TAR Latina, sez. I, sentenza 2022-11-10, n. 202200880

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Latina, sez. I, sentenza 2022-11-10, n. 202200880
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Latina
Numero : 202200880
Data del deposito : 10 novembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 10/11/2022

N. 00880/2022 REG.PROV.COLL.

N. 00217/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

sezione staccata di Latina (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 217 del 2019, proposto da
P B C, A D S, F D S, D P, F T, M R e V R, rappresentati e difesi dall'avvocato E L, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso cui domicilia “ex lege” in Roma, via dei Portoghesi, 12;



per accertare e dichiarare

l’illegittimità ed annullare la nota prot. n. 1282 del 29.1.2019 del Ministero dell’Interno, Dipartimento dei Vigili del Fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile, Direzione centrale per le risorse finanziarie, Area II - Spese di funzionamento, oltre pagamento dell'indennità di trasferimento ai sensi dell'art. 1 del d.lgs. n. 86/2001 ed in subordine dell'indennità di trasferta ai sensi dell'art. 1 della l. n. 417/1978, annullamento della nota prot. n. 1282 del 29.1.2019 del Ministero dell'Interno, Dipartimento dei Vigili del fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile, Direzione centrale per le risorse finanziarie, Area II, Spese di funzionamento oltre che ogni ulteriore atto ad esso presupposto, preordinato, conseguente e/o connesso, ancorché non conosciuto;

- accertare e dichiarare, ricorrendone le condizioni, il diritto dei ricorrenti ad ottenere la corresponsione in loro favore dell’indennità di trasferimento nella misura massima prevista per legge;

- accertare e dichiarare, ricorrendone le condizioni, il diritto dei ricorrenti ad ottenere la corresponsione in loro favore dell’indennità di trasferta nella misura massima prevista per legge;

- per l’effetto condannare l’Amministrazione al pagamento delle somme dovute a titolo di indennità di trasferimento e/o di indennità di trasferta, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge dal dì del dovuto al soddisfo.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l’art. 74 cod. proc. amm.;

Relatore nell'udienza pubblica del19 ottobre 2022 il dott. Ivo Correale e udito per le parti ricorrenti il difensore, come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO

Con rituale ricorso a questo Tribunale, i sig.ri P B C, A D S, F D S, D P, F T, M R e V R, già appartenenti al Corpo Forestale dello Stato e in servizio sino al 31 dicembre 2016 presso il Nucleo Operativo Speciale di Sabaudia, in seguito all’entrata in vigore del decreto legislativo n. 177/2016 erano assegnati al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, con qualifiche appartenenti al ruolo dei Sovrintendenti (C e T) ovvero degli Agenti e Assistenti (D S, D S, P, R e R) e, dal 1 gennaio 2017, inquadrati al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Latina, nel ruolo dei Capo Squadra e Capo Reparto AIB, i primi due, e in quello i al Ruolo dei Vigili del Fuoco AIB ad esaurimento con qualifica di VF COORD. AIB (la sola R VF Qual AIB).

Risultando assegnati a sede distante dalla precedente sede di servizio oltre 10 chilometri e non limitrofa, i ricorrenti presentavano istanza per ricevere i benefici economici previsti dall’art. 1 della l. n. 86/2001, ma l’Amministrazione, con il provvedimento in epigrafe, replicava che l’assegnazione era stata solo temporanea e che, ad ogni modo, l’art. 18, comma 13, d.lgs. n. 177/2016 impediva la corresponsione della richiesta indennità di trasferimento.

Osservando che anche la mera indennità di trasferta dovuta per assegnazioni temporanee non era stata ancora elargita, i ricorrenti, in sintesi lamentavano quanto segue.

“I . Sul diritto dei dipendenti a ricevere l’indennità di trasferimento ai sensi dell’art. 1 l. n. 86/2001 e/o l’indennità di trasferta ai sensi dell’art. 1 l. n. 417/1978 e dall’art. 28 del CCNL integrativo del comparto aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo sottoscritto il 24.5.2000; violazione dell’art. 18 d.lgs. n. 177/2016, dell’art. 1 l. n. 86/2001, dell’art. 1 l. n. 417/1978; concorrente violazione degli articoli 3, 29, 36 e 97 Cost .”.

L’assegnazione di servizio presso la nuova destinazione era avvenuta per ragioni esclusivamente d’ufficio, in ragione delle ipotesi di cui all’articolo 12, comma 2, lettera), punto 2 e lettera b), punto 2, d.lgs. n. 177/2016, non avendo gli interessati optato per la mobilità facoltativa verso altre Amministrazioni civili dello Stato.

Inoltre, i ricorrenti osservavano che i Comandi Stazione Forestale di provenienza non erano stati oggetto di soppressione ma di mero trasferimento all’Arma dei Carabinieri per effetto delle disposizioni di cui al d.lgs. n. 177/2016 cir. e incardinati all’interno del Comando Regione Carabinieri Forestale Lazio. Tale accorpamento aveva mantenuto in vita i reparti e le articolazioni esistenti, semplicemente trasferite, così che ricorrevano le condizioni di cui all’art. 1 del d.lgs. n. 86/2001, dovendosi altrimenti rilevare una patente illegittimità costituzionale della norma stessa, in relazione ai principi di cui agli artt. 3, 29, 36 e 97 Cost.

Competeva, quindi, a ciascuno dei ricorrenti l’importo pari a “trenta diarie di missione in misura intera per i primi dodici mesi di permanenza ed in misura ridotta del 30 per cento per i secondi dodici mesi”, diaria definita ai sensi dalla circolare n. 7 prot. 0007076 del 20 aprile 2010 del Ministero dell’Interno.

Riguardo all’obiezione dell’Amministrazione per la quale ai ricorrenti sarebbe spettata solo l’indennità per assegnazione temporanea (indennità di trasferta), questi osservavano che risultavano assegnati alla sede di Latina da oltre due anni dal 1 gennaio 2017, risultando dunque ben superati i sessanta giorni quale limite previsto dalle disposizioni di legge perché l’assegnazione potesse dirsi temporanea; l’assegnazione, peraltro, non era dovuta a esigenze straordinarie ma a mere esigenze organizzative dell’ente.

Peraltro, i ricorrenti ponevano in evidenza la cumulabilità dei due emolumenti (al ricorrere delle rispettive condizioni applicative, nel tempo), ritenendo che vi fossero i presupposti per la condanna dell’Amministrazione, sia all’una che all’altra misura compensativa, o, in subordine, della sola indennità di trasferta, ancora non corrisposta, ai sensi dall’art.