TAR Bari, sez. I, sentenza 2019-12-31, n. 201901750

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bari, sez. I, sentenza 2019-12-31, n. 201901750
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bari
Numero : 201901750
Data del deposito : 31 dicembre 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 31/12/2019

N. 01750/2019 REG.PROV.COLL.

N. 01488/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1488 del 2016, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS--OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato N D M, con domicilio eletto presso il suo studio, in Bari, via De Rossi, 16;

contro

Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, Corpo Forestale dello Stato - Ispettorato Generale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria in Bari, via Melo, 97;

per l'annullamento

del Decreto n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, del Capo del Corpo Forestale dello Stato avente ad oggetto l'assegnazione di 39 (trentanove) unità del personale appartenente al ruolo dei sovrintendenti del Corpo Forestale dello Stato;

di tutti gli atti comunque connessi, presupposti e conseguenziali.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Corpo Forestale dello Stato e del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 novembre 2019 il dott. A G A e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale medesimo;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con ricorso notificato in data 13.12.2016 e depositato in data 21.12.2016, -OMISSIS--OMISSIS- adiva il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sede di Bari, al fine di ottenere la pronuncia meglio indicata in oggetto.

Esponeva il ricorrente di essere un Sovrintendente Capo del Corpo Forestale dello Stato e di rivestire attualmente l'incarico di Funzionario Contabile addetto al Comando Regionale Puglia del Corpo Forestale dello Stato, come risultante dalla Nota Prot. n. 14025, Pos. 100405, del 12.9.2011 del Comandante Regionale per la Puglia.

A tale qualità, il ricorrente aggiungeva altresì quella di sostituto Consegnatario dei beni mobili del Centro Operativo AIB di Bari per la durata di cinque anni a decorrere dal 1° gennaio 2013.

Evidenziava, in particolare, che malgrado l'acclarato affidamento di tali incarichi, con Decreto n. -OMISSIS- in data -OMISSIS-, il Capo del Corpo Forestale dello Stato, anziché assegnare il ricorrente all'Arma dei Carabinieri, ne disponeva l'inclusione nell'aliquota di 39 unità di detto Corpo da assegnare al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco a decorrere dal 1° gennaio 2017.

Insorgeva il ricorrente avverso tali esiti provvedimentali, articolando avverso i medesimi plurimi motivi di doglianza.

Venivano, in particolare, lamentati l’eccesso di potere per difetto d'istruttoria e di motivazione per omesso esame dei presupposti e per travisamento dei fatti, nonché la violazione e falsa applicazione dell'art. 12, 2° comma, del d.lgs. 19.8.2016 n. 177, con correlato eccesso di potere per difetto di istruttoria.

Con atto di costituzione in data 22.12.2016, si costituivano in giudizio il Corpo Forestale dello Stato e il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali a mezzo dell’Avvocatura erariale.

Con successivo atto in data 28.12.2016, l’Amministrazione resistente sollevava argomentata eccezione di difetto di competenza territoriale del Tribunale Amministrativo Regionale in epigrafe.

Con ricorso per motivi aggiunti depositato in data 22.11.2017, -OMISSIS- -OMISSIS-evidenziava come medio tempore il Ministero dell'Interno Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile - Direzione Centrale per le Risorse Umane avesse emanato il Decreto Ministeriale n. 3198 del 28.12.2016 con cui era stato disposto, a decorrere dal 1° gennaio 2017 l'inquadramento nei ruoli speciali antincendio boschivo AIB ad esaurimento del Corpo Nazionale dei Vigile del Fuoco del personale già in servizio nel Corpo Forestale dello Stato.

In conseguenza di tanto, con il detto atto per motivi aggiunti l’impugnativa veniva estesa in via consequenziale anche a tale ulteriore provvedimento, per i medesimi motivi di argomentata doglianza già sollevati in ricorso.

Con ordinanza collegiale n. 1048/2018 resa successivamente all’udienza del 4.7.2018 si disponeva la sospensione c.d. impropria del presente procedimento in attesa della definizione dell’incidente di costituzionalità sollevato dall’ordinanza del T.A.R. Abruzzo - Pescara n. 235/2017, in quanto il provvedimento impugnato nel presente giudizio risultava essere stato emanato in attuazione della disciplina trasfusa nel d.lgs. n. 177/2016, di cui con detta rimessione veniva per l’appunto contestata la legittimità costituzionale.

