TAR Potenza, sez. I, sentenza 2014-03-07, n. 201400182

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Potenza, sez. I, sentenza 2014-03-07, n. 201400182
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Potenza
Numero : 201400182
Data del deposito : 7 marzo 2014
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00108/2011 REG.RIC.

N. 00182/2014 REG.PROV.COLL.

N. 00108/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 108 del 2011, proposto da:
DR ME De IS, AR NI e GI De IS rappresentati e difesi dagli avv.ti Alessandra Querci e Maria Luisa Palamone, con domicilio eletto presso Maria Luisa Palamone in Potenza, via del Popolo n.30;



contro

Comune di Acerenza in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Gianpaolo Carretta, con domicilio eletto presso lo stesso in Potenza, via di Giura, 54-Centro Direzionale;



per la dichiarazione

dell’illegittimità, ab origine, del procedimento espropriativo, a causa della mancata apposizione, nella delibera giuntale n. 339 del 24.6.1996, dei termini di inizio e fine dell’espropriazione e dei lavori e/o della mancata emanazione del decreto di esproprio, nonché del conseguente diritto dei ricorrenti al risarcimento dei danni tutti subiti o, in alternativa, del diritto dei ricorrenti alla restituzione o retrocessione integrale dei beni illegittimamente occupati, previa rimessione in pristino nonché al risarcimento dei danni comunque subiti

nonché per la condanna del Comune di Acerenza al pagamento delle somme a titolo di risarcimento dei danni subiti dai ricorrenti per l’occupazione usurpativa o appropriativa, così come accertati nel corso del giudizio o, alternativamente, alla restituzione o retrocessione integrale dei beni illegittimamente occupati, previa rimessione in pristino e al risarcimento dei danni comunque subiti dai ricorrenti, così come accertati in giudizio.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Acerenza;

Vista l’ordinanza collegiale n.361 dell’1/8/12 con cui è stata disposta una c.t.u. la cui relazione finale è stata depositata in data 17/10/12;

Vista l’ordinanza collegiale n.61 del 7/2/13 con cui è stato disposto un supplemento istruttorio a seguito del quale, in data 9/3/13 il C.t.u. ha depositato relazione integrativa;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 dicembre 2013 il dott. Giancarlo Pennetti e uditi per le parti i difensori Alessandra Querci e Gianpaolo Carretta;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

Premettono i ricorrenti di essere proprietari d’un terreno agricolo sito nel Comune di Acerenza, iscritto in catasto alla partita n.8055, foglio n.61, mappale nn. 258, 259, 112, 113, 116, 290, 291 e 143 e partita n.8056, foglio n.62, mappale nn.31, 38, e 144 sul quale insiste l’Azienda Agricola “Cerasa”. Nel 1996 il terreno sarebbe stato interessato da una procedura espropriativa che, avendo ad oggetto la sola parte centrale, avrebbe creato una totale separazione fisica dei terreni spezzando l’unitarietà dell’azienda. Con delibera di G.M. n.339 del 24/6/96 il Comune di Acerenza aveva approvato il progetto tecnico esecutivo relativo alla strada di collegamento tra lo scalo ferroviario di Acerenza e la S.S. 169 di Genzano di Lucania e dichiarava la p.u., urgenza e indifferibilità dell’opera, senza tuttavia apporre i termini iniziali e finali dei lavori nonché i termini per l’espropriazione. Solo successivamente, con delibera giuntale n.59 del 6/2/97, la p.a. disponeva che le espropriazioni iniziassero entro 3 mesi dalla data di emanazione del decreto di occupazione d’urgenza; quest’ultimo veniva adottato in data 25/7/97, con immissione nel possesso dei fondi in data 25/8/97. A lavori conclusi non veniva adottato il decreto di esproprio e anzi, con successiva delibera giuntale n.4 del 21/1/99, veniva approvata una perizia di variante dei lavori di completamento della strada, con la quale si dichiarava la p.u., l’indifferibilità e l’urgenza dell’opera prevedendo altresì l’occupazione anticipata in via d’urgenza di ulteriori porzioni dei fondi di proprietà dei ricorrenti non rientranti tra quelle di cui al decreto sindacale n.1/97 e iscritte in catasto, partita n.8055, foglio 61, mappale nn.113 e 290 e partita n.8056, foglio n.62, mappale nn.31, 38, 116 e 117. A seguito della citata delibera n.4/99 il comune emetteva il decreto di occupazione n.1 del 22/6/99 col quale prevedeva che l’ulteriore occupazione dovesse iniziare entro 3 mesi dalla data di emissione dello stesso ed ultimare entro i tre anni successivi (entro il 22/6/02). Con successiva nota n.3 del 4/10/00 il comune determinava poi l’indennità da corrispondere a titolo provvisorio alla ditta proprietaria delle aree da espropriare. Con nota n.1 del 19/1/01 l’amministrazione disponeva quindi il pagamento dell’indennità provvisoria di esproprio, dell’indennità di occupazione (sia temporanea sia relativa agli immobili oggetto di esproprio sia relativa agli immobili occupati in un secondo momento), nonché dell’indennità dovuta agli allora fittavoli. Con nota n.40 del 20/4/01 il comune depositava le somme determinate per indennità di esproprio e di occupazione d’urgenza “non accettate” presso la Cassa Depositi e Prestiti di Potenza, che rilasciava tre polizze ciascuna di £. 18.467.540 in favore dei ricorrenti, loro notificate il 27/7/01. Dichiarano i ricorrenti di non aver mai accettato dette somme, ritenendo che nella fattispecie si fosse verificata una occupazione usurpativa o in subordine appropriativa. Di qui l’atto di citazione notificato dagli stessi il 22/12/05 al Comune di Acerenza col quale hanno chiesto al Tribunale Civile di Potenza la declaratoria di illegittimità della procedura nonché la condanna al risarcimento dei danni subiti. In sede di regolamento preventivo di giurisdizione si pronunciava però con ordinanza del 16/12/10 la Corte di Cassazione a SS.UU. dichiarando la giurisdizione del G.A. nella controversia. Di qui il presente gravame, notificato il 4/3/11 e depositato l’11/3/11, basato sui seguenti motivi:

