TAR Ancona, sez. I, sentenza 2014-07-23, n. 201400717

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Ancona, sez. I, sentenza 2014-07-23, n. 201400717
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Ancona
Numero : 201400717
Data del deposito : 23 luglio 2014
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00764/2012 REG.RIC.

N. 00717/2014 REG.PROV.COLL.

N. 00764/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 764 del 2012, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
V.A,, rappresentato e difeso dagli avv. D F, P S, con domicilio eletto presso la Segreteria T.A.R. Marche, in Ancona, via della Loggia, 24;

contro

- Ministero della Difesa, Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, non costituiti;

- Ministero dell'Economia e delle Finanze, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliato presso la sede della stessa, in Ancona, piazza Cavour, 29;

per l'annullamento

- del decreto 14.03.2012, n. 669 del Ministero della Difesa, Direzione Generale della Previdenza Militare, della Leva e del Collocamento al lavoro dei Volontari Congedati, II Reparto, 9 Divisione, Cause di Servizio ed Equo Indennizzo, Sergenti – Truppa FF.AA. e Sovrintendenti CC, notificato in data 21 luglio 2012, in parte qua è stata respinta la domanda del sig. A.V. diretta ad ottenere il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della infermità "-OMISSIS-" e negato l'equo indennizzo per la relativa infermità;

- del parere del 7 luglio 2011, n. 139/11 del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio con il quale è stata esclusa la dipendenza da causa di servizio della infermità " -OMISSIS-" e di ogni altro atto che sia o possa considerarsi presupposto o conseguenza degli atti sopra impugnati e che con i medesimi siano comunque in rapporto di correlazione.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 22 D. Lgs. 30.06.2003 n. 196, comma 8;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 luglio 2014 il dott. Tommaso Capitanio e uditi per le parti i difensori avv. P S e avv. dello Stato Lorenza Di Bartolomeo;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO



1. Con il ricorso introduttivo il brig. A., in servizio nell’Arma dei Carabinieri dal 1978, ha impugnato il provvedimento ministeriale che ha negato la dipendenza da causa di servizio dell’infermità “ -OMISSIS- ” e il presupposto parere negativo del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio (CVCS).

Avverso gli atti summenzionati sono state dedotte le seguenti censure:

a) violazione art. 10- bis L. n. 241/1990;

b) violazione e falsa applicazione art. 11 DPR n. 461/2001. Violazione art. 3 L. n. 241/1990. Difetto di istruttoria e di motivazione, travisamento dei fatti;

c) illegittimità derivata (del provvedimento ministeriale che recepisce acriticamente il parere del CVCS).



2. Si è costituito l’intimato Ministero dell’Economia e delle Finanze, chiedendo il rigetto del ricorso.

Con ordinanza n. 588/2012 il Tribunale, ravvisando la fondatezza del primo motivo di ricorso, ha accolto la domanda cautelare ai fini del riesame, fissando altresì per il 20 febbraio 2014 l’udienza di trattazione del merito.



3. Il procedimento di riesame si è concluso con la conferma del provvedimento negativo, di talché il ricorrente ha proposto motivi aggiunti, deducendo a carico del provvedimento confermativo le seguenti censure:

d) violazione e falsa applicazione art. 11 DPR n. 461/2001. Violazione art. 3 L. n. 241/1990. Difetto di istruttoria e di motivazione, travisamento dei fatti, omessa valutazione delle risultanze della perizia di parte prodotta dal ricorrente in sede di riesame;

e) violazione del giudicato cautelare e nullità del provvedimento per assenza di motivazione.

Anche con riguardo ai motivi aggiunti la difesa erariale ha chiesto la reiezione della domanda impugnatoria.

L’udienza di trattazione è stata poi differita al 3 luglio 2014, in ragione dell’adesione dei difensori del ricorrente all’astensione dalle udienze proclamata dall’O.U.A. per il 20 febbraio 2014.



4. Il ricorso e i motivi aggiunti non meritano, nel loro complesso, accoglimento, per le ragioni che si vanno ad esporre.



5. Va preliminarmente precisato che il ricorso introduttivo andrebbe accolto solo in relazione alla dedotta violazione dell’art. 10- bis L. n. 241/1990, non esistendo nel corpus normativo che disciplina gli istituti della dipendenza da causa di servizio di infermità lamentate dai dipendenti pubblici e dell’equo indennizzo alcuna disposizione derogatoria all’obbligo generale che grava sulle amministrazioni pubbliche di comunicare il c.d. preavviso di rigetto nei procedimenti ad istanza di parte. E che quello in esame sia un procedimento ad istanza di parte è constatazione persino banale, essendo stato avviato su domanda del brig. A. e non d’ufficio dalla P.A. resistente (come pure consente in alcuni casi l’art. 3 del DPR n. 461/2001).

Peraltro, l’accoglimento in parte qua della domanda cautelare ha in sostanza sanato il suddetto vizio, il che rileva anche ai sensi dell’art. 21- octies L. n. 241/1990. In effetti, considerato che il ricorrente ha comunque potuto esporre le proprie ragioni in sede procedimentale (sia pure passando attraverso un’iniziativa giurisdizionale, il che, come si dirà, rileva ai fini della regolazione delle spese del giudizio), l’annullamento dei provvedimenti impugnati solo per questo vizio non arrecherebbe alcuna utilità al brig. A..

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