/2021
N. 08339/2021 REG.PROV.COLL.
N. 04638/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4638 del 2021, proposto da
NA TE, AR EL, AR RO RL, IM CA, FA ER, NA IO, EN VO, RA LI, FA ON DE FO, NA DEla LE, ID DR, CO RG, RO UO, VI GO, IA ON, ES AL, GL TI OR, AR NA, EF PU, ON CA, ET OC, AR EL, NN AT, ARelena RC, GE LEtta, AU CH, rappresentati e difesi dagli avvocati Domenico Barboni, NNmaria Nardone, Giacoma Clara Lacalamita, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
EN ZO, ES In MO IE non costituiti in giudizio;
per l'accertamento
del diritto di accesso dei ricorrenti, ai sensi e per gli effetti della legge 241/1990, agli elaborati scritti; alle schede di valutazione; ai verbali di correzione, relativi a tutti i candidati risultati idonei all'esito della prova scritta del concorso per dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali indetto con DDG 23.11.2017 n. 1259, con facoltà di estrazione di copia in formato digitale
nonché, per l'annullamento
ove occorra, del provvedimento del Ministero dell'Istruzione – Ufficio II - Direzione generale per il personale scolastico – Dirigenti Scolastici, MPI AOODGPER R.U. 12280 del 21.4.2021
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 luglio 2021, tenutasi secondo le modalità di cui all’art. 25 del decreto legge n. 137 del 2020 conv. in legge n.176 del 2020, la dott.ssa Silvia Piemonte come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.Con l’atto introduttivo del giudizio i ricorrenti chiedono l’accertamento del proprio diritto ad accedere agli atti del concorso indetto con ddg del MIUR del 23.11.2017 n. 1259 per il reclutamento di dirigenti scolastici e in particolare di avere copia degli elaborati scritti, delle schede di valutazione; dei verbali di correzione, relativi a tutti i candidati risultati idonei all'esito della prova scritta, chiedendo altresì l’annullamento del provvedimento di diniego del Ministero resistente.
Espongono di aver partecipato al ridetto concorso, ma, avendo conseguito all’esito della prova scritta un punteggio inferiore alla soglia prevista nel bando, non sono stati ammessi a sostenere la successiva prova orale e, ritenendo la sussistenza di vari profili di illegittimità, hanno proposto ricorsi tuttora pendenti innanzi all’autorità giudiziaria.
Espongono, inoltre, che con istanza del 9 febbraio 2021 hanno presentato istanza al Ministero dell’Istruzione per poter avere copia degli elaborati scritti; delle schede di valutazione; dei verbali di correzione, relativi a di tutti i candidati risultati idonei all’esito della prova scritta del concorso, in formato digitale, ma che con nota del 21 aprile 2021, l’ufficio ministeriale ha rigettato l’istanza de quo, così ritenendo: “ In riscontro alle richieste di cui in epigrafe, pervenute agli atti DGPER e acquisite con prot.n. 5428 e n.5429 del 9/2/2021, ed integrate con note protocollo n. 9459 del 22/3/2021 e n. 10479 del 2/4/2021, l’Amministrazione scrivente non ravvede un interesse diretto, concreto ed attuale degli istanti, che vantano unicamente ricorsi pendenti innanzi al TAR. Pertanto, non può, altresì, considerarsi l’interesse vantato quale qualificato all’ostensione dei summenzionati atti, contenenti dati sensibili, e che non sono oggetto di pronuncia giudiziale favorevole ai richiedenti ”.
1.2 Si è costituita con atto di stile l’Avvocatura generale dello Stato per l’Amministrazione resistente chiedendo il rigetto del gravame.
1.3 Alla camera di consiglio del 6 luglio 2021 la causa è stata trattenuta in decisione.
2.Il ricorso deve trovare accoglimento.
2.1 La domanda di parte ricorrente è finalizzata alla tutela del diritto all’accesso procedimentale ai sensi dell’art. 22 della legge n. 241 del 1990, esercitato dai ricorrenti nella qualità di candidati esclusi.
L’art. 22 della legge n. 241 del 1990 definisce interessati all’accesso tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso medesimo.
L’interesse che giustifica l’accesso ai documenti amministrativi può consistere in una qualunque posizione soggettiva, escluso il generico ed indistinto interesse al buon andamento dell’attività amministrativa, a condizione che possa ravvisarsi un rapporto di strumentalità tra detta posizione soggettiva e la documentazione di cui si chiede l’ostensione.
È stato chiarito, infatti, che “ la legittimazione all'accesso non può essere valutata facendo riferimento alla legittimazione della pretesa sostanziale sottostante, ma ha consistenza autonoma, indifferente allo scopo ultimo per cui viene esercitata, sicché, una volta accertato il collegamento tra l'interesse e il documento, ogni ulteriore indagine sull'utilità ed efficacia del documento stesso in prospettiva di tutela giurisdizionale ovvero sull'esistenza di altri strumenti di tutela eventualmente utilizzabili è del tutto ultronea ” (Cons. Stato, sez. V, sent. 9 marzo 2020, n. 1664).
Ciò posto con riguardo ai documenti richiesti, il Collegio ritiene che non possa revocarsi in dubbio, nel caso di specie, la sussistenza di una posizione qualificata e differenziata dei ricorrenti, idonea a legittimare la presentazione di un’istanza di accesso