Con Sentenza n. 170/2019 del 16.4.2019, depositata in data 10.7.2019, la Corte Costituzionale dichiarava non fondate le questioni di legittimità costituzionale in forza delle quali il presente procedimento era stato sospeso.

Con istanza di fissazione di udienza in data 29.5.2019, parte ricorrente instava per la definizione del presente giudizio.

All’udienza pubblica del 6.11.2019, sentite le parti, la causa veniva definitivamente trattenuta in decisione.

Tutto ciò premesso, il ricorso principale e quello per motivi aggiunti sono fondati e, pertanto, devono essere accolti.

Preliminarmente va tenuta ferma la competenza territoriale di questo T.A.R. alla luce di quanto disposto con ordinanza definitoria del regolamento di competenza (cfr. Cons. Stato, ord. n. 1336/2017) proposto in sede di appello cautelare rispetto all’ordinanza del T.A.R. Lazio - Roma n. 417/2017.

Passando alle censure di merito, in punto di fatto emerge incontrovertibilmente dagli atti processuali e dalle argomentazioni difensive (che sul punto non hanno trovato alcuna contestazione) che il ricorrente svolgeva da tempo attività amministrativa e contabile non riconducibile di per sé ai compiti dei ruoli speciali antincendio boschivo AIB ad esaurimento del Corpo Nazionale dei Vigile del Fuoco.

Ciò premesso, si rileva in diritto, seguendo pedissequamente le argomentazioni indicate dal Giudice d’Appello in omologa controversia (cfr. Cons. Stato n. 5224/2019), che il D.Lgs. n. 177/2016 ha dato attuazione alla previsione della L. n. 124/2015, nella parte in cui disponeva, in sostanza, l’assorbimento del Corpo Forestale dello Stato nell’Arma dei Carabinieri, con la eccezione di un contingente limitato da assegnare alla Polizia di Stato, alla Guardia di finanza, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali.

La disciplina relativa al trasferimento del personale del Corpo Forestale è contenuta nell’art. 12 del citato decreto legislativo, in base al quale (comma 2) il Capo del Corpo, con propri provvedimenti avrebbe individuato, per ruolo di appartenenza, l'Amministrazione presso la quale ciascuna unità di personale sarebbe dovuta essere assegnata e, ciò, “ sulla base dello stato matricolare e dell’ulteriore documentazione attestante il servizio prestato ”.

Con detta disposizione si introduceva, pertanto, un principio fondamentale di corrispondenza alle funzioni in precedenza svolte che, a sua volta, impegnava l’Amministrazione ad effettuare l’assegnazione avendo a riferimento lo “ …stato matricolare e della ulteriore documentazione attestante il servizio prestato ”.

Nello specifico il ridetto comma 2 dell’art. 12 dettava poi i seguenti criteri in base ai quali andava svolta l’individuazione dei contingenti:

a) tenendo conto dell'impiego, alla data di entrata in vigore del presente decreto, nelle unità dedicate all'assolvimento delle funzioni trasferite a ciascuna delle medesime Amministrazioni, e in particolare:

1) per le funzioni attribuite all'Arma dei carabinieri ai sensi dell'articolo 7: tutto il personale assegnato negli uffici, nei reparti e negli enti attraverso i quali sono esercitate le funzioni trasferite, ivi compreso quello in servizio presso le sezioni di polizia giudiziaria delle Procure della Repubblica, il quale permane nelle medesime sezioni per l'assolvimento delle specifiche funzioni in materia di illeciti ambientali e agroalimentari;

2) per le competenze attribuite al Corpo nazionale dei vigili del fuoco ai sensi dell'articolo 9: centri operativi antincendio boschivo (COAB);
nuclei operativi speciali e di protezione civile (NOS);
linee volo dedicate o impiegate per le specifiche attività, nella consistenza indicata nella tabella A di cui al comma 1;
centro operativo aereo unificato (COAU);

3) per le funzioni attribuite alla Polizia di Stato ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera a): aliquote in servizio presso la direzione investigativa antimafia (DIA);

4) per le funzioni attribuite al Corpo della Guardia di finanza ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera b): servizio di soccorso alpino-forestale (SAF);
squadre nautiche e marittime (SNEM);

5) per le attività a cui provvede il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi dell'articolo 11: servizio centrale certificazione CITES;
unità organizzative dirigenziali per i rapporti internazionali e raccordo nazionale e per i rapporti con le regioni e attività di monitoraggio, di cui al decreto ministeriale del 12 gennaio 2005;
(…)”.

