TAR Napoli, sez. I, sentenza breve 2023-05-18, n. 202303035
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
Pubblicato il 18/05/2023
N. 03035/2023 REG.PROV.COLL.
N. 01591/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.,
sul ricorso numero di registro generale 1591 del 2023, proposto da:
La Società Megav S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Maria Cuomo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
- Comune di Agerola, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Alberto Corrado, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
- Comune di Agerola - Città Metropolitana di Napoli – Area Lavori Pubblici e Ambiente - in persona del Sindaco pro tempore, Centrale Unica di Committenza (CUC) dei Monti Lattari - Comunità Montana Monti Lattari, non costituiti in giudizio;
IO s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Sergio Galli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia;
per l'annullamento,
previa sospensiva:
- del provvedimento di esclusione della società ricorrente dalla gara indetta dal Comune di Agerola, con procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 d. lgs 50/2016 – per l’appalto unificato
dei lavori di “riqualificazione energetica e funzionale dell’edificio C. Villani, attuale sede del
Municipio di Agerola” e dei lavori di “adeguamento sismico edificio sede municipale Palazzo
Camillo Villani”;
- del diniego privo di numero di protocollo, del 17 marzo 2023, trasmesso dalla CUC dei Monti Lattari - Comunità montana dei Monti Lattari a seguito dell’istanza di proroga inviata a mezzo PEC dal legale rappresentante della MEGAV.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Agerola e di IO s.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 aprile 2023 il dott. Gianmario Palliggiano, presenti l’avv. Cuomo, l’avv. Corrado, l'avv. Sagnibene, su delega dell'avv. Galli;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.- MEGAV s.r.l. ha partecipato alla gara con procedura aperta, ai sensi dell’art 60 d. lgs. 50/2016, indetta dal Comune di Agerola, relativa all’appalto unificato dei lavori di: “riqualificazione energetica e funzionale dell’edificio C. Villani, attuale sede del Municipio di Agerola” e dei lavori di “adeguamento sismico edificio sede municipale Palazzo Camillo Villani” per € 1.724.925,00.
Ai fini dello svolgimento della procedura, il Gruppo IO ha fornito la piattaforma informatica alla CUC Comunità Montana dei Monti Lattari alla quale il Comune di Agerola aveva aderito.
La società ricorrente fa presente che, per anomalie riconducibili non agli hardware e ai software in sua dotazione bensì alla piattaforma, non riusciva a trasmettere la propria domanda. Le anomalie erano rappresentate dalla richiesta erronea di inserire nell’offerta tecnica, l’offerta economica che, invece, doveva essere allegata in diversa ed apposita sezione.
Alle ore 11.43 del 13 marzo 2023, giorno ultimo per presentare l’offerta, dopo avere ottenuto indicazioni sulla modalità di completamento della procedura, prendeva atto della circostanza che l’invio risultava impossibile a causa della chiusura anticipata del portale, posto che il programma rifiutava qualsiasi invio per ritenuta scadenza del termine, benché il termine perentorio di chiusura e scadenza previsto dal bando fosse fissato alle ore 12.00,
2.- Con l’odierno ricorso, notificato il 30 marzo 2023 e depositato il successivo 31, MEGAV s.r.l. ha impugnato, per l’annullamento, previa richiesta di sospensione cautelare, la propria esclusione dalla gara.
Ha dedotto le seguenti censure:
Violazione e falsa applicazione dell’art. 79, comma 5-bis, d. lgs 50/2016; violazione del disciplinare di gara (pag. 3, secondo capoverso); eccesso di potere per violazione del “favor partecipationis” e ingiustizia manifesta; violazione del giusto procedimento; violazione dell’art. 97 Cost.; eccesso di potere per illogicità manifesta; difetto di motivazione; illogicità