TAR Roma, sez. 1T, sentenza breve 2022-05-05, n. 202205596
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Pubblicato il 05/05/2022
N. 05596/2022 REG.PROV.COLL.
N. 02952/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 2952 del 2022, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato G T, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Questura Roma, Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliati
ex lege
in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del provvedimento con cui la Questura di Roma ha -OMISSIS-.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Questura Roma e del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 maggio 2022 il cons. A M V e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Rilevato che il ricorso si presenta manifestamente infondato in quanto la mera attestazione di non volere contatti con le autorità consolari del proprio paese non rappresenta presupposto idoneo per chi è titolare di protezione sussidiaria, e non dello status di rifugiato, per il -OMISSIS- ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 251/07 (cfr. Cds Sez. III 451/2016) e della normativa sopra richiamata;
che l’Amministrazione ha esaurientemente motivato anche sulle ragioni del diniego della protezione internazionale e sulla accertata inaffidabilità dei resoconti forniti dallo stesso;
che anche volendo tralasciare detto presupposto, il ricorrente ha utilizzato vari alias, circostanza che integra ragionevoli motivi per dubitare della sua identità, precludendo il rilascio del richiesto titolo di viaggio;
che dalla motivazione del provvedimento emerge che il ricorrente ha fornito tre alias, oltre al nominativo con il quale propone il presente ricorso, e due diverse date di nascita;
che la diversità degli alias, con relative date di nascita non coincidenti, non consente nemmeno di ritenere che gli stessi siano imputabili a diversità di traslitterazioni del nome originario;
che se l’incertezza su detti dati non è legittimo motivo per negare la protezione sussidiaria, è invece fatto ostativo ai sensi dell’art. 24, comma 2, d.lgs. 251/2007 al -OMISSIS-;
che pertanto il ricorso va respinto poiché manifestamente infondato;
che le spese di lite debbano seguire la soccombenza ed essere liquidate nella misura indicata in dispositivo;