Da una piana lettura delle disposizioni trascritte balza evidente l’intenzione del Legislatore di approntare un sistema in grado di rispettare e conservare l’esperienza acquisita dal personale e le funzioni svolte in precedenza, onde non consentire che una misura di accorpamento dettata da esigenze di razionalizzazione e risparmio delle risorse umane e materiali disponibili potesse tradursi in un benché minimo appannamento e detrimento delle essenziali funzioni preventive e repressive già assolte dal Corpo Forestale.

E ciò in coerenza con la previsione della Legge delega (cfr. art. 8 L. n. 124/2015), secondo cui l’accorpamento poteva essere disposto “ ferme restando la garanzia degli attuali livelli di presidio dell'ambiente, del territorio e del mare e della sicurezza agroalimentare e la salvaguardia delle professionalità esistenti, delle specialità e dell'unitarietà delle funzioni da attribuire, assicurando la necessaria corrispondenza tra le funzioni trasferite e il transito del relativo personale. ”.

Tale criterio, per il suo rilievo fondamentale, costituisce dunque la chiave di lettura delle disposizioni applicative che ne avrebbero dovuto fare successiva attuazione.

Ciò, come ben evidenziato dalla ormai consolidata giurisprudenza del Giudice d’Appello, porta a concludere “ che i criteri enucleati nelle lettere a), b) e c) del comma 2 dell’art. 12 sono in rapporto di gradualità, con un’evidente priorità di quello espresso alla lettera a), finalizzato ad attuare il principio della necessaria corrispondenza tra le funzioni trasferite e il transito del relativo personale, nel necessario rispetto dei ruoli di appartenenza del personale del Corpo forestale dello Stato. ” ( ex multis cfr. Cons. Stato, IV Sez., n. 6109 del 2018).

Ne consegue de plano che i criteri indicati alle lettere b) e c) hanno entrambi carattere aggiuntivo e operano in funzione subordinata e sequenziale rispetto ai criteri di cui alla lettera a), qualora l’applicazione degli stessi non porti a risultati concludenti, come del resto chiarito anche dalla consolidata giurisprudenza consultiva del Consiglio di Stato.

Applicando tali coordinate ermeneutiche al caso di specie, appare evidente l’illegittimità del trasferimento al Corpo dei vigili del fuoco di un Funzionario Contabile il quale, invece, nella sua pregressa attività in seno al Corpo Forestale, ha costantemente esercitato funzioni amministrative sostanzialmente riconducibili - a giudizio del Collegio - nel novero di quelle trasferite all’Arma dei carabinieri dall’art. 7 del D.Lgs. citato.

Invece l’Amministrazione - spinta dalla necessità di completare il contingente numerico dei dipendenti da trasferire ai Vigili del Fuoco, come emerge dal decreto impugnato - ha utilizzato il criterio di cui alla lettera b (anzianità di specializzazione) in deroga al primo criterio e, dunque, a discapito del criterio fondamentale che è, si ribadisce, quello della professionalità acquisita.

La conseguenza di tale modo di operare non è conforme a diritto, nella misura in cui il dipendente in questione ha sempre svolto in concreto funzioni amministrativo contabili diverse da quelle relative allo spegnimento incendi.

Del resto le conclusioni cui è pervenuta l’Amministrazione non sembrano nemmeno ragionevoli, nella misura in cui finiscono per destinare allo svolgimento di una attività rischiosa e delicata quale quella assolta istituzionalmente dai Vigili del Fuoco un soggetto che non ha in sostanza mai operato nel settore.

Da quanto sin qui esposto consegue l’integrale accoglimento delle censure sollevate in ricorso, in quanto fondate nel merito.

Da ultimo, le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

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