Sull’illegittimità della procedura

La dichiarazione di p.u. ex art. 1 l. n. 1/78 di cui alla delibera n.339/96 sarebbe illegittima perché carente dell’indicazione dei termini iniziali e finali dei lavori e dell’espropriazione. Si sostiene che vi sarebbe una ipotesi di nullità di tale atto con conseguente carenza assoluta di potere espropriativo e detenzione sine titulo dei fondi dei ricorrenti fin dall’immissione in possesso in data 25/8/97. Non rileverebbe la successiva apposizione di detti termini con delibera n.59 del 1997, priva di efficacia sanante. Stante tale assoluta carenza di potere, nella specie sarebbe integrata una ipotesi di occupazione usurpativa con illecito permanente a danno della proprietà dei ricorrenti. Inoltre, considerato che il terreno è stato comunque irreversibilmente trasformato con la realizzazione dell’opera pubblica, gli attuali ricorrenti avrebbero diritto ad essere risarciti integralmente del danno subito da calcolarsi in base all’effettivo valore venale del terreno e al mancato godimento dello stesso dall’immissione in possesso in poi, oltre ai danni conseguenti al deprezzamento dell’azienda agricola, alla mancata coltivazione delle aree illegittimamente occupate, ai maggiori costi di coltivazione e alla conseguente diminuzione dei profitti.

Sulle ipotesi subordinate di illegittimità della procedura

In subordine si prospetta, nella fattispecie, una ipotesi di occupazione appropriativa ovvero utilizzazione senza titolo per motivi di interesse pubblico con effetto di accessione invertita in favore del comune. Secondo questa impostazione l’effetto acquisitivo in favore del comune (e la nascita del diritto risarcitorio in favore dei ricorrenti) si produrrebbe dal momento dell’irreversibile trasformazione del fondo.

Nell’ulteriore, denegata ipotesi in cui si dovesse attribuire efficacia sanante alla delibera giuntale n.59/97 predetta, l’illegittimità della procedura espropriativa discenderebbe comunque dall’omissione dell’emanazione del decreto di esproprio. Infatti, stando alla richiamata delibera, il termine per l’emanazione del decreto di esproprio sarebbe scaduto il 25/7/00 ma esso è decorso senza l’adozione di tale provvedimento. Posto che con l’irreversibile trasformazione del fondo si sarebbe verificata l’appropriazione acquisitiva del medesimo al patrimonio comunale, i ricorrenti avrebbero diritto, dalla scadenza del termine di occupazione temporanea, al risarcimento del danno ex art. 2043 c.c. subìto per effetto del comportamento illegittimo della p.a. e, per il periodo di occupazione temporanea, alla relativa indennità di occupazione.

Sul risarcimento del danno da occupazione usurpativa o appropriativa.

Premesso che nella fattispecie si verterebbe in ipotesi di illecito permanente (occupazione usurpativa) il relativo risarcimento ex art. 2043 c.c. dovrebbe calcolarsi sulla base dell’effettivo valore di mercato dell’immobile trattandosi di danno integralmente risarcibile. Parimenti gli istanti dichiarano di vantare diritti risarcitori anche nel caso in cui il TAR dovesse qualificare la fattispecie come occupazione appropriativa, ferma restando la denunciata illegittimità della procedura ablatoria. Il risarcimento andrebbe determinato sulla base dei parametri generali dell’art. 2043 c.c. e cioè il criterio generale del valore venale del bene. Né i termini prescrizionali quinquennali nella specie sarebbero trascorsi, visto l’atto di intimazione di pagamento notificato al Comune il 2/9/02 nonché in considerazione degli effetti processuali e sostanziali della domanda proposta con l’atto di citazione notificato al comune il 22/12/05. Anche a voler parlare di occupazione acquisitiva comunque i termini prescrizionali non potrebbero che farsi decorrere dalla scadenza del periodo di occupazione e risulterebbero interrotti, oltre che dall’atto di intimazione di pagamento del settembre 2002, dall’offerta delle indennità. Si dovrebbe pure tenere conto del fatto che gli istanti col

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